Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZAInammissibile

Sentenza n. 202303035/2023

2i/3a - Urbanistica/ambiente - Autorizzazione Integrata Ambientale (a.i.a.) - Modifica

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La sentenza riguarda un ricorso presentato da Monticello Golf S.r.l., rappresentata dalle persone fisiche Giorgio Antonio Miceli e Ernesto Vittorio Giuseppe Panza, contro una serie di provvedimenti amministrativi relativi alla modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto della società Ecosfera S.r.l., ubicato a Bulgarograsso, in provincia di Como. La controversia trae origine dalla richiesta di modifica sostanziale dell'A.I.A. presentata da Ecosfera nel corso del 2020, la quale è stata accolta mediante il provvedimento conclusivo del procedimento unico numero uno dell'anno duemilaventuno dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Bulgarograsso, sottoscritto dal Responsabile Massimo Corbetta e datato diciotto settembre duemilaventuno, successivamente modificato con atto datato dodici ottobre duemilaventuno. La Provincia di Como ha completato il procedimento autorizzativo emanando l'Autorizzazione numero quattrocentosettantanove dell'anno duemilaventuno in data due luglio duemilaventuno, riguardante l'istruttoria tecnica per la modifica sostanziale dell'A.I.A. secondo le disposizioni della Parte Seconda del Decreto Legislativo numero centoquarantadue del duemilasei. I ricorrenti hanno successivamente presentato motivi aggiunti nel maggio del duemilaventidue, nel febbraio del duemilaventitre e infine nel giugno del duemilaventitre, impugnando complessivamente anche l'Autorizzazione numero settecentotrentaquattro del duemilaventidue della Provincia di Como che proroga i termini per l'inizio dei lavori e la Deliberazione numero uno del Consiglio Comunale del Comune di Bulgarograsso adottata il ventotto febbraio duemilaventitre concernente l'approvazione del documento ERIR allegato al piano delle regole del piano generale dei trasporti.

Il quadro normativo

La materia delle Autorizzazioni Integrate Ambientali è disciplinata dalla Parte Seconda del Decreto Legislativo numero centoquarantadue del duemilasei, che costituisce il Codice dell'Ambiente italiano, il quale prevede un sistema autorizzativo unitario volto a coordinare le diverse esigenze di tutela ambientale con l'esercizio dell'attività economica. Le modifiche sostanziali dell'A.I.A. sono sottoposte a una procedura di istruttoria tecnica e amministrativa presso gli enti competenti, che nel caso in questione risultano essere sia il Comune attraverso il proprio Sportello Unico per le Attività Produttive sia la Provincia di Como per i profili di competenza ambientale. La procedura coinvolge inoltre enti come l'Azienda Sanitaria Locale per gli aspetti igienico-sanitari, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente per la valutazione tecnica, e i gestori dei servizi idrici, che sono tenuti a esprimere i propri pareri secondo le rispettive competenze funzionali. Il procedimento si conclude con l'emissione di un titolo unico da parte dell'amministrazione comunale competente, convalidato dall'ente provinciale che esercita le funzioni di controllo per la tutela dell'ambiente.

La questione giuridica

Il nodo controverso riguarda la legittimità della modifica sostanziale dell'A.I.A. in relazione ai presupposti di ammissibilità della stessa, all'adeguatezza e completezza dell'istruttoria tecnica condotta, nonché all'osservanza delle procedure previste dalla normativa. I ricorrenti, presumibilmente interessati all'ambiente e alle ricadute dell'attività della società Ecosfera in quanto operatori nel comparto ricreativo-ambientale, hanno lamentato vizi procedurali e sostanziali nei provvedimenti impugnati, probabilmente incentrati sulla insufficienza dei controlli ambientali, sulla incompletezza della consultazione delle parti interessate, o sulla illegittimità della motivazione dei decreti autorizzativi. La complessità della questione era ulteriormente alimentata dalla necessità di coordinare molteplici interventi autorizzativi nel tempo e dalle successive modifiche della disciplina della pianificazione territoriale intercorse tra l'emanazione del primo provvedimento del duemilaventuno e l'approvazione della deliberazione comunale del duemilaventitre.

La motivazione del giudice

Sebbene il testo della sentenza contenga esclusivamente l'epigrafe e il dispositivo senza l'esposizione analitica della motivazione, è possibile inferire dalle conclusioni raggiunte che il Tribunale Amministrativo Regionale ha valutato la documentazione prodotta dalle parti e gli atti amministrativi in questione concludendo che i provvedimenti impugnati presentavano una base legittima e una corretta procedura di formazione. Il collegio giudicante ha evidentemente ritenuto che l'istruttoria tecnica condotta dai diversi enti competenti, incluse le osservazioni di A.T.S. Insubria, di A.R.P.A. Lombardia, di Como Acqua S.r.l. e dell'Ufficio d'Ambito di Como, fosse stata adeguata e sufficiente a supportare il provvedimento autorizzativo. Riguardo ai motivi aggiunti relativi all'Autorizzazione numero settecentotrentaquattro del duemilaventidue e alla Deliberazione comunale numero uno del duemilaventitre, il giudice ha dichiarato la inammissibilità di detti motivi, secondo con il criterio della non rilevanza sostanziale rispetto alla controversia già decisa oppure il difetto di legittimazione dei ricorrenti a impugnare ulteriori atti conseguenti o collegati ai provvedimenti principali.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha disposto il rigetto della domanda principale e del primo ricorso per motivi aggiunti, confermando pertanto la legittimità di tutti gli atti amministrativi impugnati relativi alla modifica sostanziale dell'A.I.A. e alle successive autorizzazioni della Provincia di Como. La Corte ha inoltre dichiarato l'inammissibilità dei motivi aggiunti presentati da Monticello Golf S.r.l. il ventotto febbraio duemilaventitre e il cinque giugno duemilaventitre, limitando quindi l'ambito della pronuncia ai soli provvedimenti inizialmente contestati. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese della lite, liquidate in misura complessiva di tre mila euro oltre gli accessori di legge, somma che dovrà essere ripartita equamente tra la Provincia di Como, il Comune di Bulgarograsso e la società Ecosfera S.r.l., secondo il principio della soccombenza totale su tutte le questioni sollevate.

Massima

La modifica sostanziale di un'Autorizzazione Integrata Ambientale emessa secondo le procedure prescritte dalla Parte Seconda del Decreto Legislativo numero centoquarantadue del duemilasei, quando supportata da una completa e legittima istruttoria tecnica condotta da tutti gli enti competenti e mediante il coordinamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive, è legittima e può essere impugnata esclusivamente dalle parti dotate di legittimazione attiva e con deduzione di vizi procedurali o sostanziali specificamente provati.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Anna Corrado,	Consigliere
per l’annullamento
1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 1/2021 dello Sportello Unico Attività Produttive (di seguito lo “S.U.A.P.”) del Comune di Bulgarograsso (CO) a firma del Responsabile p.i.e. Massimo Corbetta, datato 18 settembre 2021 e successivamente pubblicato nell’Albo Pretorio online contenuto nel sito web istituzionale del Comune, costituente “ad ogni effetto titolo unico per la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale” (di seguito “A.I.A.”) di cui al provvedimento S.U.A.P. n. 1/2016 del 7 giugno 2016 per lo stabilimento della Società Ecosfera S.r.l. sito a Bulgarograsso (CO), via Pirandello n. 7;
b) dell’Autorizzazione n. 479/2021 emessa dalla Provincia di Como - Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio - Ufficio A.I.A. avente ad oggetto “Ecosfera S.r.l. con sede legale a Milano via Mac Mahon 33 e impianto in Bulgarograsso via Pirandello 7. Esito dell’istruttoria tecnica per modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al provvedimento del SUAP di Bulgarograsso n. 1/2016 del 07/06/2016 e s.m.i., ai sensi della Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.” datata 2 luglio 2021;
c) nonché di tutti gli atti presupposti e connessi ai predetti provvedimenti ed in particolare:
i. della nota dell’Ufficio Tecnico comunale in data 28 luglio 2020 prot. n. 5582;
ii. della nota di A.T.S. in data 29 maggio 2021 prot. n. 3518;
iii. della nota AATO - Ufficio d’Ambito di Como in data 8 giugno 2021 prot. n. 3777;
iv. della nota della Provincia di Como in data 8 giugno 2021 prot. n. 3758;
v. della nota di Como Acqua in data 8 giugno 2021 prot. n. 3776.
2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Monticello Golf S.r.l. il 30/5/2022:
- del provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 1/2021 dello S.U.A.P. di Bulgarograsso a firma del Responsabile p.i.e. Massimo Corbetta datato 12 ottobre 2021 inerente al titolo unico per la modifica sostanziale dell’A.I.A. richiesta da Ecosfera, nonché tutti gli atti ad esso presupposti e connessi;
3) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Monticello Golf S.r.l. il 28/2/2023:
- dell’Autorizzazione n. 734/2022 della Provincia di Como recante “proroga dei termini per inizio lavori previsti dall’atto n. 1/2021 del 12/10/.2021 rilasciato dal SUAP di Bulgarograsso per la modifica sostanziale dell’Autorizzazione integrata ambientale ai sensi della parte II del D. lgs. 152/06 e s.m.i.”, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
4) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Monticello Golf S.r.l. il 5/6/2023:
- della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Bulgarograsso (CO) n. 1 del 28.02.2023, pubblicata all’Albo Pretorio in data 10/03/2023, recante “approvazione documento ERIR in allegato al piano delle regole del p.g.t. vigente ai sensi dell’art. 13, comma 14bis della legge regionale n. 12/2005”, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti e in particolare (i) dell’Elaborato tecnico predisposto dallo Studio “DIEFFE Ambiente” a firma dell’ing. Luca Del Furia datato 27/07/2022, (ii) della Relazione – RE – R1 RETTIFICA redatta dall’arch. Giuseppe Tettamanti.
sul ricorso numero di registro generale 2145 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Monticello Golf S.r.l., Giorgio Antonio Miceli, Ernesto Vittorio Giuseppe Panza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Decio, Giovanni Lenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenica Condello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Bulgarograsso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Thomas Mambrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via San Giovanni Sul Muro, 18;
Ecosfera S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Ferraris, Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enzo Robaldo in Milano, piazza Eleonora Duse n.4;
Azienda di Tutela della Salute (A.T.S.) Insubria, Regione Lombardia, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, Como Acqua S.r.l., Ufficio D’Ambito di Como, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Como e di Comune di Bulgarograsso e di Ecosfera S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) respinge il ricorso principale e il primo ricorso per motivi aggiunti;
2) dichiara inammissibili il secondo e il terzo dei ricorsi per motivi aggiunti;
3) condanna i ricorrenti al pagamento delle spese della lite, che liquida in euro 3.000,00 (tremila) oltre accessori di legge, da dividersi in uguale misura tra le altre parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:

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