Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDA—Inammissibile
Sentenza n. 202303083/2023
2c - Edilizia - Istanza Permesso Di Costruire In Sanatoria - Diniego - Ordinanza Demolizione E Riduzione In Pristino
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Giovanni Zucchini, Presidente Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'annullamento dell'ordinanza prot. n. 13/02/2020.0082171.U del 7 febbraio 2020, emessa dal Dirigente dell'Unità Territoriale Municipi 5-6-7-8-9 dell'Area Sportello Unico per l'Edilizia, Direzione Urbanistica, del Comune di Milano, notificata via pec in data 13 febbraio 2020, con la quale è stato negato il permesso di costruire in sanatoria con contestuale ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi. sul ricorso numero di registro generale 1079 del 2020, proposto da Enrico Santarelli e Giorgio Cignoni, rappresentati e difesi dagli avvocati Ilaria Beriotto e Pietro Nigro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Pietro Nigro in Milano, via degli Ottoboni, 16; Comune di Milano, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti ed Elena Maria Ferradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via della Guastalla, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano; Vista la nota del 6.12.2023, con la quale parte ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso; Visti gli artt. 35, 84 e 85 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che: - i ricorrenti, in data 7.12.2023, hanno depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso; - la dichiarazione in parola è stata notificata il 6.12.2023, ossia fuori termine rispetto a quanto stabilito dall’art. 84, comma 3, c.p.a., a tenore del quale “La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza”; - la predetta dichiarazione è sottoscritta dal legale dei ricorrenti, ma non risulta corredata da mandato speciale (non potendosi ritenere tali le procure speciali in calce all’originale del ricorso dell’8 aprile 2020), sicché non è conforme al dettato di cui al comma 1 dello stesso art. 84 c.p.a., secondo il quale “La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale”; Ritenuto che: - la dichiarazione in questione possa comunque valere come dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., secondo il quale “Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa”; - il Collegio, pertanto, non possa fare altro che dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse; Ritenuto di poter compensare le spese del giudizio tra le parti, in ragione dello sviluppo complessivo della vicenda; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
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