Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTARespinto

Sentenza n. 202303053/2023

4l - Immigrazione - Istanza Permesso Di Soggiorno - Irricevibilità

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente, Estensore
Silvia Cattaneo,	Consigliere
Antonio De Vita,	Consigliere
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento della Questura di Milano - Ufficio Immigrazione, Prot. n. -OMISSIS-del 06/02/2023 di irricevibilità dell’istanza di permesso di soggiorno spedita tramite kit postale in data 21/10/2022, nonché di tutti gli atti preordinati, consequenziali e/o comunque connessi.
sul ricorso numero di registro generale 708 del 2023 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Niccolò Emanuele Onesti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, alla Via San Calimero n.17;
Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il decreto di questo Tribunale n.-OMISSIS- di accoglimento dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio;
Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista la documentazione depositata da parte ricorrente;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.438 del 2023 di rigetto della domanda di sospensione;
Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta all’Udienza pubblica del 14 dicembre 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito l’Avvocato di parte ricorrente come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge come da motivazione.
Spese compensate.
Revoca l’ammissione al gratuito patrocinio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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