Sentenza n. 202303033/2023
3m/n - Pubblica Istruzione/assistenza Pubblica - Ore Di Sostegno - Assegnazione
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una famiglia esercente la potestà su una minore portatrice di handicap in forma grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, ha ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare la decisione dell'Istituto Comprensivo Statale di assegnare alla minore sole 18 ore settimanali di insegnamento specializzato per il sostegno didattico nell'anno scolastico 2022/2023. La famiglia contestava che le ore assegnate fossero insufficienti rispetto alla gravità della disabilità e che il Piano Educativo Individualizzato redatto per la minore non contenesse una motivazione adeguata circa la riduzione da 22 ore, precedentemente considerate necessarie dal Gruppo di Lavoro Operativo e dal servizio di Neuropsichiatria Infantile. La ricorrente lamentava inoltre che la decurtazione era stata decisa unilateralmente dalla dirigente scolastica mediante una relazione firmata esclusivamente da quest'ultima, senza il coinvolgimento della consulenza medica specialistica e degli altri organi collegiali competenti. Il ricorso era stato esteso anche ai provvedimenti (mai formalmente pubblicati) con cui il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e l'Ambito Territoriale avevano assegnato alla scuola un numero insufficiente di insegnanti di sostegno rispetto alle necessità degli alunni disabili iscritti.
Il quadro normativo
La materia del diritto allo studio e all'inclusione scolastica dei minori con disabilità è disciplinata dalla legge n. 104 del 1992, che riconosce ai portatori di handicap il diritto a ricevere forme di sostegno e di integrazione scolastica adeguate alla gravità della loro condizione. Il Piano Educativo Individualizzato rappresenta lo strumento fondamentale attraverso il quale le amministrazioni scolastiche definiscono il progetto educativo personalizzato per ogni alunno con disabilità, specificando anche il numero di ore di sostegno specializzato necessarie. La redazione del PEI deve coinvolgere il Gruppo di Lavoro Operativo, composto da insegnanti, genitori, specialisti della neuropsichiatria infantile e altri professionisti sanitari competenti, garantendo così una valutazione multidisciplinare e collegiale delle necessità dell'alunno. Qualsiasi decisione che comporti una modifica delle risorse didattiche destinate a uno studente disabile deve essere adeguatamente motivata e non può essere assunta unilateralmente dalla sola dirigenza scolastica, ma deve seguire i procedimenti consultivi e partecipativi previsti dalla normativa.
La questione giuridica
Il nodo controverso della controversia concerneva la legittimità del provvedimento amministrativo che aveva ridotto le ore di sostegno scolastico assegnate alla minore disabile, con riferimento sia al merito della decisione (se cioè il numero di ore fosse effettivamente adeguato alla gravità della disabilità) sia al procedimento seguito (se cioè la decisione fosse stata assunta nel rispetto delle forme procedurali e consultive prescritte). In particolare, la ricorrente contestava che la dirigente scolastica avesse assunto unilateralmente la decisione di decurtazione delle ore, senza fornire una motivazione tecnica adeguata e senza il coinvolgimento del Gruppo di Lavoro Operativo in sede di redazione del PEI, violando così i principi di partecipazione procedurale e di tutela del diritto alla continuità del percorso educativo. La questione si inseriva nel più ampio dibattito sulla scarsità di risorse dedicate all'inclusione scolastica e sulla responsabilità delle amministrazioni centrali e periferiche del Ministero della Istruzione nel fornire alle singole scuole il numero adeguato di insegnanti di sostegno.
La motivazione del giudice
Sulla base dei documenti acquisiti e della documentazione prodotta dalle parti, il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che il ricorso presentato non fosse idoneo a essere deciso nel merito della controversia. Sebbene la ricorrente lamentasse profili di illegittimità della decisione amministrativa concernente l'assegnazione delle ore di sostegno, il collegio giudicante ha considerato che sussistevano vizi procedurali o requisiti formali che rendevano il ricorso inammissibile senza necessità di affrontare la questione di fondo. In particolare, è stata ritenuta determinante la circostanza che alcuni dei convenuti (segnatamente l'Istituto Comprensivo Statale, la cui responsabilità era centrale nella causa) non si erano costituiti in giudizio, il che potrebbe aver compromesso la possibilità di decidere la causa con il necessario contraddittorio e la partecipazione di tutte le parti interessate. Tale difetto procedimentale, secondo il ragionamento del collegio, rendeva il ricorso privo dei presupposti necessari per una decisione nel merito.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile, ordinando che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa e compensando reciprocamente le spese processuali tra le parti. Non è stata accolta la richiesta di sospensione cautelare dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e non è stata emessa alcuna ordinanza di rielaborazione immediata del PEI da parte delle amministrazioni intimatrici. La sentenza è stata pronunciata in camera di consiglio il 10 ottobre 2023, con la partecipazione del Presidente Marco Bignami, del Consigliere Fabrizio Fornataro e della Consigliera Estensore Anna Corrado.
Massima
L'improcedibilità del ricorso amministrativo contro i provvedimenti di assegnazione delle ore di sostegno scolastico per minori con disabilità può sussistere quando il ricorso sia stato proposto senza il necessario contraddittorio con tutti i soggetti amministrativi responsabili dell'atto impugnato, in particolare quando l'ente scolastico direttamente titolare del provvedimento non si sia costituito in giudizio.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Anna Corrado, Consigliere, Estensore Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia I. Del provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno in favore dell'alunna -OMISSIS- -OMISSIS- per l'anno scolastico 2022/2023, emanato dall'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sede in -OMISSIS-, Piazza -OMISSIS-, comunicato alla famiglia durante la riunione del GLO tenutasi il 26.10.2022 per discutere i seguenti argomenti: “Ore di sostegno assegnate: a fronte di una auspicata copertura totale della cattedra di sostegno si condivide con i genitori che sono state destinate a -OMISSIS- 18 ore” (doc. 1). II. dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi in quanto mai pubblicati) con i quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e l'Ambito Territoriale di -OMISSIS- hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d'insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico agli studenti disabili iscritti presso tale scuola. III. del Piano Educativo Individualizzato 2022/2023, prot. 0015228 del 23.11.2020, così come rettificato con provvedimento prot. 0015927 del 6.12.2022, (docc. 2 e 2a), nella parte in cui, nella sezione 9 del PEI, si dà semplicemente atto che l'alunna, portatrice di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.5.2.1992, n. 104, per quest'anno scolastico è seguita dall' insegnante per le attività di sostegno per sole 18 ore settimanali. e per la condanna, anche con provvedimento cautelare delle amministrazioni intimate alla immediata rielaborazione di un PEI con la motivata indicazione del numero di ore di sostegno ritenute necessarie in relazione alla gravità dell'handicap, e alla sua esecuzione in favore della minore -OMISSIS--OMISSIS-, con conseguente attribuzione alla parte ricorrente di un insegnante per il numero di ore di sostegno scolastico ivi quantificate e ritenute necessarie in relazione alla gravità dell'handicap. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 22/2/2023: per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia - del Piano Educativo Individualizzato protocollato in data 14 febbraio 2023 nella parte in cui, nella sezione 9 dedicata alla “Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse”: - si dà atto che l'alunna, portatrice di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.5.2.1992, n. 104, per quest'anno scolastico sarà seguita da una insegnante di sostegno per complessive 18 ore settimanali; - si riporta una tabella in cui viene inserito l'orario di servizio di una insegnante di sostegno (indicata come “sostegno 2”) di un'altra alunna con disabilità; - si motiva la decurtazione delle ore di sostegno (22 ore settimanali) - già ritenute necessarie sia dal competente Gruppo di Lavoro Operativo in sede di redazione del PEI sia dal servizio di Neuropsichiatria Infantile – con una decisione unilateralmente assunta dalla dirigente scolastica così come riportata in una relazione (anch'essa impugnata) firmata esclusivamente dalla stessa dirigente scolastica, datata 28 dicembre 2022 e allegata - come documento esterno - al PEI. sul ricorso numero di registro generale 3427 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ida Mendicino, Walter Miceli, Maria Dolores Broccoli, Elena Boccanfuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Dolores Broccoli in Cassino, via Cimarosa n. 13; Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Lombardia, Ambito Territoriale di -OMISSIS-, Istituto Comprensivo Statale, in persona dei rappresentanti legali p.t., non costituiti in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, li dichiara improcedibili. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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