Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDAInammissibile

Sentenza n. 202303139/2023

2c - Edilizia - Abusi - Ordinanza Demolizione E Ripristino

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Stefano De Dionigi ha proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il provvedimento del Comune di Milano del 16 gennaio 2020, con il quale è stata ordinata la demolizione di opere edilizie realizzate abusivamente presso l'immobile sito in via Marghera numero 49. Il ricorso era diretto all'annullamento di tale ordinanza e di tutti gli atti ad essa presupposti o comunque connessi. La controversia riguardava lavori edilizi eseguiti nella medesima via, probabilmente in assenza delle necessarie autorizzazioni comunali, circostanza che aveva spinto l'amministrazione milanese a intervenire con l'emanazione del provvedimento demolitorio. Il ricorso, iscritto al registro generale con numero 972 del 2020, è stato sottoposto al giudizio amministrativo regionale con l'intervento anche del Condominio di via Marghera 49, che rappresentava gli interessi degli altri proprietari dell'edificio potenzialmente interessati dagli effetti dell'ordinanza.

Il quadro normativo

Il caso si inquadra nel diritto amministrativo dell'edilizia e della legalità urbanistica, ambito in cui i comuni dispongono di significativi poteri di controllo e di intervento rispetto alla regolarità delle costruzioni realizzate nel loro territorio. La legislazione nazionale, in particolare il codice della privacy e gli articoli pertinenti del codice di procedura amministrativa, disciplina i presupposti e le modalità con cui un'amministrazione può ordinare la demolizione di opere abusive, nonché i rimedi giuridici esperibili dai privati interessati. Il ricorso amministrativo costituisce lo strumento principale mediante il quale il cittadino può contestare la legittimità di tali provvedimenti, basando la propria difesa su violazioni di norme procedurali, difetto di motivazione, eccesso di potere o violazione di legge sostanziale. L'interesse legittimo del ricorrente, inteso come interesse giuridicamente rilevante alla legalità dell'azione amministrativa, rappresenta il presupposto fondamentale per l'accoglimento della pretesa ricorsoria.

La questione giuridica

La questione centrale della causa era se l'ordinanza di demolizione emanata dal Comune di Milano fosse legittima sotto il profilo procedurale e sostanziale, oppure se fosse affetta da vizi tali da giustificarne l'annullamento. Il ricorrente De Dionigi contestava evidentemente il provvedimento demolitorio, sostenendo argomenti che, sulla base della struttura ricorsoria, potevano concernere l'inosservanza di procedure amministrative, l'insufficienza della motivazione, ovvero l'asserita irregolarità delle costruzioni in questione. Tuttavia, nel corso del procedimento giudiziale durato dal 2020 al dicembre 2023, la situazione fattuale sottesa alla controversia deve essersi significativamente modificata, determinando una modificazione dello scenario giuridico iniziale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2023, ha ritenuto di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Questa pronuncia indica che il collegio giudicante ha accertato la mancanza contemporanea di un interesse giuridicamente rilevante del ricorrente nel proseguimento della causa, presupposto irrinunciabile per la continuazione del giudizio amministrativo. L'insorgenza sopravvenuta del difetto di interesse può essere derivata da diverse circostanze fattiche: l'esecuzione completa dell'ordinanza di demolizione, rendendo moot la pretesa di annullamento; l'intervento di eventi che hanno reso irreversibile la situazione; ovvero la perdita della legittimazione processuale del ricorrente rispetto alla questione contestata. Il giudice, accertata questa mancanza di interesse attuale, ha ritenuto non più proseguibile il giudizio sulla fondatezza del ricorso, indipendentemente da quale fosse il merito della contestazione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rifiutandosi quindi di entrare nel merito della legittimità dell'ordinanza demolitoria. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che nessuna parte ha dovuto corrispondere all'altra le proprie spese legali. Il giudice ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, confermando implicitamente la validità gestionale dei provvedimenti già adottati dal Comune di Milano. La pronuncia ha dunque concluso il giudizio amministrativo senza raggiungere il merito della causa, ma esclusivamente sulla base della perdita di rilevanza giuridica della controversia.

Massima

L'improcedibilità sopravvenuta di un ricorso per difetto di interesse legittimo non richiede l'esame del merito della pretesa ricorsoria e determina la cessazione del giudizio amministrativo quando la situazione fattuale sottesa alla controversia sia irreversibilmente mutata durante il procedimento, rendendo giuridicamente impossibile l'esercizio del diritto di difesa del ricorrente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ugo Di Benedetto,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Milano, P.G. 0025250/2020 del 16 gennaio 2020, avente ad oggetto «Conclusione del procedimento relativo all’esposto in merito ai lavori edilizi in via Marghera, n. 49», con il quale è stata ordinata la demolizione delle opere abusivamente realizzate e il conseguente ripristino dello stato dei luoghi; nonché di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente e comunque connesso;
sul ricorso numero di registro generale 972 del 2020, proposto da
Stefano De Dionigi, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Alari e Federico Bulfoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti e Elena Maria Ferradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Antonello Mandarano, con studio in Milano, via della Guastalla, 6;
Condominio di via Marghera 49, in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea G. Bertacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e del Condominio di via Marghera 49;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 15 dicembre 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15 dicembre 2023, svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4-bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:

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