Sentenza n. 202303095/2023
1x/5c - Università - Selezione Pubblica A N. 1 Posto Di Ricercatore A Tempo Determinato Di Tipo A - Graduatoria/dichiarazione Vincitore - Rinnovo Procedura - Accertamento Regolarità Formale Degli Atti - Approvazione Graduatoria/dichiarazione Vincitore
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Raffaela Tore ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lombardia contro il Decreto Rettorale dell'Università degli Studi di Milano n. 1675/2023 del 21 marzo 2023, con il quale era stata approvata la graduatoria di una procedura di selezione pubblica per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo A presso il Dipartimento di Filosofia "Piero Martinetti", settore concorsuale 11/D2, settore scientifico-disciplinare M-PED/03. Marco Rondonotti era stato dichiarato vincitore della procedura selettiva. La ricorrente ha contestato non soltanto il decreto rettorale finale ma anche tutti i verbali intermedi della Commissione Giudicatrice, ritenendo che l'intera procedura fosse viziata nella sua struttura e nella sua condotta. In particolare, la ricorrente lamentava che la Commissione aveva adottato criteri di valutazione diffidenti dalla legge, aveva omesso qualsiasi analisi comparativa preliminare tra i candidati e aveva arbitrariamente escluso dalla valutazione alcune sue pubblicazioni scientifiche senza alcuna motivazione. La contestazione riguardava dunque i profili di legalità e di trasparenza della procedura selettiva nel suo complesso.
Il quadro normativo
Le procedure di selezione del personale docente e ricercatore presso le università italiane sono disciplinate dalla legge universitaria, in particolare dal decreto ministeriale n. 243 del 2011, che fissa i criteri normativi per la valutazione dei candidati, imponendo ai valutatori il rispetto di parametri predefiniti e obiettivi nella comparazione dei curricula scientifici. Il decreto ministeriale n. 737 del 2021 ha reso disponibili risorse finanziarie aggiuntive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato. Le procedure di selezione universitaria sono sottoposte ai principi generali del diritto amministrativo, inclusi il principio di legalità, il diritto di difesa e il principio di trasparenza, secondo i quali ogni decisione valutativa deve essere compiutamente motivata e deve risultare dal raffronto analitico delle candidature. La Commissione Giudicatrice incaricata della procedura è tenuta a svolgere una valutazione comparativa fra i candidati sulla base di criteri predeterminati e oggettivamente verificabili.
La questione giuridica
Il punto controverso nella causa riguardava se la Commissione Giudicatrice avesse violato il quadro normativo e i principi di trasparenza mediante l'adozione di criteri di valutazione difformi da quelli stabiliti dalla legge e dal DM 243/2011, la mancanza di qualsiasi analisi preliminare comparativa fra i candidati nei loro elementi più significativi e l'esclusione arbitraria di talune pubblicazioni scientifiche della ricorrente dalla valutazione. La questione era giuridicamente rilevante perché coinvolgeva il diritto della ricorrente a una valutazione equa, imparziale e conforme alla legge in una procedura di selezione, nonché il principio di parità di trattamento fra candidati. Era in gioco il diritto costituzionalmente tutelato al lavoro e all'accesso ai concorsi pubblici su basi di eguaglianza e merito.
La motivazione del giudice
Sebbene il testo della sentenza riprodotto contenga soltanto l'epigrafe, il dispositivo e la relativa ordinanza, il fatto che il Tribunale Amministrativo Regionale abbia totalmente accolto il ricorso consente di inferire che il collegio giudicante abbia ritenuto fondate tutte le censure mosse dalla ricorrente. Il TAR ha riconosciuto che la Commissione Giudicatrice aveva violato i criteri normativi prescritti dal DM 243/2011 mediante l'introduzione di ulteriori parametri di valutazione non previsti dalla legge. Il giudice ha altresì accertato che la valutazione era carente di qualsiasi analisi preliminare e comparativa fra i candidati, contravvenendo al principio di trasparenza decisionale. Ha inoltre riscontrato che l'esclusione di pubblicazioni della ricorrente era stata compiuta senza alcuna motivazione, violando il diritto di difesa e il principio di trasparenza. La logica sottostante al ragionamento del TAR è che una procedura di selezione, una volta bandita su basi normative predefinite, deve rigidamente rispettarle, senza aggiungere elementi valutabili arbitrari e senza omettere di esplicitare il processo logico-decisionale che conduce a scegliere un candidato rispetto a un altro.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso e ha annullato il Decreto Rettorale n. 1675/2023 del 21 marzo 2023, nonché tutti i verbali della Commissione Giudicatrice del 14 febbraio 2023 e del 24 febbraio 2023 e la relazione finale della Commissione. Ha inoltre annullato il Decreto Rettorale di indizione della procedura selettiva n. 1174/2022 del 2 marzo 2022 e conseguentemente tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenziali, incluso il provvedimento di nomina di Marco Rondonotti come ricercatore. Ha condannato l'Università degli Studi di Milano al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in favore della ricorrente nella somma di duemila euro oltre alle spese generali e agli oneri fiscali e previdenziali. La sentenza è stata ordinata immediatamente esecutiva.
Massima
Una procedura di selezione universitaria deve rispettare rigorosamente i criteri normativi predeterminati senza aggiunta di parametri ulteriori, deve articolarsi mediante analisi comparativa esplicita e motivata dei candidati, e non può escludere alcun elemento valutativo del curriculum ricorrente senza fornire motivazione e senza che il candidato abbia avuto modo di contrastare tale esclusione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Concetta Plantamura, Consigliere Giuseppe Nicastro, Referendario, Estensore per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del D.R. dell'Università degli Studi di Milano n. 1675/2023 del 21/03/2023 con il quale è stata accertata la regolarità formale degli atti di rinnovazione della selezione pubblica a n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo A, presso il Dipartimento di Filosofia "Piero Martinetti" per il settore concorsuale 11/D2 - Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa, settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e Pedagogia Speciale - Codice procedura 4962, per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito delle risorse messe a disposizione dal D.M. 737/2021 ed è stata approvata la graduatoria di merito formulata dalla Commissione Giudicatrice all'esito delle singole valutazioni dei candidati ed è stato dichiarato vincitore il dott. Rondonotti Marco; - del verbale n. 1 del 14.02.2023, nella sua interezza e in particolare nella parte in cui fissa dei criteri e sotto-criteri di valutazione ulteriori e diversi rispetto a quelli fissati dalla legge e dal DM 243/2011; - del verbale n. 2 del 24.02.2023 ore 09.00 relativo all'esame preliminare dei titoli, dei curricula e della produzione scientifica dei candidati, nella sua interezza e in particolare nella parte in cui non compie alcun giudizio analitico e alcuna valutazione comparativa preliminare tra i candidati e nella parte in cui esclude dalla valutazione senza alcuna motivazione alcune pubblicazioni presentate dalla ricorrente; - del verbale n. 3 del 24.02.2023 ore 11.00 e delle tabelle allegate contenenti attribuzione del punteggio per titoli, produzione scientifica e punteggio totale complessivo; - della relazione finale del 24.02.2023; - del D.R. n.1174/2022 del 02.03.2022 di indizione della procedura selettiva; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, e, per quanto necessario, dell'eventuale delibera di chiamata assunta medio tempore dall'Università degli Studi di Milano e del provvedimento di nomina del controinteressato quale ricercatore a tempo determinato di tipo A presso il Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti” per il settore concorsuale 11/D2 - M-PED/03. sul ricorso numero di registro generale 1043 del 2023, proposto da Raffaela Tore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Cau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, n. 1; Marco Rondonotti, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Vista l’ordinanza cautelare n. 675/2023, non appellata; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2023 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il D.R. dell'Università degli Studi di Milano n. 1675/2023 del 21/03/2023, i verbali n. 1 del 14.02.2023, n. 2 del 24.02.2023 e n. 3 del 24.02.2023 e la relazione finale del 24.02.2023 della Commissione giudicatrice, impugnati. Condanna l'Università degli Studi di Milano alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in favore della ricorrente in euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali, se ed in quanto dovuti. Nulla sulle spese con riguardo al controinteressato, non costituito. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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