Sentenza n. 202303076/2023
2c - Edilizia - Abusi - Interventi Edilizi Per Realizzazione Serre In Copertura - Ordinanza Di Demolizione
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La sentenza affronta la controversia relativa a interventi edilizi realizzati in copertura su un immobile situato in Milano senza il necessario titolo abilitativo. Un privato proprietario ha effettuato la realizzazione di serre in copertura presso la sua proprietà, in violazione della normativa urbanistico-edilizia vigente. Il Comune di Milano, attraverso l'Area Sportello Unico per l'Edilizia, ha avviato un procedimento amministrativo per l'accertamento dell'abusivismo, con comunicazione del 25 marzo 2011. A distanza di dieci anni, precisamente l'11 novembre 2021, il Comune ha emesso un ordine di demolizione indirizzato al proprietario. La parte ricorrente, contestando tale ordine, ha depositato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, lamentando vizi procedurali e, in particolare, la violazione dei termini di decadenza del potere demolitori e l'illegittimità della mancata convalida della comunicazione iniziale ex articolo 21 nonies della legge 241 del 1990.
Il quadro normativo
La materia dell'abusivismo edilizio è disciplinata dal Testo Unico per l'Edilizia e dalla legge 241 del 1990 sulla trasparenza amministrativa. L'ordinanza di demolizione rappresenta un provvedimento ablatorio che presuppone l'accertamento della realizzazione di costruzioni senza titolo abilitativo. L'articolo 21 nonies della legge 241 del 1990 prevede la possibilità di convalida tacita di atti amministrativi affetti da vizi non sostanziali, consentendo la sanatoria formale entro termini specifici quando l'interessato non contesti entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di avvio procedimento. Il potere amministrativo di demolizione è soggetto al principio generale della decadenza, che limita temporalmente l'esercizio di tale potere al fine di garantire la certezza del diritto e la stabilità delle posizioni giuridiche acquisite.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia concerne l'esercizio tardivo del potere demolitori da parte dell'amministrazione comunale, considerata la comunicazione di avvio procedimento risalente al marzo 2011 e l'ordinanza demolititiva successiva soltanto nel novembre 2021. Il ricorrente ha sostenuto che il decorso di tale lasso temporale comportasse la decadenza del potere amministrativo, rendendo illegittimo il successivo provvedimento di demolizione. Parallelamente, la questione della mancata convalida della comunicazione iniziale secondo le modalità prescritte dall'articolo 21 nonies della legge 241 del 1990 risultava centrale nel contenzioso, poiché tale norma avrebbe potuto consentire la sanatoria formale e il consolidamento della fase iniziale del procedimento.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel respingere il ricorso, ha ritenuto legittimi sia il procedimento amministrativo sia l'ordinanza di demolizione finale. Il collegio ha accertato l'assenza di vizi procedurali che potessero determinare l'illegittimità dell'atto, confermando la validità del provvedimento comunale nonostante la durata considerevole del procedimento. Per quanto attiene al tema della decadenza, il giudice ha considerato che l'esercizio tardivo del potere demolitori non rappresentasse violazione di alcuno standard temporale legalmente stabilito, oppure che le circostanze concrete del caso giustificassero comunque la temporalità dell'azione amministrativa. Relativamente alla convalida ex articolo 21 nonies, il TAR ha confermato la valutazione del Comune secondo cui la comunicazione iniziale non presentava vizi suscettibili di convalida, ovvero che la mancata convalida non incidesse sulla legittimità complessiva del provvedimento finale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto integralmente il ricorso proposto dal privato, confermando la legittimità dell'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Milano. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, comportando la distribuzione paritaria dei costi processuali. Il giudice ha ordinato inoltre l'oscuramento delle generalità delle parti ricorrenti a tutela dei diritti e della dignità personale, in conformità alle norme sulla protezione dei dati personali. La sentenza è divenuta definitiva e rappresenta pertanto l'ultimo stadio della tutela amministrativa, da cui scaturisce l'obbligo per la parte ricorrente di conformarsi all'ordinanza di demolizione.
Massima
L'ordinanza di demolizione per abusivismo edilizio è legittima anche quando emessa a lunga distanza dalla comunicazione di avvio procedimento, ove tale intervallo temporale non comporti violazione di termini decadenziali specificamente previsti dalla legge e il procedimento amministrativo sia stato comunque seguito secondo le forme prescritte.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore per l'annullamento della nota prot. 11/11/-OMISSIS-.U. del Comune di Milano, Area Sportello Unico per l'Edilizia, Unità Territoriale “A”, Municipi 1-2-3-4, Municipio 1, datata 11 novembre 2021 e avente ad oggetto “Via -OMISSIS-– Interventi edilizi per la realizzazione di serre in copertura – pratica n. -OMISSIS- pg. -OMISSIS-/2005 – Ordine di demolizione”; di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, allo stato anche non conosciuto, ivi inclusi: - la comunicazione di avvio del procedimento emessa in data 25 marzo 2011; - la nota del Comune di Milano, Direzione Specialistica Attuazione diretta PGT e SUE, Unità Interventi Diretti Municipi 1-4, Municipio, prot. 02/03/-OMISSIS-.U. datata 2 marzo 2022 avente ad oggetto “Via -OMISSIS- – Riscontro ad istanza di convalida ex art. 21 nonies comma 2 L. 241/90 del 14/02/2022 in atti P.G. -OMISSIS-/2022 del provvedimento annullato”; - nonché, ove occorrer possa, il verbale della Polizia Locale dell’1 marzo 2022. sul ricorso numero di registro generale 1000 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Massironi e Aldo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Russo in Milano, Piazza Duse, n. 1; COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Paola Cozzi, Maria Giulia Schiavelli, Maria Lodovica Bognetti, Elena Maria Ferradini, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin e Salvatore Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura comunale in Milano, Via della Guastalla, n. 6; -OMISSIS-, non costituita in giudizio; CONDOMINIO DI -OMISSIS- MILANO, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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