Sentenza n. 202300319/2023
2f - Ottemperanza - Tribunale Di Milano - Decreto Ingiuntivo N. 21112/2021
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Becton Dickinson Italia Spa, società operante nel settore delle forniture sanitarie, aveva promosso ricorso per ottemperanza innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia al fine di ottenere il pagamento di una somma dovuta dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, sulla base di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale ordinario di Milano in data 1-9 dicembre 2021. Il decreto era stato dichiarato esecutivo a marzo 2022 ma l'amministrazione sanitaria calabrese non aveva proceduto al pagamento della somma nonostante il trascorrere dei mesi successivi alla sua notificazione. La ricorrente lamentava pertanto l'inottemperanza del giudicato, ossia il mancato adempimento da parte dell'Azienda Sanitaria all'obbligo di pagamento sancito dal decreto ingiuntivo divenuto ormai definitivo.
Il quadro normativo
La controversia si colloca nel contesto della disciplina sulle sospensioni dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche, in particolare al decreto legge numero 169 del 2022, convertito con modificazioni dalla Legge 196 del 16 dicembre 2022. Tali norme avevano introdotto disposizioni straordinarie che prevedevano il differimento e la sospensione dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante il comma 3-bis dell'articolo 2 del citato decreto legge, in risposta a situazioni di emergenza finanziaria. La questione rilevante per il giudice amministrativo riguardava il rapporto tra tali disposizioni sospensive e l'obbligo di adempiere ai giudicati ormai divenuti esecutivi nelle controversie amministrative.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia era se e in quale misura le disposizioni sospensive introdotte dal decreto legge 169 del 2022 potessero costituire ostacolo legittimo all'adempimento del decreto ingiuntivo già dichiarato esecutivo, e conseguentemente quale fosse la corretta collocazione temporale del termine entro cui l'amministrazione avrebbe dovuto adempiere all'obbligazione di pagamento accertata. In altre parole, era necessario stabilire se la sospensione ex lege fosse un impedimento legittimo all'esecuzione immediata del titolo esecutivo oppure se essa rappresentasse una mera dilazione temporale della quale tener conto nella determinazione della scadenza di adempimento.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha ritenuto fondato il ricorso per ottemperanza riconoscendo che l'Azienda Sanitaria era effettivamente inadempiuta rispetto al pagamento della somma dovuta, pur considerando che la sospensione dei pagamenti disposta dalla normativa emergenziale aveva giustificato il rinvio temporale dell'adempimento durante il periodo di vigenza di tale disciplina. Il giudice amministrativo ha tuttavia escluso che questa sospensione normativa potesse costituire una dispensa permanente dal pagamento o un annullamento dell'obbligo sancito dal giudicato. Di conseguenza, il TAR ha ritenuto che al cessare delle disposizioni sospensive vi sarebbe sorta l'esigenza di adempiere all'obbligazione, e ha ordinato all'amministrazione di procedervi entro sessanta giorni dal venir meno dell'efficacia delle disposizioni di cui al decreto legge. Inoltre, al fine di garantire concretamente l'adempimento dinanzi al rischio di ulteriore inerzia, il collegio ha nominato un Commissario ad acta nel ruolo del Direttore generale del Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio della Regione Calabria, conferendogli il potere di intervento per surrogare l'amministrazione inadempiente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso della ricorrente dichiarando l'inottemperanza del giudicato e ordinando all'Azienda Sanitaria di Reggio Calabria il pagamento della somma ancora dovuta entro sessanta giorni dalla cessazione dell'efficacia delle disposizioni sospensive del decreto legge 169 del 2022. In caso di mancato adempimento da parte dell'amministrazione entro il termine stabilito, il Commissario ad acta avrebbe assunto la responsabilità dell'adempimento in sostituzione dell'Azienda Sanitaria stessa. Inoltre, l'amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio per un importo complessivo di millecinquecento euro oltre gli accessori di legge, a favore del difensore della ricorrente. La sentenza è stata ordinata di esecuzione immediata dall'autorità amministrativa.
Massima
Le disposizioni normative che sospendono temporaneamente i pagamenti delle amministrazioni pubbliche non esentano dall'adempimento dei giudicati esecutivi ma costituiscono una dilazione temporale, scaduta la quale l'obbligo di pagamento sorge pienamente con necessità di adempimento coattivo attraverso l'istituto del Commissario ad acta in caso di inerzia amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Silvana Bini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 21112/2021 (ruolo generale n. 35380/2021) emesso dal Tribunale ordinario di Milano in data 01-09 dicembre 2021, notificato in data 22 dicembre 2021, non opposto, dichiarato esecutivo con provvedimento cronologico n. 7011/2022 del 17 marzo 2022, munito di formula esecutiva apposta in data 23 marzo 2022, rinotificato in forma esecutiva in data 29 marzo 2022. sul ricorso numero di registro generale 3152 del 2022, proposto da Becton Dickinson Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Flavio Lorusso, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Nicolo' Putignani n.50; Asp - Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 la dott.ssa Silvana Bini e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e, per l’effetto: a) dichiara, nei sensi e nei termini sopra specificati, l’inottemperanza del giudicato di cui in epigrafe, con obbligo di pagamento da parte dell’amministrazione debitrice della somma ancora dovuta alla ricorrente entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla cessazione dell’efficacia delle disposizioni di cui al comma 3-bis dell’art. 2 del d.l. n. 169 del 2022, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022 n. 196; b) nomina, per il caso di inerzia dell’Azienda Sanitaria Provinciale Reggio Calabria nell’adempiere all’obbligo accertato in sentenza, il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale del Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio della Regione Calabria, che opererà nei sensi e nei termini di cui in motivazione; c) condanna l’amministrazione alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo complessivo di € 1.500,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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