Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUINTAInammissibile

Sentenza n. 202303160/2023

3n - Servizio Sanitario - Strutture Accreditate - D.g.r. N. Xi/4773/2021 - Determinazioni In Ordine Alla Negoziazione 2021

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una società di fisioterapia denominata Nuovo Centro Fisioterapico S.r.l. ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando una Delibera della Giunta Regionale Lombardia numero XI/4773 del 26 maggio 2021 e gli atti ad essa conseguenti. La controversia riguardava le modalità di determinazione dei budget di specialistica ambulatoriale per l'anno 2021 adottate dalla Regione Lombardia nell'ambito delle negoziazioni annuali con le strutture sanitarie. La ricorrente aveva sottoscritto il contratto relativo all'esercizio 2021 con l'Agenzia di Tutela della Salute Insubria il 30 giugno 2021 con riserva, riservandosi il diritto di impugnare successivamente le disposizioni regionali che riteneva illegittime. La vertenza si collocava nel delicato contesto della programmazione sanitaria regionale durante il periodo della pandemia COVID-19, caratterizzato da esigenze straordinarie di rimodulazione dei servizi e dei finanziamenti.

Il quadro normativo

La controversia appartiene al diritto amministrativo in materia di programmazione e gestione dei servizi sanitari regionali, disciplinato dalle normative di settore vigenti sulla organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e dalle legislazioni regionali in attuazione. Il ricorso era regolato dal codice del processo amministrativo, in particolare dagli articoli 35 comma 1 lettera c e 85 comma 9, che disciplinano le condizioni di ammissibilità del ricorso e le ipotesi di improcedibilità. La Delibera della Giunta Regionale costituiva esercizio di potere amministrativo nella competenza della Regione per le determinazioni relative alla allocazione delle risorse finanziarie destinate alle strutture sanitarie accreditate e alla regolazione dei rapporti economici e giuridici con le medesime. La materia tocca princìpi fondamentali della programmazione sanitaria quali la corretta e equa distribuzione delle risorse e la trasparenza della regolazione economica tra pubblica amministrazione e strutture private del sistema sanitario.

La questione giuridica

La ricorrente aveva sollevato tre censure principali contro la Delibera regionale impugnata. Primo, contestava la scelta di utilizzare come base di calcolo dei budget ambulatoriali per il 2021 i valori di finanziamento erogati nel 2019, argomentando che ciò risultava illegittimo considerando la distanza temporale, le mutate circostanze economiche e sanitarie intervenute nel frattempo, nonché gli effetti della pandemia sulla attività. Secondo, denunciava l'illegittimità nel rinviare a consuntivo, e comunque in modo condizionato alle risorse effettivamente disponibili, l'incremento di budget dovuto alla soppressione del superticket, creando incertezza nella quantificazione effettiva delle risorse allocabili. Terzo, impugnava la decisione di includere nel budget ambulatoriale complessivamente assegnato anche le attività di diagnostica e di vaccinazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sostenendo che tali prestazioni dovessero ricevere finanziamento autonomo e separato. Tali questioni comportavano valutazioni sulla corretta applicazione dei principi di programmazione sanitaria e sulla legittimità degli strumenti di calcolo e allocazione delle risorse utilizzati dalla Regione.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale non ha esaminato nel merito la fondatezza delle censure sollevate dalla ricorrente nei confronti della Delibera regionale contestata. Ciò in quanto, mediante una dichiarazione formale depositata il 25 ottobre 2023, la società ricorrente ha comunicato al giudice l'assenza di interesse concreto al proseguimento del ricorso. Tale dichiarazione ha determinato la sopravvenienza di un difetto sostanziale di una condizione di ammissibilità della causa, vale a dire l'interesse ad agire, che secondo la normativa processuale amministrativa rende il ricorso improcedibile. L'improcedibilità rappresenta un ostacolo preliminare che impedisce al giudice di entrare nel merito della controversia, a differenza di una sentenza di infondatezza che comporterebbe la reiezione della pretesa nel suo complesso. La decisione del giudice ha colto correttamente che venendo meno l'interesse concreto della ricorrente, sia pure dichiarato direttamente dalla ricorrente medesima, non sussistono i presupposti processuali essenziali per lo svolgimento della funzione giurisdizionale in relazione al caso specifico.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso numero 1329 del 2021 improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ad agire. Non ha pronunciato decisioni nel merito in ordine alla legittimità della Delibera regionale n. XI/4773/2021 e degli atti conseguenti e derivati da essa, rimanendo indenni tutti i provvedimenti regionali e contrattuali impugnati da ogni giudizio di merito. Le spese della causa sono state compensate tra le parti, secondo l'equitativa distribuzione dei costi processuali. La sentenza è stata resa esecutiva disponendo che le autorità amministrative competenti la daranno concreta esecuzione.

Massima

Nel processo amministrativo la dichiarazione del ricorrente di non aver più interesse al proseguimento della causa determina l'improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta di una condizione essenziale di ammissibilità della domanda giudiziale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere
Giuseppe Nicastro,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
previa sospensione
con tutti gli atti ad essi preordinati, consequenziali o, comunque, connessi:
a) della D.G.R. della Lombardia n. XI/4773 in data 26 maggio 2021 (pubblicata sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 22 in data 31 maggio 2021 – doc. 1), recante “Determinazioni in ordine alla negoziazione 2021 e ulteriori determinazioni in ambito sanitario e sociosanitario”, nelle parti in cui: i) stabilisce di utilizzare il finanziato 2019 come base di calcolo per il budget di specialistica ambulatoriale dell’anno 2021 (cfr. Allegato 1 – Negoziazione Area Sanitaria: “la definizione dei budget di struttura verrà
fatta basandosi sui valori di riferimento del finanziato dell’anno 2019”, nonché la terza riga e le righe da 10 a 12 della “scheda di budget” – suballegato 1A); ii) dispone che l’incremento di budget ambulatoriale conseguente alla soppressione del c.d. “superticket” sarà effettuato solo a consuntivo e in via “eventuale…garantendo coerenza con le risorse rese disponibili a sistema” (cfr. terza riga della “scheda di budget”); iii) stabilisce che siano incluse nel budget ambulatoriale assegnato per il 2021 anche le attività di diagnostica e vaccinali connesse all’epidemia provocata dal “COVID–19” (cfr. punto 2 “Prestazioni ambulatoriali” dell’Allegato 1, nonché la penultima e la terz’ultima riga della “scheda di budget”);
b) della delibera (i cui estremi non sono noti) della ATS Insubria di approvazione del “Contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici…anno 2021”, nella parte in cui richiama e fa applicazione ai fini della regolamentazione del rapporto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. XI/4773/2021 impugnate con il presente ricorso;
c) del contratto relativo all’esercizio 2021 sottoscritto dalla ricorrente con riserva (docc. 2 e 3) il 30 giugno 2021, nelle parti in cui richiama e fa applicazione ai fini della regolamentazione del rapporto delle suddette disposizioni approvate dalla Regione Lombardia con il presente ricorso;
nonché per l'accertamento e la dichiarazione della nullità e/o dell’inefficacia e/o della caducazione del suddetto contratto relativo all’esercizio 2021 che la ricorrente ha sottoscritto con riserva il 30 giugno 2021 con la ATS Insubria, nelle parti che risultano applicazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. XI/4773/2021 contestate con il presente ricorso.
sul ricorso numero di registro generale 1329 del 2021, proposto da
società Nuovo Centro Fisioterapico S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bellocchio, Maria Silvia Ciampoli e Alberto Cappellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Milano, via Marina n. 6;
Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta Regionale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Zimmitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura Regionale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1;
Ats Insubria, non costituita in giudizio;
Asst Fatebenefratelli-Sacco, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Vista la dichiarazione del 25 ottobre 2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2023 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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