Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZA30 gennaio 2025Respinto

Sentenza n. 202500302/2025

3i - Immigrazione - Permesso Di Soggiorno Ue - Revoca

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero, la cui identità è stata oscurata dal Tribunale per tutelare la sua dignità personale, aveva ottenuto un permesso di soggiorno di lungo periodo come soggiornante di lungo periodo nell'Unione Europea. Nel corso del tempo, l'amministrazione ha ritenuto che persistessero i presupposti per mantenere questo status e ha emesso un provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in data 12 aprile 2021. A seguito di tale revoca, il Questore di Varese ha ulteriormente emesso un decreto il 24 novembre 2021, presumibilmente contenente ulteriori provvedimenti conseguenziali alla revoca, quale un ordine di allontanamento o un decreto di respingimento. Il ricorrente, assistito dall'avvocato Bruno Mazzola, ha presentato ricorso amministrativo impugnando entrambi i provvedimenti dinnanzi al TAR della Lombardia, chiedendone l'annullamento e il ripristino del suo stato di soggiornante di lungo periodo.

Il quadro normativo

La questione si inserisce nel complesso regime normativo italiano in materia di immigrazione e soggiorno di cittadini stranieri, governato principalmente dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e dalle sue successive modificazioni. Il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo è disciplinato dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2007, n. 251, che ha attuato la direttiva comunitaria 2004/38/CE, stabilendo che i cittadini stranieri titolari di tale status godono di diritti particolari e possono essere sottoposti a revoca soltanto in presenza di specifiche e rigorose condizioni previste dalla legge. La revoca di un permesso di soggiorno di lungo periodo non può avvenire arbitrariamente, ma deve rispondere a criteri di legalità, proporzionalità e rispetto dei principi del diritto amministrativo. Anche i decreti dei Questori relativi a provvedimenti conseguenziali devono mantenersi entro i limiti della legalità e della conformità con la normativa che disciplina la materia.

La questione giuridica

Il punto controverso verteva sulla legittimità sia del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo sia del decreto questorile conseguente. La questione comportava una valutazione sulla correttezza dell'esercizio del potere amministrativo nella decisione di revocare uno status di soggiorno acquisito, nonché sulla sussistenza effettiva dei presupposti normativi per tale revoca. Il ricorrente contestava presumibilmente la validità dei motivi addotti dall'amministrazione per revocare il suo permesso, oppure sostaneva che l'amministrazione non avesse operato una corretta applicazione delle norme in materia di soggiorno di lungo periodo. La controversia toccava aspetti delicati riguardanti diritti della persona e situazioni di soggiorno consolidate nel tempo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella sua Sezione Terza, ha proceduto a un esame complessivo dei ricorsi e dei motivi aggiunti presentati dal ricorrente, come emerso durante l'udienza pubblica del 24 gennaio 2025. Il collegio ha valutato gli argomenti presentati sia dalla difesa del ricorrente che dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in rappresentanza del Ministero dell'Interno. Dopo tale esame, il Tribunale ha ritenuto che le eccezioni sollevate dal ricorrente non fossero idonee a inficiare la legittimità dei provvedimenti impugnati, né che sussistessero violazioni della normativa di settore tali da comportare l'annullamento. Il TAR ha quindi accolto la posizione dell'amministrazione, ritenendo che tanto il provvedimento di revoca quanto il decreto questorile fossero stati adottati in conformità ai requisiti di legge e in modo legittimo.

La decisione

Il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, confermando così la legittimità sia del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sia del decreto del Questore di Varese. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna ha sopportato le proprie spese legali. Il Tribunale ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa competente, imponendo il rispetto del provvedimento di revoca e dei suoi effetti.

Massima

La revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo è legittimamente adottabile dall'amministrazione quando ricorrano i presupposti normativi previsti dalla legge e il procedimento sia stato condotto in conformità ai canoni di legalità e proporzionalità.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Mauro Gatti,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo prot. n. 079/21 Imm. emesso il 12.4.2021, e di ogni atto e provvedimento connesso, consequenziale e presupposto;
atti impugnati con il ricorso principale, nonché
del decreto n. 163/21 del 24.11.2021 del Questore di Varese;
atti impugnati con i motivi aggiunti.
sul ricorso numero di registro generale 1087 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Mazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2025 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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