Sentenza n. 202303162/2023
3n - Servizio Sanitario - Strutture Accreditate - D.g.r. N. Xi/4773/2021 - Determinazioni In Ordine Alla Negoziazione 2021
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Gestione Laboratori Scientifici Le Betulle S.r.l., società operante nel settore dei servizi sanitari di diagnostica in vitro e attività laboratoristiche, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per contestare decisioni assunte dalla Regione Lombardia in materia di pianificazione finanziaria dei servizi sanitari. In particolare, il ricorso era diretto contro la Delibera della Giunta Regionale Lombardia numero XI/6387 del 16 maggio 2022, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il 24 maggio 2022, nonché contro la delibera sottoscritta dall'ATS Insubria per l'approvazione del contratto relativo ai rapporti giuridici ed economici per l'anno 2021. La controversia nasceva dalla determinazione del budget assegnato alla specialistica ambulatoriale per gli anni 2021 e 2022, in relazione alle modalità di calcolo adottate dalla Regione per la definizione delle risorse destinate al laboratorio ricorrente, tenendo conto delle complesse dinamiche legate al finanziamento delle attività diagnostiche nel contesto dell'emergenza pandemica da COVID-19.
Il quadro normativo
La controversia si inseriva nel complesso sistema di finanziamento dei servizi sanitari della Regione Lombardia, ove le risorse destinate alla specialistica ambulatoriale sono disciplinate da norme statali e regionali che prevedono criteri di riparto basati su indicatori storici e su incrementi legati a specifiche determinazioni normative. In particolare, rientravano nella fattispecie i principi di corretta allocazione delle risorse pubbliche, i criteri di finanziamento della sanità territoriale e le modalità di gestione dei contratti tra enti del servizio sanitario regionale e provider di servizi sanitari. La Regione Lombardia, nel definire i budget per il biennio 2021-2022, aveva dovuto contemperare molteplici esigenze: il mantenimento della continuità finanziaria rispetto agli anni precedenti, l'implementazione della riforma relativa all'abolizione del superticket sulle prestazioni specialistiche, e l'inclusione nel finanziamento ordinario delle attività diagnostiche e vaccinali collegate all'epidemia da coronavirus.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia risiedeva nella legittimità di tre scelte operate dalla Regione Lombardia nella definizione del budget ambulatoriale per il 2021. Primo, il ricorrente contestava l'utilizzo del finanziato relativo all'anno 2019 come base di calcolo per il budget 2021, ritenendo che questa metodologia non garantisse un adeguato riconoscimento delle attività effettivamente svolte nel frattempo. Secondo, la società ricorrente impugnava la previsione che gli incrementi di budget derivanti dall'abolizione del superticket sarebbero stati effettuati solo a consuntivo e in via eventuale, condizionati alla disponibilità effettiva di risorse, ritenendo che ciò creasse incertezza nella programmazione economica. Terzo, il ricorrente contestava l'inclusione nel budget ordinario delle attività diagnostiche e vaccinali correlate al COVID-19, sostenendo che tale inclusione avrebbe determinato una compressione indebita delle risorse destinate ai servizi laboratoristici ordinari.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale non è entrato nel merito delle questioni di legittimità sollevate poiché, nel corso del procedimento, il ricorrente ha prodotto una memoria in data 6 novembre 2023 nella quale ha dichiarato esplicitamente di non avere più interesse a proseguire il ricorso. Tale dichiarazione ha determinato l'estinzione sopravvenuta dell'interesse del ricorrente a ottenere la pronuncia del giudice, poiché evidentemente circostanze successive (verosimilmente una composizione amichevole della controversia, una modifica delle delibere impugnate, oppure una valutazione del ricorrente circa l'opportunità di proseguire) avevano mutato il quadro fattuale. Il collegio giudicante, tenuto conto della mancanza di interesse concreto e attuale a ricevere una pronuncia favorevole, ha ritenuto opportuno dichiarare il ricorso improcedibile, applicando i principi processuali amministrativi secondo i quali il difetto sopravvenuto di interesse rende impossibile il proseguimento del giudizio, poiché viene meno il presupposto processuale fondamentale della controversialità.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quinta, ha dichiarato il ricorso numero 1308 del 2021 improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La pronuncia comporta che le impugnazioni sollevate dal ricorrente non ricevono decisione nel merito, in quanto venuta meno la ragion d'essere del giudizio stesso. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, secondo la regola ordinaria applicabile ai ricorsi dichiarati improcedibili, e la sentenza è stata ordinata all'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa. La sentenza, pronunciata nella camera di consiglio del 18 dicembre 2023, non produce effetti sulla legittimità o illegittimità delle delibere regionali impugnate, poiché rimangono intatte e pienamente operative.
Massima
Quando il ricorrente dichiara in corso di giudizio di non avere più interesse al ricorso, il giudice amministrativo deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché viene meno il presupposto della controversialità necessario al proseguimento del giudizio amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Silvana Bini, Consigliere, Estensore Martina Arrivi, Referendario per l'annullamento della DGR Lombardia n. XI/6387 del 16.05.2022, pubblicata sul BURL in data 24.05.2022, nelle parti in cui i) stabilisce di utilizzare il finanziato 2019 come base di calcolo per il budget di specialistica ambulatoriale dell’anno 2021; ii) dispone che l’incremento di budget ambulatoriale conseguente alla soppressione del c.d. “superticket” sarà effettuato solo a consuntivo e in via “eventuale…garantendo coerenza con le risorse rese disponibili a sistema”; iii) stabilisce che siano incluse nel budget ambulatoriale assegnato per il 2021 anche le attività di diagnostica e vaccinali connesse all’epidemia provocata dal “COVID–19”; b) della delibera (i cui estremi non sono noti) della ATS Insubria di approvazione del “Contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici…anno 2021”; nonché per l’accertamento del diritto dell’Istituto ricorrente a vedersi riconosciuto l’intero budget previsto per il 2022, senza alcuna decurtazione, derivante dall’eventuale mancato raggiungimento degli “obiettivi” predetti, e sulla base del finanziato previsto per l’anno 2019. sul ricorso numero di registro generale 1308 del 2021, proposto da Gestione Laboratori Scientifici Le Betulle S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bellocchio, Maria Silvia Ciampoli, Alberto Cappellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Catia Gatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ats Insubria, non costituita in giudizio; Asst Fatebenefratelli-Sacco, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia; Vista la memoria del 6.11.2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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