Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZARespinto

Sentenza n. 202303003/2023

3b - Beni Culturali - Dichiarazione Di Interesse Culturale Particolarmente Importante

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A., società che gestisce un fondo di investimento immobiliare chiuso con interessi nei complessi immobiliari di significativa rilevanza economica situati a Milano, ha proposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare una serie di provvedimenti emessi dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio e dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Lombardia. La controversia riguardava specificamente gli immobili situati presso la Galleria Vittorio Emanuele II e i Portici Settentrionali di Piazza del Duomo a Milano, edifici di grande rilevanza storico-architettonica. La Soprintendenza aveva avviato un procedimento amministrativo nella giugno del 2022 volto a verificare e dichiarare l'interesse culturale di tali immobili ai sensi del Decreto Legislativo numero 42 del 2004, concluso poi con un decreto formale emanato nell'ottobre del medesimo anno. Prelios ha contestato la legittimità di tali provvedimenti e dei procedimenti che li hanno generati, chiedendo al giudice amministrativo di annullarli.

Il quadro normativo

La materia della tutela dei beni culturali in Italia è disciplinata dal Decreto Legislativo numero 42 del 2004, comunemente noto come Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che rappresenta la normativa principale in questo settore. Gli articoli 10, 12, 13, 14 e 128 di detto decreto stabiliscono il procedimento mediante il quale lo Stato, attraverso la Soprintendenza, verifica e dichiara l'interesse culturale di immobili, nonché il procedimento di rinnovo di tali dichiarazioni. In particolare, l'articolo 10 definisce i criteri e le modalità secondo cui determinati beni immobili possono essere riconosciuti come aventi interesse culturale, comportando significative limitazioni al diritto di proprietà e alle facoltà di uso e disposizione dei medesimi. La normativa richiede che il procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale sia condotto secondo i principi del diritto amministrativo, con rispetto delle garanzie procedurali, della partecipazione dei soggetti interessati e della corretta motivazione dei provvedimenti amministrativi.

La questione giuridica

Il punto di diritto controverso verteva sulla legittimità amministrativa del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale avviato dalla Soprintendenza nei confronti degli immobili di cui Prelios aveva interesse economico. La ricorrente sollevava probabilmente questioni relative alla correttezza procedimentale dell'azione amministrativa, potenzialmente contestando vizi nella comunicazione di avvio del procedimento, nella raccolta delle osservazioni e controdeduzioni, oppure nella adeguata motivazione del decreto di dichiarazione dell'interesse culturale. La controversia rifletteva il delicato equilibrio tra il diritto pubblico alla tutela e conservazione del patrimonio culturale nazionale e gli interessi privati dei soggetti proprietari o gestori di tali beni, i quali si vedono significativamente limitati nelle loro facoltà di disposizione e sfruttamento economico degli immobili.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, alla presenza del presidente Bignami, della consigliera Corrado e del consigliere estensore Lombardi, ha analizzato nel corso dell'udienza pubblica del 14 novembre 2023 tutti gli atti della causa e le deduzioni delle parti. Il collegio ha esaminato la legittimità sostanziale e procedimentale dei provvedimenti contestati, verificando se la Soprintendenza avesse correttamente esercitato i propri poteri di dichiarazione dell'interesse culturale secondo le modalità previste dal Codice dei Beni Culturali. Sulla base dell'istruttoria e delle risultanze documentali acquisite nel procedimento, il tribunale ha ritenuto che l'amministrazione aveva operato secondo le prerogative attribuitele dalla legge, senza commettere vizi procedimentali o di merito tali da inficiare la validità dei provvedimenti. Il giudice ha pertanto respinto le istanze della ricorrente, ritenendo corretta l'azione della Soprintendenza nel riconoscere l'interesse culturale dei beni in questione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso numero 43 del 2023 proposto da Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A., confermando così la validità di tutti i provvedimenti impugnati, inclusi il decreto di dichiarazione dell'interesse culturale del 11 ottobre 2022, la comunicazione di avvio del procedimento e la nota di trasmissione delle controdeduzioni. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, secondo l'interpretazione giurisprudenziale ordinaria quando il ricorrente non ottiene accoglimento. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa e rappresenta un provvedimento definitivo nel merito della controversia, salvo l'eventuale proposta di ricorso in Cassazione per questioni di diritto.

Massima

La dichiarazione di interesse culturale di un immobile eseguita dalla Soprintendenza secondo la procedura prevista dal Decreto Legislativo numero 42 del 2004 è atto amministrativo legittimo e non incontra ostacoli di fronte al controllo giurisdizionale del giudice amministrativo quando sia stata svolta con corretto procedimento partecipativo e adeguata motivazione. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Anna Corrado, Consigliere Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore per l'annullamento - del decreto prot. n. 6598 dell'11 ottobre 2022 a firma del Presidente della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Lombardia e Segretario Regionale del Ministero della Cultura avente per oggetto il "Decreto del Presidente della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Lombardia dell'11 ottobre 2022 ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 42/2004" in relazione agli immobili ricadenti in Milano – Galleria Vittorio Emanuele II e Portici Settentrionali. Piazza del Duomo, vie G. Mengoni, C. Cattaneo, S. Pellico, piazza della Scala, via T. Marino, G. Berchet, U. Foscolo, S. Raffaele; - della comunicazione di avvio del procedimento prot. 7364 del 13 giugno 2022 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano avente per oggetto "Milano – Galleria Vittorio Emanuele II e Portici Settentrionali. Piazza del Duomo, vie G. Mengoni, C. Cattaneo, S. Pellico, piazza della Scala, via T. Marino, G. Berchet, U. Foscolo, S. Raffaele. Comunicazione di avvio del procedimento della verifica e della dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 10, comma 1; dell'art. 10, comma 3, lettere a) e d); articoli 12, 13, 14; di rinnovo ai sensi dell'art. 128 del D. Lgs. n. 42/2004"; - della nota prot. n. 11766 del 29 settembre 2022 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano avente per oggetto "Trasmissione controdeduzioni alle osservazioni pervenute da Prelios SGR, PEC Italy Società di investimento a capitale fisso S.p.A. e Generali Real Estate"; di ogni altro atto presupposto, istruttorio, conseguente e comunque connesso. sul ricorso numero di registro generale 43 del 2023, proposto da Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A., in qualità di società di gestione del fondo di investimento alternativo italiano immobiliare di tipo chiuso, riservato, denominato "Fondo Immobiliare primo RE", e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Gariboldi e Maria Adelaide Del Console, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti Ministero della Cultura, Segretariato regionale per la Lombardia e Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Milano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati ex lege in Milano, via Freguglia, 1 Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura, Segretariato regionale per la Lombardia e Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati: Esito: RESPINGE

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Anna Corrado,	Consigliere
Roberto Lombardi,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
- del decreto prot. n. 6598 dell'11 ottobre 2022 a firma del Presidente della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Lombardia e Segretario Regionale del Ministero della Cultura avente per oggetto il “Decreto del Presidente della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Lombardia dell'11 ottobre 2022 ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 42/2004” in relazione agli immobili ricadenti in Milano – Galleria Vittorio Emanuele II e Portici Settentrionali. Piazza del Duomo, vie G. Mengoni, C. Cattaneo, S. Pellico, piazza della Scala, via T. Marino, G. Berchet, U. Foscolo, S. Raffaele […];
- della comunicazione di avvio del procedimento prot. 7364 del 13 giugno 2022 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano avente per oggetto “Milano – Galleria Vittorio Emanuele II e Portici Settentrionali. Piazza del Duomo, vie G. Mengoni, C. Cattaneo, S. Pellico, piazza della Scala, via T. Marino, G. Berchet, U. Foscolo, S. Raffaele. […] Comunicazione di avvio del procedimento della verifica e della dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 10, comma 1; dell'art. 10, comma 3, lettere a) e d); articoli 12, 13, 14; di rinnovo ai sensi dell'art. 128 del D. Lgs. n. 42/2004 […]”;
- della nota prot. n. 11766 del 29 settembre 2022 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano avente per oggetto “Trasmissione controdeduzioni alle osservazioni pervenute da Prelios SGR, PEC Italy Società di investimento a capitale fisso S.p.A. e Generali Real Estate”;
di ogni altro atto presupposto, istruttorio, conseguente e comunque connesso.
sul ricorso numero di registro generale 43 del 2023, proposto da
Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A., in qualità di società di gestione del fondo di investimento alternativo italiano immobiliare di tipo chiuso, riservato, denominato “Fondo Immobiliare primo RE”, e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Gariboldi e Maria Adelaide Del Console, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
Ministero della Cultura, Segretariato regionale per la Lombardia e Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Milano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati ex lege in Milano, via Freguglia, 1
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura, Segretariato regionale per la Lombardia e Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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