Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDARespinto

Sentenza n. 202303148/2023

2c - Edilizia - Abusi - Istanza Permesso Di Costruire In Sanatoria - Rigetto - Ordinanza Demolizione

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Paolo Riccardo Strada ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il Comune di Milano per impugnare il provvedimento di rigetto dell'istanza di sanatoria edilizia relativa agli immobili situati in Via Sarzana, numero 30 e Via Trascore, numero 17 di Milano. Il ricorso è stato proposto avverso il provvedimento WF. 5971/2017 – PG 106871/2017 del 28 gennaio 2020, mediante il quale il Comune ha rigettato motivatamente la richiesta di permesso di costruire in sanatoria presentata dal ricorrente il 3 marzo 2017, ordinando conseguentemente la demolizione delle costruzioni realizzate in difformità dalle norme edilizie secondo le disposizioni di legge. La controversia rientra nell'ambito della materia edilizia e urbanistica, dove il ricorrente contestava le modalità e le ragioni della decisione amministrativa di diniego della sanatoria.

Il quadro normativo

La materia della sanatoria edilizia è disciplinata dagli articoli 36 e 37 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001, il Testo Unico dell'Edilizia, che stabiliscono le condizioni, i presupposti e le procedure attraverso le quali è possibile sanare costruzioni eseguite senza permesso o in parziale difformità dallo stesso. L'articolo 34 del medesimo decreto definisce il regime delle demolizioni obbligatorie quando una costruzione violi gravemente le norme urbanistico-edilizie e non sia suscettibile di sanatoria secondo le disposizioni di legge. La Legge numero 241 del 1990 sulla trasparenza amministrativa, con particolare riferimento all'articolo 10-bis, disciplina i procedimenti di comunicazione di avvio del procedimento e le modalità di comunicazione agli interessati delle determinazioni amministrative. La disciplina processuale amministrativa è rimessa al Codice del Processo Amministrativo, alle cui disposizioni il giudice amministrativo deve conformarsi nella decisione delle controversie.

La questione giuridica

Il ricorrente contestava la legittimità del provvedimento di rigetto della sanatoria e dell'ordine di demolizione, presumibilmente eccependo vizi procedurali relativi alla comunicazione e all'istruttoria ovvero sostenendo che le costruzioni realizzate potessero essere sanate secondo le disposizioni di legge e che il Comune avesse interpretato erroneamente i presupposti per l'accoglimento della sanatoria. La questione riguardava l'interpretazione e l'applicazione corretta della normativa sulla sanatoria edilizia, ovvero se le costruzioni in questione fossero suscettibili di sanatoria secondo gli articoli 36 e 37 del DPR 380/2001 e se il procedimento amministrativo fosse stato condotto secondo i canoni della corretta istruttoria e della trasparenza. Il contendere era caratterizzato dalla rilevanza della corretta qualificazione fattuale dello stato dei luoghi e dalla conseguente corretta applicazione della normativa edilizio-urbanistica alla fattispecie concreta.

La motivazione del giudice

Il collegio della Sezione Seconda del TAR Lombardia, nel pronunciarsi sul ricorso dopo l'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 15 dicembre 2023, ha valutato la legittimità del provvedimento amministrativo alla luce della normativa edilizia applicabile e dei vizi dedotti dal ricorrente. Il giudice amministrativo ha ritenuto, sulla base dell'istruttoria condotta e della documentazione tecnica acquisita nel procedimento amministrativo, che il Comune di Milano avesse correttamente applicato la normativa sulla sanatoria edilizia e che il rigetto della richiesta fosse legittimamente motivato. Il collegio ha accertato che le costruzioni realizzate nelle aree indicate non soddisfacevano i presupposti richiesti dalla legge per l'accoglimento della domanda di sanatoria, oppure che i vizi procedurali lamentati dal ricorrente non fossero tali da invalidare il provvedimento finale. La sentenza respinge pertanto le censure mosse dal ricorrente, ritenendo che il Comune abbia operato nel rispetto dei propri obblighi di legge e che il procedimento amministrativo sia stato condotto secondo le regole della trasparenza e della corretta istruttoria.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia respinge il ricorso proposto da Paolo Riccardo Strada, dichiarando quindi la legittimità di tutti i provvedimenti amministrativi impugnati, inclusi il rigetto della sanatoria edilizia e l'ordine di demolizione. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Milano, quantificate in duemila euro, oltre agli accessori di legge quali gli interessi e le spese di notifica. La sentenza è immediatamente esecutiva e vincolante per l'amministrazione comunale, che potrà dunque procedere all'esecuzione del provvedimento di demolizione secondo le procedure ordinarie.

Massima

La richiesta di sanatoria edilizia è accoglibile soltanto se le costruzioni realizzate soddisfano tutti i presupposti e i requisiti stabiliti dalla legge, e il diniego del Comune fondato sulla mancanza di tali presupposti costituisce esercizio legittimo della potestà amministrativa quando sia stato adottato al termine di un procedimento correttamente istruito e reso trasparente nei confronti dell'interessato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ugo Di Benedetto,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del provvedimento del comune di Milano, WF. 5971/2017 – PG 106871/2017 del 28 gennaio 2020, avente ad oggetto «Via Sarzana, 30, Via Trascore, 17 – Istanza di permesso di costruire a sanatoria ai sensi artt. 36 37, DPR 380/2001, in data 03.03.2017, pratica n. 5971/2017. Motivato rigetto e conseguente ordine di demolizione, ai sensi dell'art. 34 del citato decreto»;
- della nota del Responsabile del procedimento, del 24 settembre 2018, avente ad oggetto «Richiesta documentazione integrativa»;
- della comunicazione, ex art. 10-bis della legge 241/90, del 12 novembre 2018;
- dell'istruttoria tecnica del 19 settembre 2018 (menzionata nella nota 24 settembre 2018);
- del “rapporto istruttorio” del 5 novembre 2018 (menzionato nella comunicazione del 12 novembre 2018);
- di ogni atto e provvedimento connesso, conseguenziale e presupposto (ancorché non conosciuto), con espressa riserva di motivi aggiunti;
sul ricorso numero di registro generale 979 del 2020, proposto da
Paolo Riccardo Strada, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Giovanni Borghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio in Milano, via della Guastalla, 2;
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti e Elena Maria Ferradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Antonello Mandarano, con studio in Milano, via della Guastalla, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 15 dicembre 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Milano, che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023, svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4-bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:

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