Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDAInammissibile

Sentenza n. 202300343/2023

2a - Affidamenti - Forniture - Fornitura Di Prodotti Per Dialisi - Lotto N. 4

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Si tratta di un ricorso proposto avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione seconda (specializzata in materia di appalti pubblici), avverso una procedura di affidamento di forniture di prodotti per dialisi indetta presumibilmente da un'azienda sanitaria locale o ospedaliera. Il ricorso riguardava specificamente il lotto n. 4 di tale procedura di gara. Un'impresa ha presentato ricorso contro il provvedimento relativo all'affidamento di questo lotto, presumibilmente perché esclusa dalla gara, non aggiudicataria, ovvero per ritenere illegittime modalità o criteri adottati nella selezione dei fornitori. La controversia si inserisce nel contesto della disciplina degli appalti pubblici, settore di cruciale importanza soprattutto quando riguarda forniture di beni essenziali come i materiali per il trattamento sanitario della dialisi.

Il quadro normativo

La materia degli affidamenti pubblici è regolata dal Codice dei Contratti Pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023 e precedentemente dal d.lgs. 50/2016), che stabilisce procedure trasparenti e competitive per l'acquisizione di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione. I principi fondamentali sono quelli di tracciabilità, non discriminazione, trasparenza e concorrenza. Il Tribunale amministrativo applica anche i principi sull'ammissibilità dei ricorsi, richiedendo che il ricorrente abbia interesse giuridicamente rilevante e adeguata legittimazione a proporre il ricorso, nonché il rispetto dei termini perentori fissati dalla legge per la proposizione della domanda.

La questione giuridica

Il nodo controverso riguardava la ricevibilità processuale del ricorso presentato avverso l'affidamento del lotto n. 4, piuttosto che il merito della gara. La questione centrale non era cioè se la procedura fosse stata corretta o scorretta, bensì se il ricorrente avesse effettivamente i presupposti per agire in giudizio. Era necessario accertare se il ricorrente avesse partecipato alla procedura, se fosse rimasto escluso, se avesse subìto un pregiudizio concreto e immediato, ovvero se sussistessero invece profili di inammissibilità processuale che precludessero al giudice di pronunciarsi nel merito della controversia.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha analizzato i presupposti processuali del ricorso e ha riscontrato l'assenza di uno o più requisiti indispensabili per la ricevibilità della domanda. Presumibilmente ha accertato che il ricorrente non aveva legittimazione a proporre ricorso, oppure che i termini di proposizione erano stati violati, ovvero che il ricorso non poteva essere accolto perché la situazione giuridica dedotta era priva di rilevanza procedimentale. Il giudice ha seguito l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa secondo cui l'inammissibilità deve essere dichiarata d'ufficio qualora emergano vizi procedurali incolmabili, senza necessità di valutare nel merito le allegazioni delle parti circa la corretta esecuzione della procedura di gara.

La decisione

Il Tribunale amministrativo ha dichiarato il ricorso inammissibile, pronunciandosi solo sulla ricevibilità della domanda e rigettandola senza entrare nel merito delle questioni relative alla legittimità della procedura di affidamento del lotto n. 4. La sentenza comporta conseguenza pratica che la gara procede secondo le determinazioni assunte dall'amministrazione, senza che il ricorrente possa ottenere tutela giurisdizionale circa eventuali illegittimità della procedura. Rimangono ferme le eventuali responsabilità civili o contabili in capo all'amministrazione che abbiano comunque agito in violazione di legge.

Massima

L'inammissibilità del ricorso avverso una procedura di affidamento pubblico deve dichiararsi quando il ricorrente non dimostra di possedere la legittimazione attiva a proporre domanda o quando ricorrono cause processuali che precludono la cognizione nel merito, indipendentemente dalla fondatezza del vizio lamentato nel procedimento di gara.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Laura Patelli,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
- con riferimento al Lotto 4 (CIG 91356153FD) della procedura aperta telematica indetta dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia ARIA_2021_061, rettificata con Avviso pubblicato nella GUUE del 03.06.2022, e nella GURI anno 163° - numero 67 del 10.06.2022, relativi alla Procedura aperta multi lotto, ai sensi dell'art. 60, D.Lgs. 50/2016, per la conclusione, per ciascun lotto, di un accordo quadro che sarà eseguito ex art. 54, co. 4, lettera a), D.Lgs.  50/2016 per la fornitura di prodotti per dialisi, da destinarsi agli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all'art. 1, L.R. 30/2006 (per complessivi euro 18.475.789,44),
e più specificamente:
A) della determinazione n. 453 del 27.05.2022 del Direttore Generale di ARIA Spa di rettifica e proroga dei termini della procedura ARIA_2021_061;
B) della nota del RUP del 27.05.2022, nella parte in cui comprende nel medesimo sub-lotto 4.4. le seguenti forniture: “Cartucce adsorbenti per trattamento della sepsi da utilizzarsi in emoperfusione singola o associata a CRRT per rimozione di endotossine, citochine ed altri mediatori” ad un prezzo base di € 1.940,00 cadauna;
C) dell'avviso di rettifica e proroga termini del R.U.P. del 27.05.2022, nella parte in cui stabilisce che “con riferimento al lotto 4, sublotto 4.3, per mero errore materiale è stata riportata una descrizione errata e non è stato inserito il sublotto 4.4.”;
D) del Capitolato d'oneri integrativo, nella parte in cui prevede, all'art. 3.1 “Quantità”: L'appalto è così rappresentato: sub-lotto 4.4. “Cartucce adsorbenti per trattamento della sepsi da utilizzarsi in emoperfusione singola o associata a CRRT per rimozione di endotossine, citochine ed altri mediatori” ad un prezzo base di € 1.940,00 cadauna, nonché nella parte in cui prevede, all'art. 14.6. “Offerta economica – Step 3”: «Nel costo del singolo trattamento si intende incluso il materiale previsto, per ciascun lotto, nella sezione “Definizione del singolo trattamento”, nonché il noleggio della macchina»;
E) del Dettaglio prezzi unitari rettificato, nella parte in cui prevede al lotto 4, sublotto 4.4, la fornitura di cartucce adsorbenti per trattamento della sepsi da utilizzarsi in emoperfusione singola o associata a CRRT per rimozione di endotossine, citochine ed altri mediatori per una quantità totale di 5.424,00 e una base unitaria compresi trattamento tipo e noleggio, servizi connessi e costi della manodopera per € 1.940,00;
F) del Progetto di gara, nella parte in cui, fra i REQUISITI TECNICI MINIMI E PREMIALI, prevede quanto segue: “Con riferimento a ciascun lotto, i prodotti offerti, i relativi accessori a corredo ed i servizi connessi alla fornitura, devono rispettare, pena l'esclusione dalla gara, i requisiti, in quanto elementi minimi, di seguito elencati: Le apparecchiature devono essere nuove e di ultima generazione ed essere dotate di tutte le parti e gli accessori necessari al sicuro, corretto ed immediato funzionamento; Le apparecchiature devono essere corredate dai sistemi hardware e software necessari al corretto e completo funzionamento delle stesse. Devono essere compresi eventuali aggiornamenti HW e SW che si rendessero necessari e/o disponibili durante il periodo di contratto; al momento della presentazione dell'offerta tutti i prodotti (apparecchiature, dispositivi monouso e pluriuso, etc) devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal Decreto Lgs n. 46 del 24 febbraio 1997 (Attuazione della direttiva 93/42/CE concernente i dispositivi medici) e s.m.i. e/o Regolamento 2017/745/UE; al momento della presentazione dell'offerta tutti i prodotti offerti devono rispettare le caratteristiche tecniche indicate nella tabella che segue alle colonne “descrizione lotto” e “requisiti minimi”, pena l'esclusione; Occorre sottomettere offerta per tutti i sublotti, pena l'esclusione”; e nella parte in cui prevede che la base d'asta unitaria e complessiva non possa essere superata;
G) della Tabella prodotti in gara e loro valutazione, nella parte in cui prevede che “Nel costo del singolo trattamento si intende incluso il materiale previsto, per ciascun lotto, nella sezione Definizione del singolo trattamento nonché il noleggio della macchina”, ma anche nella parte in cui stabilisce, sotto la voce Requisiti minimi: «Le apparecchiature devono essere nuove e di ultima generazione ed essere dotate di tutte le parti e gli accessori necessari al sicuro, corretto ed immediato funzionamento», ed infine, nella parte in cui, al lotto 4, sub-lotto 4.4, impone la fornitura di cartucce adsorbenti per trattamento della sepsi da utilizzarsi in emoperfusione singola o associata a CRRT per rimozione di endotossine, citochine ed altri mediatori per una quantità totale stimata di 5.424 unità e una base unitaria, compresi trattamento tipo e noleggio, servizi connessi e costi della manodopera, pari ad  € 1.940,00 (cfr. la relativa tabella con riferimento al lotto 4, sub-lotto 4.4.;
H) della Tabella prodotti rettificata, sempre con riferimento al lotto 4, sub-lotto 4.4.;
I) delle Richieste di chiarimenti e relative risposte, aggiornati al 08.06.2022;
L) delle Richieste di chiarimenti e relative risposte, aggiornati al 24.06.2022;
M) nonché di ogni altro atto ad essi connesso, presupposto e/o conseguente, relativamente ai contenuti e ai profili oggetto di impugnazione, ivi compreso espressamente il Bando originario, il relativo Capitolato d'oneri originario e tutta la documentazione di gara;
sul ricorso numero di registro generale 1248 del 2022, proposto da
Estor Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgia Cazzin, Domenico Chinello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Giorgia Cazzin in Milano, piazza Lima n. 1;
Aria Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudia Sala, Stefano Marras, Maurizio Tommasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Aria Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la società ricorrente alla refusione, in favore di Aria Spa, delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre Iva, Cpa e spese generali nella misura del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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