Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZAACCOLTO PARZIALMENTE

Sentenza n. 202303015/2023

3b/n - Beni Culturali - Dichiarazione Interesse Culturale - Istanza Accesso Agli Atti - Accoglimento Parziale

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La società Lombardia Parcheggi S.r.l. ha presentato istanza formale di accesso agli atti presso la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano in data 12 aprile 2023, richiedendo l'esibizione di documentazione amministrativa relativa a procedimenti sotto il controllo dell'ente sovrintendenziale, presumibilmente collegati ad interventi sulla proprietà o ad aree di interesse culturale in cui la società opera. La Soprintendenza, nella persona della Soprintendente Emanuela Carpani, ha opposto un rifiuto formale attraverso nota trasmessa il 27 aprile 2023, negando l'accesso agli atti richiesti sulla base di ragioni che il ricorso non specifica nel dettaglio ma che verosimilmente facevano riferimento ad eccezioni di riservatezza, tutela del patrimonio culturale, o altra ragione di esclusione prevista dalla normativa. Ritenendo il rifiuto illegittimo e lesivo del proprio diritto alla trasparenza amministrativa, la società ha proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, chiedendo l'annullamento della nota di diniego e il riconoscimento del diritto di accesso integrale alla documentazione richiesta.

Il quadro normativo

La materia dell'accesso ai documenti amministrativi è disciplinata dalla legge 7 agosto 1990 numero 241, cosiddetta legge sulla trasparenza amministrativa e sul procedimento amministrativo, che stabilisce il diritto dei cittadini e delle organizzazioni di accedere ai documenti della pubblica amministrazione allo scopo di tutelarne i diritti e gli interessi legittimi. La legge 241/1990 consente all'amministrazione di opporre rifiuto al diritto di accesso soltanto nei casi tassativamente previsti, quali la tutela della segretezza di Stato, la tutela della privacy, la tutela di segreti commerciali, la tutela dell'amministrazione da pregiudizi e danni, o altre specifiche ragioni di esclusione previste da leggi speciali. Nel caso di contenzioso davanti ai giudici amministrativi, il Codice del processo amministrativo fissa le procedure di ricorso e fornisce al giudice amministrativo il potere di annullare provvedimenti illegittimi e di ordinare all'amministrazione di adempiere ai propri obblighi legali, come previsto dall'articolo 116 del medesimo codice.

La questione giuridica

La controversia verte sulla legittimità del rifiuto opposto dalla Soprintendenza al diritto di accesso agli atti della ricorrente, una società privata che ha interesse legittimo ad ottenere i documenti richiesti. Il punto fondamentale risiede nel verificare se la Soprintendenza ha correttamente e legittimamente esercitato il proprio potere discrezionale di escludere l'accesso, oppure se ha violato l'obbligo di trasparenza amministrativa operando un rifiuto immotivato, infondato o estensivo oltre i limiti segnati dalla legge 241/1990. La questione implica il bilanciamento fra il diritto alla trasparenza amministrativa e gli eventuali interessi pubblici o privati che la Soprintendenza intendeva proteggere attraverso il diniego, richiedendo al giudice amministrativo una valutazione rigorosa della sussistenza effettiva dei presupposti legittimi per il rifiuto.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo, in sede di camera di consiglio del 24 ottobre 2023 con relatore la consigliera Anna Corrado, ha esaminato le ragioni addotte dalla Soprintendenza per il rifiuto e ha ritenuto, almeno in parte, che tali ragioni non sussistessero o non fossero sufficientemente documentate e giustificate secondo le prescrizioni della legge 241/1990. Il collegio ha presumibilmente considerato che il rifiuto era stato opposto in modo generico o senza una specifica e dettagliata valutazione dei singoli documenti richiesti, oppure che le eccezioni invocate dalla Soprintendenza non ricadevano nelle ipotesi legittimamente previste dalla normativa sulla trasparenza. Il TAR ha accolto la prospettiva della ricorrente nel riconoscere che l'amministrazione doveva fornire accesso ai documenti richiesti, quantomeno per la documentazione che non era legittimamente esclusa da ipotesi tassative di riservatezza o di tutela. La sentenza accoglie il ricorso in parte, il che suggerisce che il giudice ha riconosciuto il diritto di accesso ad una porzione significativa della documentazione, anche se potrebbe aver confermato esclusioni per una parte minoritaria dei documenti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto in parte il ricorso proposto da Lombardia Parcheggi S.r.l., annullando la nota della Soprintendenza Emanuela Carpani del 27 aprile 2023 limitatamente alla parte in cui aveva negato l'istanza di accesso agli atti. Con carattere dichiarativo, il giudice ha riconosciuto il diritto della ricorrente all'accesso alla documentazione amministrativa richiesta, ordinando alla Soprintendenza, ai sensi dell'articolo 116 comma 4 del Codice del processo amministrativo, di procedere all'esibizione di tutta la documentazione indicata nell'istanza originaria del 12 aprile 2023. Le spese della controversia sono state compensate tra le parti, per cui ciascuna parte provvederà al pagamento delle proprie spese legali. La sentenza è stata ordinata di essere eseguita immediatamente dall'autorità amministrativa, il che comporta il carattere di cogenza immediata del provvedimento giudiziale e l'obbligo per la Soprintendenza di ottemperare senza ulteriori dilazioni.

Massima

L'amministrazione pubblica non può opporre un rifiuto generico o insufficientemente motivato al diritto di accesso ai documenti amministrativi e deve fornire l'accesso ai documenti richiesti quando le eccezioni di esclusione previste dalla legge 241/1990 non siano concretamente documentate e sussistenti per ciascun documento singolarmente considerato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Anna Corrado,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
in parte qua della nota a firma del Soprintendente Architetto Emanuela Carpani del Ministero della Cultura -Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano, MICMIC_SABAP-MI_UO727/04/20230005480-P, trasmessa in data 27 aprile 2023, limitatamente alla parte in cui non ha accolto l'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 12 aprile 2023 (doc. 1) e, conseguentemente, declaratoria del diritto della ricorrente all'accesso agli atti, con conseguente obbligo della Soprintendenza, ai sensi dell'articolo 116, comma 4 c.p.a., di esibizione di tutta la documentazione indicata nella suddetta istanza.
sul ricorso numero di registro generale 1106 del 2023, proposto da
Lombardia Parcheggi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Belvedere, Marco Passoni, Francesco Boetto, Matteo Peverati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Citta' Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Citta' Metropolitana di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori Avv. Passoni - Avv. Montagnoli per l'avvocatura dello Stato.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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