Sentenza n. 202303036/2023
3l - Pubblico Impiego - Concorsi - Scorrimento Graduatoria
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una candidata ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia la Determinazione Dirigenziale di una Provincia che aveva indetto tre concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dipendente, tra cui un assistente amministrativo di categoria C1 presso il settore servizi finanziari e risorse umane con riserva prioritaria per alcune categorie di aventi diritto. La ricorrente risultava utilmente collocata nella graduatoria di merito derivante da uno di questi concorsi pubblici, tuttavia non era stata assunta nonostante il suo idoneo posizionamento. La controversia ha origine dalla mancata ottemperanza della Provincia al diritto della ricorrente di scorrere la graduatoria per il conseguimento dell'assunzione, situazione che ha indotto la candidata a ricorrere al tribunale amministrativo per ottenere l'annullamento di tutti gli atti che ostacolavano il suo scorrimento e la correlativa condanna dell'ente all'assunzione nel posto disponibile. Il ricorso è stato proposto a partire dal 2019 e ha seguito il corso ordinario dei giudizi amministrativi, con la partecipazione della Provincia in qualità di amministrazione resistente.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel contesto della disciplina dei concorsi pubblici e dell'accesso al pubblico impiego, materia regolata dal decreto legislativo 165 del 2001 e da una fitta trama di principi costituzionali e amministrativi, primo tra tutti quello di parità di trattamento e meritevolezza. Le amministrazioni pubbliche, in sede di indizione di concorsi e di gestione delle graduatorie, sono tenute al rigoroso rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e legalità dell'azione amministrativa, secondo quanto stabilito dal codice del processo amministrativo. La ricorrente fondava il suo ricorso sulla illegittimità della Determinazione Dirigenziale e degli atti conseguenti che, impedendo lo scorrimento della graduatoria, violavano il suo diritto soggettivo perfetto derivante dall'idonea collocazione nel merito concorsuale. Il principio di fondo è che una volta concluso il concorso con l'approvazione della graduatoria, i candidati utilmente collocati acquistano una posizione giuridica tutelabile, e l'amministrazione non può arbitrariamente bloccare lo scorrimento senza giustificazione normativa o fattuale.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava il diritto della ricorrente allo scorrimento della graduatoria per l'assunzione nel posto concorsuale, diritto che la Provincia contestava o comunque non attuava. In altre parole, il giudice amministrativo doveva valutare se la ricorrente, una volta collocata idonea in graduatoria, possedesse effettivamente il diritto soggettivo all'assunzione ovvero se la Provincia disponesse di margini discrezionali per negare lo scorrimento. La questione comportava una valutazione della legittimità di tutti gli atti mediante i quali l'amministrazione aveva impedito l'assunzione, nonché un esame circa la sussistenza dei presupposti legali e amministrativi per procedere con lo scorrimento medesimo. Era inoltre in gioco il principio di tutela giurisdizionale effettiva del candidato concorsuale, il quale dopo anni di procedura doveva poter vedere riconosciuto e concretamente attuato il suo diritto acquisito per effetto dell'esito favorevole della selezione.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non esprima estesamente le ragioni della decisione perché dichiarante l'estinzione del giudizio, è possibile desumere dal percorso processuale e dall'esito che il collegio abbia ritenuto venuti meno i presupposti per la continuazione del giudizio in causa. L'estinzione del giudizio riflette tipicamente una situazione nella quale l'amministrazione convenuta, nel corso del procedimento amministrativo o giudiziale, ha intrapreso iniziative risolutive della controversia, potendo essere intervenuto un provvedimento di accoglimento tacito, un'esecuzione spontanea della graduatoria o comunque l'eliminazione degli atti impugnati. Il TAR, accertando l'avvenuta modificazione della situazione giuridica sostanziale, ha concluso che non sussistessero più motivi fondanti il giudizio, poiché la ricorrente aveva nel frattempo conseguito quanto richiesto mediante l'estinzione della lite anzichè una decisione di merito. La compensazione delle spese tra le parti segnala che il TAR non ha individuato una condotta chiaramente illegittima di una delle parti, preferendo un'equa distribuzione dei costi processuali, il che suggerisce una situazione di parziale ragione della ricorrente combinata con una pronta ottemperanza dell'amministrazione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato estinto il giudizio, conseguentemente non pronunciandosi nel merito ma constatando che la causa della lite era venuta meno. Ha compensato tra le parti le spese della lite, il che significa che ciascuna parte ha sopportato i propri costi legali e procedurali senza che una sia risultata soccombente. Ha ordinato inoltre all'autorità amministrativa l'esecuzione della sentenza, prescrizione contenente l'obbligo di dar corso alle conseguenze dell'estinzione. Infine, il giudice ha disposto l'oscuramento dei dati personali della ricorrente ai sensi della normativa sulla privacy e sulla protezione dei dati, onde tutelare la dignità e i diritti della parte interessata. Dalla decisione di estinzione si evince che presumibilmente la ricorrente è stata assunta nel posto richiesto o comunque la Provincia ha ottemperato al diritto della candidata attraverso lo scorrimento della graduatoria.
Massima
Quando una candidata idonea in graduatoria di concorso pubblico è stata assunta ovvero l'amministrazione ha proceduto allo scorrimento della graduatoria, il giudizio amministrativo tendente all'annullamento degli atti impeditivi e alla condanna all'assunzione si estingue per venir meno della causa della lite, salva la possibilità di ulteriore azione per il danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dal ritardo nell'esecuzione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Anna Corrado, Consigliere, Estensore per l'annullamento della Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS- avente ad oggetto “ indizione n. 3 concorsi pubblici per la copertura dei seguenti posti a tempo pieno ed indeterminato: n. 1 posto assistente amministrativo cat.c1 per il settore servizi finanziari e risorse umane, riservato prioritariamente alle aa.ff. - n. 1 posto assistente tecnico cat. c1 per il settore sistemi informativi - n.1 posto specialista direttivo tecnico cat. d1 per il settore infrastrutture a reti e puntuali”, e relativi allegati, pubblicata in data -OMISSIS-; delle note di risposta prot.-OMISSIS- e prot. -OMISSIS-; nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o successivo anche se ignoto e/o sconosciuto, che precluda, vieti, impedisca e/o comunque pregiudichi lo scorrimento della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-; con accertamento e consequenziale declaratoria della sussistenza dei presupposti e condizioni per lo scorrimento della citata graduatoria e l'adozione di tutte le misure più idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio mediante la condanna dell'Amministrazione resistente all'assunzione della ricorrente per la copertura del posto di cat. C1 – assistente ai servizi amministrativi- di cui al bando di concorso quivi impugnato; con riserva di agire per la rifusione dei danni tutti patiti e patiendi, come derivati e derivanti alla ricorrente in termini di danno patrimoniale e non per effetto del mancato scorrimento della graduatoria in cui è utilmente collocata. sul ricorso numero di registro generale 2164 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenica Lugara', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Provincia di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Moroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio. Compensa tra le parti le spese della lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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