Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDAInammissibile

Sentenza n. 202303114/2023

2c - Edilizia - Opere Abusive - Domanda Di Condono Edilizio - Diniego - Ordinanza Demolizione E Riduzione In Pristino

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Walter Carlo Monzani ed Eleonora Pirovano hanno presentato un'istanza di condono edilizio al Comune di Milano il 10 dicembre 2004, al fine di legittimizzare la realizzazione di opere di trasformazione di un sottotetto in locali ad uso ufficio di ottanta metri quadri ubicati nell'edificio sito in via Conte Rosso numero uno a Milano. Dopo un arco temporale di circa quindici anni, il Comune ha pronunciato un provvedimento il 11 dicembre 2019 con il quale ha rigettato l'istanza di condono e contemporaneamente ha ordinato la demolizione e la riduzione in pristino delle opere realizzate. I ricorrenti hanno impugnato tale provvedimento mediante ricorso amministrativo dinanzi al TAR Lombardia nel 2020, contestando sia il rigetto del condono che l'ordine di demolizione. Tuttavia, durante il pendere del giudizio amministrativo, segnatamente il 14 novembre e il 6 dicembre 2023, i ricorrenti hanno depositato in giudizio dichiarazioni nelle quali comunicavano di aver spontaneamente eseguito la riduzione in pristino ordinata dal Comune, perdendo così qualunque interesse pratico alla prosecuzione della causa.

Il quadro normativo

La materia dei condoni edilizi è disciplinata dalle normative in materia di edilizia, che prevedono procedimenti straordinari per la sanatoria e la legittimazione di costruzioni realizzate in assenza dei necessari permessi e autorizzazioni. Le istanze di condono devono rispettare termini ristretti entro i quali presentarsi e sono soggette a valutazioni relative alla conformità alle normative di allora vigenti. Il diritto processuale amministrativo, quale codificato nel Codice del Processo Amministrativo, richiede che il ricorrente conservi durante tutto il giudizio l'interesse alla decisione della causa, elemento processuale essenziale affinché il giudice possa pronunziare una sentenza sul merito della controversia. La perdita dell'interesse causa, quando sia intervenuta durante il giudizio, comporta l'improcedibilità del ricorso medesimo, senza che il tribunale debba penetrare nella valutazione dei profili sostanziali della controversia.

La questione giuridica

La questione che sottendeva il ricorso era se il Comune di Milano avesse legittimamente rigettato l'istanza di condono presentata dai ricorrenti e se fosse stato correttamente emesso l'ordine di demolizione delle opere realizzate. Tuttavia, questa questione di merito non ha potuto ricevere una definizione nel presente processo perché, in corso di causa, i ricorrenti hanno eseguito volontariamente e completamente il provvedimento amministrativo che avevano impugnato. L'esecuzione spontanea della demolizione ha eliminato la base fattuale sulla quale il ricorso poteva ancora trovare accoglimento, rendendo la pronuncia del giudice su tali profili priva di qualunque effetto pratico e concretamente insuscettibile di soddisfare un interesse ancora vivo del ricorrente.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha ritenuto di non dover affrontare l'esame del merito della controversia, bensì di risolvere la questione processuale relativa alla perdita di interesse sopravvenuta. Ha considerato che la circostanza che i ricorrenti avessero voluntariamente eseguito la riduzione in pristino ordinata dal Comune costituisce, secondo la giurisprudenza consolidata, un evento che estingue il diritto sostanziale fatto valere nella domanda di annullamento. Ha quindi accolto la dichiarazione di perdita di interesse manifestata dai ricorrenti mediante i depositi del 14 novembre e del 6 dicembre 2023. Ha inoltre ritenuto opportuno compensare le spese processuali considerato che il Comune di Milano, attraverso i suoi legali, aveva dichiarato di aderire alla richiesta di compensazione. Ne ha conseguito la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, quale conseguenza naturale della perdita del diritto soggetto fatto valere.

La decisione

Il TAR Lombardia ha dichiarato il ricorso numero 588 del 2020 improcedibile a causa della perdita di interesse sopravvenuta in corso di giudizio. Ha disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti, cosicché ciascuna sopporta proprie spese e non vi è corresponsione di spese da una parte all'altra. La pronuncia di improcedibilità significa che il tribunale non ha risolto il merito della questione relativa al rigetto del condono edilizio, non avendo più motivo di pronunciarsi su una questione divenuta priva di pratica rilevanza. Il provvedimento amministrativo impugnato rimane dunque formalmente in vigore, ma la sua esecuzione è stata spontaneamente realizzata dai ricorrenti stessi.

Massima

La sopravvenuta esecuzione volontaria del provvedimento amministrativo impugnato, realizzata mediante la riduzione in pristino delle opere realizzate, determina la perdita dell'interesse della causa del ricorrente e conseguente improcedibilità del ricorso amministrativo, senza necessità di pronuncia sul merito della controversia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ugo Di Benedetto,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere
Martina Arrivi,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento reso in data 11 dicembre 2019 (pratica PG 1233887/2004) dal Comune di Milano, notificato a mezzo posta certificata il 18 dicembre 2019, recante il rigetto dell'istanza di condono edilizio presentata in data 10 dicembre 2004 al PG 1233887, per l'esecuzione di opere comportanti la trasformazione di un sottotetto in locali ad uso ufficio di mq 80 di superficie utile, nell'edificio ubicato alla via Conte Rosso n. 1, nonché l'ordine di demolizione delle predette opere.
sul ricorso numero di registro generale 588 del 2020, proposto da
Walter Carlo Monzani ed Eleonora Pirovano, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio Seregni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Fontana n. 5;
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti ed Elena Maria Ferradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, co. 4 bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo eseguito la riduzione in pristino ordinata dal Comune di Milano con il provvedimento avversato (cfr. dichiarazione depositata in giudizio il 14 novembre 2023 e il 6 dicembre 2023);
- la difesa comunale ha dichiarato di aderire alla richiesta di compensazione delle spese (cfr. e-mail del 16 ottobre 2023);
Ritenuto, pertanto, di dichiarare il ricorso improcedibile a spese compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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