Sentenza n. 202303213/2023
3n - Servizio Sanitario - Strutture Accreditate - D.g.r. N. Xi/4773/2021 - Determinazioni In Ordine Alla Negoziazione 2021
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Meditel Centro Medico Polispecialistico s.r.l., un centro medico privato, ha impugnato una delibera della Giunta Regionale della Lombardia (DGR n. XI/4773 del 26 maggio 2021) insieme agli atti che ne costituivano l'attuazione. La controversia riguardava le determinazioni relative alla negoziazione del budget sanitario e sociosanitario per l'anno 2021 e le relative modalità di finanziamento per la specialistica ambulatoriale. In particolare, il centro medico contestava tre aspetti della delibera: l'utilizzo del finanziato 2019 come base di calcolo per il budget 2021, la gestione dell'incremento di budget derivante dalla soppressione del superticket (da effettuarsi solo a consuntivo e in forma eventuale), e l'inclusione nel budget delle attività diagnostiche e vaccinali connesse all'epidemia di Covid-19. Meditel aveva sottoscritto il contratto con l'ATS Insubria il 30 giugno 2021 ma con riserva, cioè manifestando già le proprie criticità su questi contenuti.
Il quadro normativo
La materia rientra nel complesso sistema di programmazione e finanziamento della sanità regionale, disciplinato dal Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, nonché dai regolamenti regionali lombardi in materia di rapporti economici con i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie. La delibera impugnata costituisce lo strumento principale attraverso cui la Regione Lombardia definisce annualmente i budget assegnati alle diverse strutture e modalità di erogazione dei servizi, inclusi i centri medici privati convenzionati. In questo contesto normativo, le delibere della Giunta Regionale hanno effetto vincolante nei confronti dell'ATS (Agenzia di Tutela della Salute) e, attraverso la sottoscrizione dei contratti di rapporto, nei confronti dei soggetti erogatori. Le modalità di calcolo dei budget e di distribuzione delle risorse rivestono quindi importanza decisiva per l'equilibrio economico gestionale dei centri medici.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia risiedeva nella legittimità dei criteri di calcolo del budget di specialistica ambulatoriale per il 2021 e nella corretta gestione delle risorse derivanti dalla soppressione del superticket sui servizi ambulatoriali, nonché nell'inclusione di attività straordinarie legate all'emergenza pandemica. Meditel contestava che l'utilizzo del finanziato 2019 come base di calcolo non riflettesse adeguatamente la situazione reale e i bisogni del 2021, e che la natura "eventuale" dell'incremento di budget dovuto alla soppressione del superticket non garantisse certezza economica né rispettasse i diritti acquisiti dei soggetti erogatori. La questione era complessa perché coinvolgeva tanto profili di corretta allocazione delle risorse pubbliche quanto diritti economici e contrattuali dei privati convenzionati, in un contesto segnato dall'incertezza epidemiologica e dalle esigenze di rimodulazione dei servizi sanitari.
La motivazione del giudice
Poiché la sentenza contiene solo il dispositivo senza motivazione estesa, l'improcedibilità del ricorso appare conseguente al sopravvenuto difetto di interesse rilevato con dichiarazione depositata dalla ricorrente il 6 novembre 2023. Il difetto d'interesse sopravvenuto significa che la situazione controversa è stata modificata nel corso del giudizio, rendendo non più attuale e cogente la decisione richiesta. Ciò potrebbe derivare da una revoca o modifica della delibera impugnata, oppure da un mutamento sostanziale delle condizioni economiche e contrattuali, ovvero da un accertamento che le questioni fossero già state diversamente risolte per altre vie. La dichiarazione della ricorrente ha comportato una riconsiderazione delle condizioni processuali, poiché venuta meno la ragione sostanziale del giudizio. Il Tribunale ha ritenuto di dichiarare il ricorso improcedibile, ritenendo che ormai non sussistessero i presupposti per una pronuncia nel merito, pur con compensazione integrale delle spese in ragione della "particolarità della vicenda", a significare che le ragioni di estinzione del contenzioso meritavano una valutazione equitativa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile, non entrando nel merito delle questioni prospettate dalla ricorrente circa la legittimità della DGR e degli atti conseguenti. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, scelta che denota una valutazione equilibrata delle ragioni sottese al contenzioso e riconosce una base di ragionevolezza nelle eccezioni sollevate da Meditel, pur in un contesto di estinzione del giudizio per sopravvenute circostanze di fatto. La sentenza è stata dichiarata esecutiva nei confronti dell'amministrazione regionale secondo le ordinarie modalità, sancendo definitivamente lo stato del contenzioso nella forma della improcedibilità.
Massima
Quando sopravvenga un difetto d'interesse durante il corso del giudizio amministrativo a causa di mutamenti delle circostanze di fatto o della risoluzione della situazione controversa per altre vie, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile e le spese compensate qualora la controversia abbia presentato aspetti di ragionevole fondatezza.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Silvana Bini, Consigliere Martina Arrivi, Referendario, Estensore per l'annullamento a) della DGR della Lombardia n. XI/4773 del 26 maggio 2021 (pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 22 in data 31 maggio 2021), recante "Determinazioni in ordine alla negoziazione 2021 e ulteriori determinazioni in ambito sanitario e sociosanitario", nelle parti in cui: i) stabilisce di utilizzare il finanziato 2019 come base di calcolo per il budget di specialistica ambulatoriale dell'anno 2021; ii) dispone che l'incremento di budget ambulatoriale conseguente alla soppressione del cd. "superticket" sarà effettuato solo a consuntivo e in via «eventuale…garantendo coerenza con le risorse rese disponibili a sistema»; iii) stabilisce che siano incluse nel budget ambulatoriale assegnato per il 2021 anche le attività di diagnostica e vaccinali connesse all'epidemia provocata dal Covid-19; b) della delibera (i cui estremi non sono noti) dell'ATS Insubria di approvazione del contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici dell'anno 2021, nella parte in cui richiama e fa applicazione ai fini della regolamentazione del rapporto delle disposizioni di cui alla DGR n. XI/4773/2021 impugnate con il presente ricorso; c) del contratto relativo all'esercizio 2021 sottoscritto dalla ricorrente con riserva il 30 giugno 2021, nelle parti in cui richiama e fa applicazione ai fini della regolamentazione del rapporto delle suddette disposizioni approvate dalla Regione Lombardia. sul ricorso numero di registro generale 1324 del 2021, proposto da Meditel Centro Medico Polispecialistico s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bellocchio, Maria Silvia Ciampoli e Alberto Cappellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Francesco Bellocchio in Milano, via Marina n. 6; Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Emilia Moretti e Marinella Orlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Insubria, non costituita in giudizio; dell'ASST Fatebenefratelli-Sacco, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2023 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Vista la dichiarazione di sopravvenuto difetto d'interesse alla decisione, depositata da parte ricorrente il 6 novembre 2023; Ritenuto di dichiarare il ricorso improcedibile, compensando le spese di giudizio in ragione della particolarità della vicenda; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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