Sentenza n. 202300341/2023
1c - Arera - Deliberazione N. 316/2021/s/eel Del 27/07/2021 - Sanzione Amministrativa Pecuniaria
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Interconsult S.p.A. ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia impugnando la deliberazione ARERA numero 316/2021/S/eel del 27 luglio 2021, mediante la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria alla società. Il presupposto della sanzione era costituito da quella che ARERA qualificava come realizzazione di strategie di programmazione non diligenti nell'ambito del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, cioè le attività di gestione e coordinamento del flusso di energia sulla rete nazionale. Il procedimento sanzionatorio aveva origine da una determinazione precedente (DSAI/95/2017/eel del 12 dicembre 2017) e da una comunicazione delle risultanze istruttorie del 24 maggio 2021, entrambe impugnate da Interconsult insieme all'atto sanzionatorio principale. La società contestava tanto i presupposti della sanzione quanto la legittimità procedurale dell'intero iter seguito dall'Autorità.
Il quadro normativo
La materia del dispacciamento dell'energia elettrica è disciplinata da una complessa normativa primaria e secondaria che regola la gestione della rete nazionale e i relativi obblighi dei soggetti coinvolti. ARERA, quale autorità amministrativa indipendente di regolazione del settore energetico, è titolare di competenze normative e sanzionatorie esercitate secondo i poteri conferiti dalla legge e dalle proprie disposizioni regolamentari. La determinazione ARERA del 2017 e gli atti successivi rappresentavano l'esercizio di tali funzioni attraverso l'imposizione di obblighi operativi nel campo della programmazione e della gestione strategica del dispacciamento. La normativa di settore prevede uno specifico regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi di diligenza e correttezza nella gestione della rete, con meccanismi procedurali volti a garantire il contraddittorio e la proporzionalità delle sanzioni.
La questione giuridica
La controversia ruotava intorno alla corretta qualificazione della condotta di Interconsult come violazione degli obblighi di programmazione diligente nel servizio di dispacciamento e alla conseguente legittimità della sanzione irrogata. Erano in gioco l'interpretazione e l'applicazione della normativa tecnica in materia di dispacciamento, la valutazione dei comportamenti e delle scelte operative della società, nonché il corretto esercizio dei poteri sanzionatori da parte di ARERA nel rispetto dei vincoli procedurali e del principio di proporzionalità. Interconsult contestava sia il riconoscimento della violazione che la qualificazione della propria condotta come inadequatamente diligente, lamentando un'illegittima applicazione dei criteri normativi e una violazione dei principi di corretta procedura amministrativa.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, composto dal presidente Antonio Vinciguerra, dal consigliere Fabrizio Fornataro e dalla consigliera Valentina Santina Mameli in veste di relatrice, ha pronunciato la sentenza in camera di consiglio il 1 dicembre 2022 accogliendo le censure sollevate da Interconsult. Pur non sviluppandosi la sentenza nella versione disponibile in una motivazione estesa, l'accoglimento integrale del ricorso rivela che il Tribunale ha riconosciuto profili di illegittimità negli atti impugnati, verosimilmente riguardanti la corretta applicazione della normativa tecnica di settore, il rispetto della procedura amministrativa o l'adeguata motivazione della sanzione. Il giudice amministrativo ha sottoposto a sindacato il provvedimento sanzionatorio valutandone la conformità ai principi supremi di legalità, ragionevolezza, proporzionalità e corretta istruttoria amministrativa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto integralmente il ricorso di Interconsult annullando la deliberazione ARERA numero 316/2021/S/eel del 27 luglio 2021 e ogni altro atto presupposto, collegato e conseguente, incluse la determinazione DSAI/95/2017/eel e la comunicazione istruttoria del 24 maggio 2021. La sentenza ha altresì accertato il diritto di Interconsult a non essere assoggettata al pagamento della somma costituente la sanzione amministrativa e ha dichiarato la non debenza della medesima. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti conformemente all'esito favorevole al ricorrente.
Massima
ARERA non può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie per presunte violazioni degli obblighi di programmazione diligente nel dispacciamento dell'energia elettrica in assenza di piena conformità ai presupposti di fatto, ai criteri procedurali e ai principi di ragionevolezza stabiliti dalla legge e dalla propria normativa interna.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore per l'annullamento - della deliberazione ARERA 27/7/2021, n. 316/2021/S/eel, avente ad oggetto "Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la realizzazione di strategie di programmazione non diligenti nell'ambito del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica"; - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o conseguente, ivi comprese la determinazione ARERA (già A.E.E.G.S.I.) 12/12/2017, DSAI/95/2017/eel e la comunicazione delle risultanze istruttorie ARERA 24/5/2021, prot. n. 22295; e per l'accertamento del diritto di Interconsult a non essere assoggettata al pagamento dell'importo richiesto in applicazione degli atti impugnati e, in particolare, della deliberazione ARERA 27/7/2021, n. 316/2021/E/eel e, quindi, della non debenza della somma richiesta a tale titolo, e, in subordine, per la rideterminazione in riduzione, anche ai sensi dell'art. 134, c.p.a. dell'importo richiesto in applicazione degli atti impugnati e, in particolare, della deliberazione ARERA 27/7/2021, n. 316/2021/E/eel. sul ricorso numero di registro generale 1856 del 2021, proposto da Interconsult S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ariel Dello Strologo e Andrea Mozzati, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Milano, via della Moscova, n. 10; Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano, via Freguglia, n. 1; Terna S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2022 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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