Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUINTAInammissibile

Sentenza n. 202303001/2023

3n - Sanità - Servizio Sanitario - D.g.r. Lombardia N. Xi/4232/2021 - Gestione Esercizio 2021

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso era stato proposto da Istituti Clinici Zucchi S.p.A., una società che gestisce strutture sanitarie, contro la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/4232 del 29 gennaio 2021. Tale deliberazione conteneva determinazioni riguardanti la gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2021 e, in particolare, il quadro economico programmatorio. La ricorrente aveva impugnato specificamente il paragrafo finale dell'allegato 1 della deliberazione, nel quale si stabiliva la conferma, per quanto non previsto e compatibile col nuovo atto, dei finanziamenti degli anni precedenti. Oltre al ricorso principale, la ricorrente aveva proposto anche ricorsi accessori e collegati a questo primo atto. La controversia riguardava aspetti cruciali della programmazione economica sanitaria della Regione Lombardia, con possibili implicazioni sulla continuità dei finanziamenti delle strutture ospedaliere private accreditate.

Il quadro normativo

La materia della programmazione sanitaria è disciplinata da norme regionali e nazionali che regolano la gestione dei servizi sanitari e sociosanitari, nonché l'integrazione delle strutture private nel sistema sanitario regionale. La Giunta Regionale esercita poteri di programmazione e finanziamento dei servizi sanitari attraverso appositi atti deliberativi che devono seguire procedure formali e rispettare vincoli normativi specifici. Tali deliberazioni devono rispettare i principi di trasparenza, ragionevolezza e proporzionalità, nonché le norme che disciplinano la continuità dei servizi essenziali e la tutela dell'equilibrio economico dei gestori. La legittimazione ad agire dei ricorrenti riposa sulla possibilità di vantare un interesse diretto, concreto e attuale alla caducazione dell'atto impugnato, principio fondamentale del diritto amministrativo processuale richiamato dagli articoli 35 e 85 del Codice del processo amministrativo.

La questione giuridica

La questione centrale era se la deliberazione sulla programmazione economica sanitaria 2021 potesse essere annullata in quanto lesiva degli interessi della ricorrente, una struttura ospedaliera privata accreditata con il servizio sanitario regionale. La ricorrente lamentava probabilmente carenze o illegittimità nel sistema di finanziamento e programmazione stabilito dalla Regione, aspetti che potevano incidere sulla sua operatività economica e sulla gestione della struttura. La complessità della questione risiedeva nell'equilibrio tra i poteri discrezionali della Regione in materia di programmazione sanitaria e la tutela dei diritti e degli interessi legittimi delle strutture private integrate nel sistema.

La motivazione del giudice

Nel corso del giudizio, in data 31 ottobre 2023, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a coltivare il primo e il secondo motivo di ricorso. Questa dichiarazione ha determinato un sopravvenuto difetto dell'interesse ad agire della ricorrente, elemento processuale essenziale per la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale Amministrativo Regionale. Il collegio giudicante, riconoscendo che uno dei presupposti fondamentali per l'esercizio dell'azione amministrativa era venuto meno per volontà della stessa ricorrente, ha ritenuto corretto dichiarare l'improcedibilità del ricorso anziché pronunciarsi nel merito della controversia. Tale approccio è conforme al principio consolidato nel diritto amministrativo per cui il giudice amministrativo non può proseguire in un giudizio quando viene meno l'interesse concreto della parte che lo ha promosso, poiché verrebbe a mancare la ragione stessa della tutela amministrativa richiesta.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Pertanto, il ricorso proposto da Istituti Clinici Zucchi S.p.A. contro la D.G.R. n. XI/4232/2021 è stato dichiarato inammissibile nella prosecuzione, senza che il giudice pronunciasse nel merito circa la legittimità dell'atto impugnato. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, poiché il venir meno dell'interesse durante il giudizio non è imputabile a nessuna delle parti ma rappresenta una sopravvenuta circostanza processuale. La sentenza è divenuta esecutiva secondo le norme ordinarie del procedimento amministrativo.

Massima

Quando il ricorrente dichiara durante il giudizio di non avere più interesse a proseguire il ricorso su alcuni o su tutti i motivi dedotti, viene meno un elemento processuale essenziale che determina l'improcedibilità della causa e l'impossibilità per il giudice amministrativo di pronunciarsi nel merito della controversia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere
Giuseppe Nicastro,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
- della D.G.R. della Lombardia n. XI/4232 in data 29 gennaio 2021
(pubblicata sul B.U.R.L. S.O. n. 5 in data 2 febbraio 2021), recante
“Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e
sociosanitario per l’esercizio 2021 – Quadro economico programmatorio”, nella parte in cui stabilisce che “si ritiene di confermare, per quanto non previsto nel presente atto e per quel che risulta compatibile con il presente provvedimento, ciò che è stabilito nelle determinazioni in merito al finanziamento degli anni precedenti” (ultimo paragrafo, allegato 1 alla D.G.R. n. XI/4232/2021);
- di tutti gli atti preordinati, conseguenziali, connessi ed applicativi;
sul ricorso numero di registro generale 660 del 2021, proposto da
della società Istituti Clinici Zucchi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Silvia Ciampoli e Francesco Bellocchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Milano, via Marina n. 6;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Catia Gatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1;
Agenzia di Tutela della Salute della Brianza, non costituita in giudizio;
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;
Vista la dichiarazione del 31 ottobre 2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse a coltivare il primo e secondo motivo di ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2023 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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