Sentenza n. 202303094/2023
4h - Guardia Di Finanza - Istanza Di Collocamento Fuori Ruolo - Diniego
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Luigi Mazza, dipendente della Guardia di Finanza, ha presentato una domanda al Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di ottenere il collocamento in fuori ruolo presso l'Agenzia Europea Frontex. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su segnalazione del Comando Generale della Guardia di Finanza, ha respinto tale istanza con decreto del 23 gennaio 2023, comunicando preliminarmente i motivi ostativi al ricorrente ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241 del 1990. Dopo aver ricevuto le controdeduzioni della Guardia di Finanza e aver tentato di persuadere il ricorrente della correttezza dei rifiuto, il Comando Generale ha ribadito le proprie ragioni ostative il 10 gennaio 2023, impedendo così il trasferimento del dipendente presso l'organismo europeo richiesto. Il ricorrente ha quindi promosso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia chiedendo l'annullamento di tutti gli atti amministrativi che avevano impedito il suo collocamento in fuori ruolo.
Il quadro normativo
La disciplina del collocamento in fuori ruolo del personale delle amministrazioni pubbliche è contenuta nelle norme ordinamentali delle singole amministrazioni e trova supporto negli articoli di legge che regolano la mobilità e le aspettative del personale pubblico italiano. In particolare, il ricorso si fonda su principi di corretta amministrazione e sulla necessità che i provvedimenti negativi siano adeguatamente motivati e fondati su ragioni effettive e proporzionate. La procedura di comunicazione dei motivi ostativi è disciplinata dall'articolo 10-bis della legge 241 del 1990, che garantisce al privato la possibilità di conoscere preventivamente le ragioni del rifiuto e di presentare controdeduzioni prima che il provvedimento definitivo sia emanato. Questo meccanismo rappresenta un'importante tutela procedimentale che intende prevenire provvedimenti arbitrari o insufficientemente motivati nei confronti di istanze di carattere amministrativo.
La questione giuridica
Il punto controverso della causa riguardava la legittimità dei motivi addotti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Guardia di Finanza per negare il collocamento in fuori ruolo del ricorrente presso l'Agenzia Europea Frontex. In particolare, si discuteva se le ragioni ostatitive fossero dotate di idonea motivazione e se fossero concrete e proporzionate rispetto al diritto del dipendente di aspettare a una posizione presso un organismo dell'Unione Europea. La controversia toccava inoltre questioni relative alla corretta interpretazione delle norme sulla mobilità del personale militare e di ordine pubblico verso enti internazionali, nonché la verifica della legittimità della procedura amministrativa seguita dalle amministrazioni, in particolare con riferimento ai tempi di risposta e alla coerenza tra diverse comunicazioni ufficiali.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato nel merito i provvedimenti impugnati e, dopo aver ponderato gli argomenti presentati dalle parti, ha ritenuto che i motivi ostativi addotti dal Ministero e dalla Guardia di Finanza non fossero sufficientemente legittimi o legalmente fondati per giustificare il rifiuto della domanda di collocamento in fuori ruolo. Il collegio giudicante ha accolto la domanda cautelare di sospensiva già in precedenza, ritenendo sussistenti il fumus boni iuris e il periculum in mora, il che indicava una prima valutazione favorevole al ricorrente sulla fondatezza delle sue ragioni. Nella decisione del merito, il TAR ha quindi confermato questa valutazione e ha annullato tutti gli atti amministrativi che si opponevano al collocamento del ricorrente, ritenendo che l'amministrazione resistente non avesse correttamente esercitato il proprio potere discrezionale. La motivazione sottesa alla decisione appare fondata sulla constatazione che i motivi ostativi mancavano di adeguata giustificazione o erano stati formulati in violazione dei principi di corretta amministrazione e di proporzionalità.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso e ha annullato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2023, nonché la nota del Direttore di Gabinetto del 13 luglio 2022 e tutte le note successive della Guardia di Finanza che comunicavano i motivi ostativi e le controdeduzioni. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, con l'eccezione che il contributo unificato sarà a carico dell'amministrazione resistente, il che rappresenta una parziale condanna delle amministrazioni alle spese. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione dall'autorità amministrativa, significando che il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Guardia di Finanza dovranno ora procedere al collocamento in fuori ruolo di Luigi Mazza presso l'Agenzia Europea Frontex, essendo venuti meno gli atti che lo impedivano.
Massima
L'amministrazione pubblica non può negare il collocamento in fuori ruolo di un dipendente presso organismi internazionali dell'Unione Europea adducendo motivi ostativi che manchino di adeguata motivazione e di giustificazione proporzionata al fine di limitare il diritto del dipendente di aspettare, dovendo in ogni caso rispettare i principi di corretta amministrazione e di ragionevolezza degli atti amministrativi.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Valentina Caccamo, Referendario per l’annullamento - del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze – Gabinetto del Ministro del 23 gennaio 2023, notificato a mezzo p.e.c. il successivo 24 gennaio 2023 con nota prot. 2858 del 24 gennaio 2023 - U del Capo di Gabinetto, con cui è stata respinta la domanda di collocamento in fuori ruolo del ricorrente presso l’Agenzia Europea Frontex; - della nota n. 14069 del 13 luglio 2022 - U del Direttore di Gabinetto, notificata in pari data a mezzo p.e.c., con la quale sono stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento della citata istanza ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990; - della nota n. 233079 dell’11 agosto 2022 del Comando Generale della Guardia di Finanza recante le relative controdeduzioni; - della nota n. 6326 del 10 gennaio 2023, con la quale il Comando Generale della Guardia di Finanza ha ribadito le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza; - ove occorra, delle note n. 335699 del 24 novembre 2021, n. 22349 del 26 gennaio 2022, n. 56329 del 24 febbraio 2022 e n. 147075 del 18 maggio 2022 del Comando Generale della Guardia di Finanza; - della nota n. 233079 dell’11 agosto 2022 del Comando Generale della Guardia di Finanza, acquisita al protocollo MEF-GAB n. 16855 dell’11 agosto 2022-E, e in particolare delle allegate controdeduzioni del Comando Generale acquisite al prot. n. 16855/2022 del Gabinetto; - della nota n. 6326 del 10 gennaio 2023 del Comando Generale della Guardia di Finanza, acquisita al protocollo MEF-GAB 794 del 10.01.2023 - E, con la quale sono state ribadite le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza di collocamento in fuori ruolo del ricorrente e, ove occorra, dei relativi allegati; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 857 del 2023, proposto da - Luigi Mazza, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Paolo Bello, Giuseppe Guastamacchia e Marianna Lopopolo ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, Via Tortona n. 25; - il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; - il Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante pro-tempore; - il Comando Regionale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante pro-tempore; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto il decreto n. 445/2023 con cui è stata accolta, inaudita altera parte, la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze; Vista l’ordinanza n. 547/2023 con cui è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito del giudizio; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Uditi, all’udienza pubblica del 23 novembre 2023, i difensori delle parti, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti con lo stesso ricorso impugnati. Spese compensate, fatta salva la rifusione del contributo unificato in favore del ricorrente e a carico dell’Amministrazione resistente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 23 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
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