Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAAccolto

Sentenza n. 202303065/2023

4l - Immigrazione - Istanza Emersione Lavoro Irregolare - Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato al 2 luglio 2020 una domanda di regolarizzazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Milano, avvalendosi della procedura straordinaria prevista dall'articolo 103, comma 1, del decreto legge numero 34 del 2020, noto come Decreto Rilancio. Il richiedente si trovava in una condizione di irregolarità amministrativa nel territorio italiano. La domanda è stata sottoposta all'esame dell'Amministrazione dell'Interno, la quale ha emanato un provvedimento di rigetto in data 23 settembre 2022, poi notificato al ricorrente il 4 ottobre 2022. Ritenendosi ingiustamente escluso dai benefici della regolarizzazione straordinaria, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini di legge.

Il quadro normativo

La controversia si inscrive nel complesso sistema del diritto dell'immigrazione italiana e delle misure straordinarie introdotte per fronteggiare situazioni eccezionali. L'articolo 103 del decreto legge numero 34 del 2020 ha previsto una procedura speciale e temporanea di regolarizzazione volta a consentire a cittadini stranieri di subregolarizzare la propria posizione, ferme restando le condizioni di legge per la permanenza nel territorio nazionale e il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dalla norma. La normativa in questione si pone in equilibrio tra l'esigenza di contrastare il lavoro irregolare e lo sfruttamento dei migranti da una parte, e quella di fornire una opportunità straordinaria di emersione dall'irregolarità dall'altra, secondo i principi generali del diritto amministrativo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La questione giuridica

Il punto controverso della fattispecie consiste nella legittimità amministrativa del provvedimento di rigetto della domanda di regolarizzazione, ovvero se l'Amministrazione dell'Interno abbia correttamente applcato i criteri di legge, rispettato il dovere di motivazione e accertato compiutamente i presupposti per il rigetto. Il ricorrente contestava il provvedimento impugnato sulla base di profili di illegittimità che il TAR doveva verificare, inclusa la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni dell'articolo 103 del decreto legge 34/2020, nonché il rispetto dei principi generali di correttezza, lealtà e proporzionalità dell'azione amministrativa.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver esaminato attentamente la documentazione amministrativa acquisita ai fascicoli e valutato le argomentazioni poste dalle parti in causa, ha ritenuto di accogliere il ricorso presentato dal cittadino straniero. Il collegio giudicante ha riscontrato elementi di illegittimità nel provvedimento di rigetto della domanda di regolarizzazione, ritenendo che l'Amministrazione non avesse correttamente applicato la normativa di riferimento oppure avesse incorso in vizi procedurali o motivazionali tali da compromettere la legittimità dell'atto. La decisione di accoglimento del ricorso da parte del TAR implica che il provvedimento amministrativo sia stato ritenuto affetto da un'illegittimità sostanziale o procedurale idonea a determinarne l'annullamento. Il giudice amministrativo ha valutato la conformità del provvedimento ai principi di correttezza, trasparenza e rispetto delle procedure legalmente stabilite.

La decisione

Il TAR della Lombardia ha accolto interamente il ricorso, disponendo l'annullamento del provvedimento della Prefettura di Milano del 23 settembre 2022 con il quale era stata rigettata la domanda di regolarizzazione presentata dal ricorrente. La sentenza comporta la cassazione dell'atto impugnato e la restituzione della posizione amministrativa del ricorrente allo stato anteriore al rigetto, con la conseguenza che la domanda di regolarizzazione deve essere nuovamente presa in considerazione dall'Amministrazione secondo le corrette procedure e la corretta interpretazione della normativa vigente. Le spese del giudizio sono state compensate, salvo l'obbligo dell'Amministrazione resistente di rimborsare il contributo unificato al ricorrente. La sentenza è sottoposta al dovere di esecuzione da parte dell'autorità amministrativa competente, secondo l'ordine specificamente impartito dal TAR.

Massima

L'Amministrazione dell'Interno è tenuta ad esaminare le domande di regolarizzazione straordinaria secondo i criteri di legge e i principi di correttezza amministrativa, risultando illegittimo il provvedimento di rigetto che incorra in vizi procedurali, motivazionali o di corretta applicazione della norma sostanziale. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, composto dai magistrati Gabriele Nunziata Presidente, Antonio De Vita Consigliere Estensore e Valentina Caccamo Referendario, ha pronunciato sentenza su ricorso numero 3206 del 2022 presentato da un cittadino straniero rappresentato e difeso dall'Avvocato Nicola Datena, ricorrente contro il Ministero dell'Interno, l'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Milano e la Questura di Milano, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato. La controversia riguardava l'annullamento del provvedimento adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Milano con protocollo omissis del 23 settembre 2022, notificato in data 4 ottobre 2022, con il quale era stata rigettata la domanda di regolarizzazione presentata dal ricorrente in data 2 luglio 2020 secondo le modalità previste dall'articolo 103, comma 1, del decreto legge numero 34 del 2020. Il ricorso chiedeva altresì l'annullamento di ogni altro atto ad esso conseguente, presupposto, applicativo e comunque connesso. Il ricorrente aveva presentato istanza di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione. Il TAR ha rigettato una precedente domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento mediante ordinanza numero 1471 del 2022. Nella camera di consiglio del 9 novembre 2023 il difensore dell'Amministrazione resistente è stato sentito secondo le modalità previste dalla procedura amministrativa. Ritenuto che sussistessero i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento UE numero 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, il TAR ha ordinato alla propria Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio, al fine di tutelare i diritti e la dignità della parte interessata. Pronunciando definitivamente sulla controversia, il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento impugnato della Prefettura di Milano, dichiarando compensate le spese del giudizio, fatta salva la rifusione del contributo unificato a carico dell'Amministrazione resistente a favore della parte ricorrente. La sentenza è stata dichiarata da eseguirsi nell'immediato da parte dell'autorità amministrativa competente. La pronuncia è stata sottoscritta nella camera di consiglio il 9 novembre 2023 dai magistrati componenti il collegio giudicante, con esito di accoglimento del ricorso.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo,	Referendario
per l’annullamento
- del provvedimento adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Milano, prot. n. -OMISSIS-del 23 settembre 2022, notificato in data 4 ottobre 2022, con il quale è stata rigettata la domanda di regolarizzazione ex art. 103, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020, presentata in favore del ricorrente in data 2 luglio 2020 - identificativo -OMISSIS-;
- nonché di ogni altro atto ad esso conseguente, presupposto, applicativo e/o comunque connesso.
sul ricorso numero di registro generale 3206 del 2022, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Nicola Datena e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, l’U.T.G. - Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro-tempore, e la Questura di Milano, in persona del Questore pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;
Vista l’ordinanza n. 1471/2022 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
Vista l’istanza di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione presentata dal difensore del ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Udito, all’udienza pubblica del 9 novembre 2023, il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto con lo stesso ricorso impugnato.
Spese compensate, fatta salva la rifusione del contributo unificato in favore della parte ricorrente a carico dell’Amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

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