Sentenza n. 202303163/2023
3n - Servizio Sanitario - Strutture Accreditate - D.g.r. N. Xi/4773/2021 - Determinazioni In Ordine Alla Negoziazione 2021
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Nuova Risana S.r.l., una struttura sanitaria privata, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia impugnando la delibera della Giunta Regionale numero XI/6387 del 16 maggio 2022, concernente la determinazione del budget per le attività di specialistica ambulatoriale per l'anno 2021. La delibera regionale aveva stabilito di utilizzare il finanziamento dell'anno 2019 come base di calcolo per il budget ambulatoriale del 2021, nonché di prevedere l'incremento di budget derivante dalla soppressione del cosiddetto superticket solo a consuntivo e subordinatamente alla disponibilità di risorse a sistema. Inoltre, la delibera includeva nel medesimo budget anche le attività di diagnostica e vaccinali connesse all'emergenza COVID-19. Nuova Risana contestava queste scelte metodologiche e richiedeva l'annullamento della delibera nonché il riconoscimento del diritto a ricevere l'intero budget previsto per il 2022 senza alcuna decurtazione, sulla base del finanziato previsto per il 2019. La controversia si inseriva nel contesto dei rapporti contrattuali ed economici tra strutture sanitarie private e il Sistema Sanitario Regionale, gestiti dalla ATS Insubria.
Il quadro normativo
La materia oggetto della controversia è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo, che regola i presupposti di ammissibilità e procedibilità dei ricorsi dinanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali. In particolare, secondo l'articolo 35, comma 1, lettera c del Codice del Processo Amministrativo, il ricorso è dichiarato improcedibile qualora venga meno l'interesse del ricorrente a ottenere il provvedimento richiesto. La materia sostanziale dei rapporti economici e contrattuali tra strutture sanitarie e il sistema sanitario regionale è regolata dalle disposizioni del decreto legislativo numero 502 del 1992 e successive modificazioni, che stabilisce i principi di programmazione e finanziamento del servizio sanitario nazionale, nonché dalle delibere della Giunta Regionale della Lombardia che definiscono annualmente i criteri di distribuzione delle risorse e di determinazione dei budget aziendali.
La questione giuridica
La questione centrale della controversia riguardava la legittimità della metodologia adottata dalla Regione Lombardia per il calcolo del budget di specialistica ambulatoriale per l'anno 2021, in particolare se potessero validamente utilizzarsi dati di finanziamento antecedenti al 2021 come parametro di base e se potessero subordinarsi gli incrementi di budget a condizioni di consuntivo e disponibilità di risorse a sistema. La ricorrente sosteneva che tale approccio metodologico fosse irragionevole e violativo dei principi di trasparenza e corretta gestione delle risorse sanitarie. Sottesa a questa questione vi era una valutazione circa la corretta interpretazione delle norme sulla programmazione sanitaria e sulla attribuzione dei finanziamenti alle strutture operanti nel territorio regionale.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, nel pronunciarsi sulla causa, ha rilevato una circostanza di carattere processuale rilevantissima e dotata di effetto sospensivo rispetto al merito della controversia. Con memoria depositata il 6 novembre 2023, la ricorrente Nuova Risana S.r.l. aveva dichiarato esplicitamente di non avere più interesse al proseguimento del ricorso, venendo così a mancare uno dei presupposti fondamentali per la procedibilità della causa. Una volta che la parte ricorrente medesima dichiara di non aver più interesse al ricorso, il giudice amministrativo non può continuare a pronunciarsi nel merito, poiché il contraddittorio procedurale perde la ragione di essere e la lite si trasforma in una questione puramente teorica priva di effetti pratici. Il difetto di interesse sopravvenuto durante il corso del processo determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera c del Codice del Processo Amministrativo, impedendo al giudice di addivenire a una decisione di merito sulla questione sottesa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quinta, ha dichiarato il ricorso numero 1323 del 2021 improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ritenendo che una volta venuto meno l'interesse del ricorrente stesso a ottenere l'accertamento delle proprie ragioni, non potesse più procedersi nella trattazione della causa. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, secondo il principio generale che quando il ricorso diviene improcedibile per fatto sopravvenuto non attribuibile alla parte costituita, è opportuno dividere equamente i costi della lite. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio del 18 dicembre 2023 e ordina che sia eseguita dall'autorità amministrativa secondo le disposizioni finali della stessa sentenza.
Massima
L'improcedibilità del ricorso amministrativo per sopravvenuto difetto di interesse si configura allorché il ricorrente dichiari di non avere più interesse a proseguire nella causa, determinando l'impossibilità per il giudice di pronunciarsi nel merito della controversia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Silvana Bini, Consigliere, Estensore Martina Arrivi, Referendario per l'annullamento della DGR Lombardia n. XI/6387 del 16.05.2022, pubblicata sul BURL in data 24.05.2022, nelle parti in cui i) stabilisce di utilizzare il finanziato 2019 come base di calcolo per il budget di specialistica ambulatoriale dell’anno 2021; ii) dispone che l’incremento di budget ambulatoriale conseguente alla soppressione del c.d. “superticket” sarà effettuato solo a consuntivo e in via “eventuale…garantendo coerenza con le risorse rese disponibili a sistema”; iii) stabilisce che siano incluse nel budget ambulatoriale assegnato per il 2021 anche le attività di diagnostica e vaccinali connesse all’epidemia provocata dal “COVID–19”; b) della delibera (i cui estremi non sono noti) della ATS Insubria di approvazione del “Contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici…anno 2021”; nonché per l’accertamento del diritto dell’Istituto ricorrente a vedersi riconosciuto l’intero budget previsto per il 2022, senza alcuna decurtazione, derivante dall’eventuale mancato raggiungimento degli “obiettivi” predetti, e sulla base del finanziato previsto per l’anno 2019. sul ricorso numero di registro generale 1323 del 2021, proposto da Nuova Risana S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bellocchio, Maria Silvia Ciampoli, Alberto Cappellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Catia Gatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ats Insubria, non costituita in giudizio; Asst Fatebenefratelli-Sacco, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia; Vista la memoria del 6.11.2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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