Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUINTAInammissibile

Sentenza n. 202303164/2023

3n - Servizio Sanitario - Strutture Accreditate - D.g.r. N. Xi/4773/2021 - Determinazioni In Ordine Alla Negoziazione 2021

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Sirio S.r.l., Centro Medico Polispecialistico, ha proposto ricorso innanzi al TAR Lombardia contestando la delibera della Giunta Regionale Lombardia numero XI/6387 del 16 maggio 2022, che disciplinava la determinazione del budget per le prestazioni di specialistica ambulatoriale nell'anno 2021 e i relativi rapporti economici e giuridici con le aziende sanitarie. La delibera impugnata conteneva tre disposizioni specifiche criticate dal ricorrente: l'utilizzo del finanziamento erogato nell'anno 2019 quale base di calcolo del budget per il 2021, l'incremento di budget derivante dalla soppressione del superticket limitato al solo pagamento a consuntivo e in via eventuale, e l'inclusione nel budget ambulatoriale delle attività di diagnostica e vaccinazione connesse all'epidemia di COVID-19. Inoltre, il centro medico contestava la delibera dell'ATS Insubria di Milano che aveva approvato il contratto definente i rapporti economici per il medesimo anno. Contemporaneamente, il ricorrente chiedeva l'accertamento del diritto a vedersi assegnato l'intero budget previsto per il 2022 senza alcuna decurtazione derivante dal mancato raggiungimento di eventuali obiettivi prestazionali. La controversia nasceva da questioni di finanziamento della sanità ambulatoriale regionale nel periodo post-pandemico, quando la gestione delle risorse economiche e la ridefinizione degli impegni di budget costituivano tematiche particolarmente delicate.

Il quadro normativo

La determinazione del budget per l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture ambulatoriali è disciplinata da una pluralità di fonti normative, tra le quali rientrano le leggi regionali di settore, i decreto del Presidente della Giunta Regionale, e le direttive amministrative della Regione stessa. Nel caso di specie, la DGR Lombardia rappresenta l'espressione della discrezionalità amministrativa regionale nella allocazione delle risorse destinate al servizio sanitario regionale, soggetta ai principi di corretta gestione del bilancio e di ripartizione equa delle disponibilità finanziarie. Le norme di procedura amministrativa, in particolare gli articoli 35, comma 1, lettera c, e 85, comma 9 del codice del processo amministrativo, disciplinano il regime dei difetti sopravvenuti di interesse a ricorrere, che costituiscono causa di inprocedibilità della controversia indipendentemente dal merito. La materia della determinazione dei budget sanitari regionali si inserisce nel complesso sistema di finanziamento della sanità territoriale italiana, in cui i criteri di riparto devono contemperare esigenze di efficienza allocativa, sostenibilità economica e adeguato finanziamento delle strutture.

La questione giuridica

Il nodo controverso centrale riguardava la corretta metodologia per il calcolo del budget di specialistica ambulatoriale per l'anno 2021 e la legittimità della modalità di finanziamento degli incrementi derivanti dall'eliminazione del superticket. Il ricorrente eccepiva che l'utilizzo del finanziamento 2019 quale base di calcolo non riflettesse l'effettiva capacità produttiva della struttura e costituisse un'ingiustificata riduzione della dotazione finanziaria, così causando un danno economico quantificabile. Inoltre, contestava la previsione secondo cui l'incremento di budget per la soppressione del superticket sarebbe stato corrisposto solo a consuntivo e in via eventuale, subordinato alla disponibilità di risorse a livello di sistema, configurando tale modalità come una misura che eludeva l'effettivo riconoscimento del maggior onere sostenuto. Infine, sollevava questioni relative all'inclusione nelle attività finanziate degli obblighi derivanti dalle campagne vaccinali e dalle attività diagnostiche COVID-19, che comportavano ulteriori costi senza adeguato finanziamento. La questione presentava profili di legittimità della scelta amministrativa della Regione nel contemperare le risorse disponibili con le esigenze di finanziamento della sanità territoriale.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha privilegiato il profilo procedurale rispetto al merito della controversia, ritenendo che nel corso del giudizio fosse sopravvenuto un evento che incideva sulla sussistenza della legittimazione attiva del ricorrente. Con memoria deposita dal ricorrente il 6 novembre 2023, la Sirio S.r.l. aveva formalmente dichiarato di non aver più interesse a proseguire nel ricorso, circostanza che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, costituisce una perdita sopravvenuta della situazione giuridicamente rilevante che fondava la ricusione. Tale dichiarazione manifesta dell'estinzione dell'interesse trova sistematica regolazione nel codice del processo amministrativo, che considera inprocedibile un ricorso quando venga meno in corso di causa l'interesse del ricorrente ad ottenere la pronuncia di tutela richiesta. Il giudice ha dato prevalenza a tale circostanza di carattere processuale senza entrare nel merito delle questioni sottese alla controversia relativa ai criteri di determinazione del budget e alla legittimità della delibera regionale, ritenendo che la pronuncia di merito risultasse ormai priva di utilità pratica e concretezza.

La decisione

Il TAR Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ordinando la compensazione delle spese di causa tra le parti. Tale pronuncia ha determinato l'estinzione della controversia sul piano formale-processuale senza giungere ad alcuna valutazione della legittimità della DGR Lombardia XI/6387 del 16 maggio 2022 né dell'accertamento dei diritti sostanziali del ricorrente. La sentenza, pur non sciogliendo i nodi giuridici posti dal ricorso, ha comunque effetto definitivo e consente la piena esecutività degli atti amministrativi impugnati. La compensazione delle spese rispecchia l'assenza di una parte fattivamente soccombente nella controversia, considerata l'estinzione procedimentale su base consensuale.

Massima

La perdita sopravvenuta dell'interesse del ricorrente, dichiarata formalmente durante il giudizio amministrativo, determina l'improcedibilità del ricorso indipendentemente dal merito della controversia e dalle questioni di legittimità degli atti amministrativi impugnati.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Silvana Bini,	Consigliere, Estensore
Martina Arrivi,	Referendario
per l'annullamento
della DGR Lombardia n. XI/6387 del 16.05.2022, pubblicata sul BURL in data 24.05.2022, nelle parti in cui
i) stabilisce di utilizzare il finanziato 2019 come base di calcolo per il budget di specialistica ambulatoriale dell’anno 2021;
ii) dispone che l’incremento di budget ambulatoriale conseguente alla soppressione del c.d. “superticket” sarà effettuato solo a consuntivo e in via “eventuale…garantendo coerenza con le risorse rese disponibili a sistema”;
iii) stabilisce che siano incluse nel budget ambulatoriale assegnato per il 2021 anche le attività di diagnostica e vaccinali connesse all’epidemia provocata dal “COVID–19”;
b) della delibera (i cui estremi non sono noti) della ATS Insubria di Milano di approvazione del “Contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici…anno 2021”;
nonché per l’accertamento
del diritto dell’Istituto ricorrente a vedersi riconosciuto l’intero budget previsto per il 2022, senza alcuna decurtazione, derivante dall’eventuale mancato raggiungimento degli “obiettivi” predetti, e sulla base del finanziato previsto per l’anno 2019.
sul ricorso numero di registro generale 1352 del 2021, proposto da
Sirio S.r.l. - Centro Medico Polispecialistico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Bellocchio, Maria Silvia Ciampoli, Alberto Cappellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Zimmitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ats Insubria, non costituita in giudizio;
Asst Fatebenefratelli-Sacco, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Vista la memoria del 6.11.2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash