Sentenza n. 202303018/2023
3g - Ottemperanza - Tribunale Di Milano - Decreto Ingiuntivo N. 123337/2020
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La controversia origina da un decreto ingiuntivo numero 123337/2020 emesso dal Tribunale ordinario di Milano, avverso il quale si è reso necessario un ricorso di ottemperanza dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia. Un ricorso di ottemperanza costituisce il rimedio processuale esperibile quando un'amministrazione pubblica non ottempera spontaneamente agli obblighi derivanti da una precedente sentenza amministrativa divenuta definitiva. Nel caso in esame, l'amministrazione destinataria del decreto ingiuntivo non aveva provveduto all'esecuzione delle disposizioni ivi contenute nel termine prescritto, costringendo il ricorrente a investire nuovamente l'autorità giudiziaria per ottenere il rispetto delle decisioni già pronunciate. La mancata esecuzione del provvedimento determinava pertanto una protratta violazione dei diritti della parte ricorrente e rendeva necessario un intervento ulteriore da parte del giudice.
Il quadro normativo
Il ricorso di ottemperanza trovava fondamento negli articoli 117 e seguenti del Codice del Processo Amministrativo, che disciplinano il procedimento volto a ottenere coattivamente l'esecuzione delle sentenze amministrative non spontaneamente adempite dalle amministrazioni pubbliche. La figura del commissario ad acta rappresenta uno strumento previsto dalla legislazione amministrativa per garantire l'effettività della tutela giurisdizionale quando l'amministrazione inadempiente non provvede spontaneamente. Si tratta di un rimedio di natura cautelare e esecutiva, finalizzato a superare le inerzie amministrative e a ripristinare la legalità della condotta della pubblica amministrazione. Il principio sotteso è quello della "terzietà" del commissario, il quale agisce in luogo e vece dell'amministrazione inerte per dare esecuzione alle sentenze del giudice amministrativo.
La questione giuridica
Il nodo giuridico del ricorso consisteva nell'accertamento dell'inadempienza dell'amministrazione pubblica rispetto alle prescrizioni contenute nel decreto ingiuntivo e nella conseguente necessità di ricorrere a uno strumento coattivo per garantire l'esecuzione effettiva. Era in gioco il diritto fondamentale della parte ricorrente di ottenere il pieno soddisfacimento della propria pretesa mediante una sentenza che non restasse mere parole sulla carta. La questione toccava anche il principio più generale della certezza del diritto e della efficienza della giurisdizione amministrativa, poiché lasciare inadempiuta una sentenza significa compromettere l'intero sistema di protezione giuridica della legalità.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR ha riconosciuto l'inadempienza della pubblica amministrazione nel dar corso alle prescrizioni del decreto ingiuntivo nel termine dovuto. Ha valutato che i rimedi ordinari e le diffide risultavano insufficienti a vincere l'inerzia amministrativa, rendendo necessario il ricorso a uno strumento straordinario come la nomina del commissario ad acta. Il tribunale amministrativo ha ritenuto che la nomina fosse proporzionata rispetto alla gravità dell'inadempienza e appropriata rispetto all'obiettivo di assicurare l'effettività della tutela. Ha pertanto accertato i presupposti legali per il ricorso a tale rimedio nella necessità di superare l'inerzia dell'amministrazione e di dare finalmente esecuzione al provvedimento precedentemente pronunciato.
La decisione
Il TAR della Lombardia ha accolto il ricorso di ottemperanza e ha provveduto alla nomina di un commissario ad acta, incaricato di compiere in luogo e vece dell'amministrazione inadempiente tutti gli atti e le operazioni necessari per dare piena esecuzione alle prescrizioni contenute nel decreto ingiuntivo numero 123337/2020. Il commissario nominato ha ricevuto mandato di operare con la massima celerità e secondo i criteri di efficienza e economicità. La decisione comporta l'immediata perdita di potere decisionale dell'amministrazione inerte sulla materia oggetto del decreto ingiuntivo, sostituita completamente dall'azione del commissario.
Massima
La nomina di un commissario ad acta costituisce rimedio legittimo e opportuno quando l'amministrazione pubblica rimane inadempiente rispetto agli obblighi derivanti da una sentenza divenuta definitiva e i rimedi ordinari risultino insufficienti a superare l'inerzia amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Anna Corrado, Consigliere, Estensore a) per l'ottemperanza del Comune di Vietri sul Mare al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 123337/2020 (R.G. n. 22566/2020) emesso dal Tribunale di Milano in data 22/07/2020, su ricorso dell'istante nei confronti dell'odierna parte debitrice, notificato il 07/09/2020 e munito di formula esecutiva in data 30/12/2022; b) assegnare un termine di trenta giorni all'Amministrazione per disporre il pagamento di € 8.072,55, oltre interessi moratori come liquidati nel titolo esecutivo e spese del giudizio monitorio; c) fissare la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; d) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. sul ricorso numero di registro generale 1811 del 2023, proposto da Wolters Kluwer Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Petrucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza della Repubblica 9; Comune di Vietri sul Mare, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ordina al Comune di Vietri sul Mare di ottemperare al dictum giudiziale, nei sensi, nei limiti e nei termini di cui in motivazione; - nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Milano, con facoltà di delega, che provvederà nei sensi e nei termini indicati in motivazione; - respinge la domanda di astreinte; - condanna l’amministrazione alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo complessivo di € 1.500,00, oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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