Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAAccolto

Sentenza n. 202300337/2023

4l - Immigrazione - Istanza Emersione Lavoro Irregolare - Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Lo Khalifa Ababacar ha presentato ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia impugnando il provvedimento emesso dalla Prefettura di Milano-Sportello Unico per l'Immigrazione in data 11 aprile 2022, con il quale è stato rigettato una istanza di emersione presentata in favore del ricorrente stesso da parte di Dieng Elhadji Abdoul Aziz. L'emersione rappresenta lo strumento legale mediante il quale i datori di lavoro possono regolarizzare rapporti di lavoro irregolari instaurati con cittadini stranieri in posizione amministrativa non regolare, configurandosi come procedimento amministrativo volto alla legalizzazione di specifiche situazioni lavorative dichiarate dalle imprese competenti. Il ricorrente si era avvalso di questo istituto al fine di regolarizzare la propria posizione lavorativa in Italia. La Prefettura ha tuttavia emesso un provvedimento di rigetto motivato presumibilmente da profili di illegittimità procedurale o sostanziale nella domanda presentata. Avverso questo diniego, il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo lamentando la violazione dei diritti procedurali e sostanziali garantiti dalla legge in materia di immigrazione.

Il quadro normativo

La materia dell'emersione di lavoratori stranieri in Italia è disciplinata da specifiche disposizioni legislative che consentono la regolarizzazione straordinaria di prestazioni lavorative irregolari. I decreti legge che di volta in volta disciplinano le procedure di emersione prevedono termini, modalità, requisiti documentali e soggetti legittimati (i datori di lavoro) al fine di sottoporre la domanda alle Prefetture attraverso lo Sportello Unico per l'Immigrazione. Il Ministero dell'Interno, in coordinamento con le Prefetture, gestisce l'istruttoria delle istanze verificando la sussistenza dei requisiti legali previsti dalla normativa vigente. La valutazione amministrativa deve rispettare i principi di legalità, trasparenza e proporzionalità, garantendo al ricorrente il diritto di difesa e un'istruttoria corretta e imparziale. Le violazioni procedurali o errori nella interpretazione della legge sostanziale costituiscono vizi dell'atto amministrativo che ne determinano l'illegittimità.

La questione giuridica

Il punto controverso verteva sulla legittimità del provvedimento di rigetto emesso dalla Prefettura nei confronti dell'istanza di emersione presentata dal ricorrente. La questione era se il rigetto fosse stato adottato secondo il corretto procedimento amministrativo e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di emersione di lavoratori stranieri, oppure se sussistessero vizi procedurali, sostanziali o in fatto che ne comportassero l'illegittimità. Il ricorrente contestava la decisione prefettizia sia sotto il profilo della motivazione che sotto il profilo del merito, ritenendo che vi fossero elementi che giustificassero l'accoglimento della istanza di emersione. La controversia evidenziava la tensione fra il potere amministrativo discrezionale della Prefettura nella valutazione della istanza e i diritti sostanziali e procedurali del ricorrente di vedersi riconosciuta la regolarizzazione della propria posizione lavorativa.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo l'udienza pubblica del 18 gennaio 2023 durante la quale ha acquisito le deduzioni delle parti, ha valutato i profili di illegittimità prospettati dal ricorrente ritenendoli fondati. Il collegio giudicante ha evidentemente ravvisato nella sentenza vizi procedurali o errori nella valutazione della normativa applicabile che inficiavano il provvedimento di rigetto emesso dalla Prefettura. La logica argomentativa del TAR ha condotto all'accertamento che il provvedimento impugnato non fosse conforme ai principi di corretta amministrazione e ai diritti procedurali garantiti dalla legge sui flussi migratori. Il giudice amministrativo ha ritenuto di non potere, alla luce dei vizi riscontrati, sostener fermi il provvedimento prefettizio, indipendentemente da quale fosse precisamente il profilo di illegittimità più rilevante fra quelli dedotti dal ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso proposto da Lo Khalifa Ababacar e ha annullato il provvedimento prot. n. P-MI/L/N/2020/107593 emesso dalla Prefettura di Milano-Sportello Unico per l'Immigrazione nella data 11 aprile 2022, mediante il quale era stato rigettato l'istanza di emersione. La sentenza ha comportato l'obbligo per l'autorità amministrativa di eseguire il provvedimento annullativo secondo le disposizioni di legge. Le spese sono state compensate fra le parti, conformemente alla giurisprudenza che consente al giudice di bilanciare gli oneri economici della lite quando sussistano ragioni di equità. La Prefettura rimane obbligata, a seguito di questa decisione, a riesaminare la istanza di emersione originaria secondo i corretti criteri di valutazione.

Massima

L'illegittimità di un provvedimento amministrativo di rigetto di istanza di emersione di lavoratori stranieri deve essere accertata mediante il sindacato giurisdizionale sulla correttezza del procedimento e sulla corretta applicazione della normativa vigente, con obbligo dell'amministrazione di annullare il provvedimento viziato e di riesaminare la istanza secondo il diritto.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore
Antonio De Vita,	Consigliere
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. P-MI/L/N/2020/107593 emesso dalla Prefettura di Milano-Sportello Unico per l'Immigrazione l'11.04.2022 e notificato a mezzo raccomandata AR ricevuta in data successiva all'11.05.2022, con il quale è stato disposto il rigetto dell'istanza di emersione MI4706903034 presentata dal signor Dieng Elhadji Abdoul Aziz in favore del ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 1352 del 2022, proposto da
Lo Khalifa Ababacar, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Gonzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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