Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUINTAInammissibile

Sentenza n. 202303000/2023

3n - Sanità - Servizio Sanitario - D.g.r. Lombardia N. Xi/4232/2021 - Gestione Esercizio 2021

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

L'Istituto Clinico Mater Domini Casa di Cura Privata S.p.A., una struttura sanitaria privata operante in Lombardia, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale contro la Delibera della Giunta Regionale della Lombardia numero XI/4232 del 29 gennaio 2021, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il 2 febbraio 2021. La delibera conteneva le determinazioni economico-programmatorie relative alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'esercizio 2021 e stabiliva il rinvio alle determinazioni in merito al finanziamento degli anni precedenti per quanto non esplicitamente previsto nel presente atto. La controversia nasceva dall'impugnazione della formula di rinvio automatico alle determinazioni precedenti, la quale poteva incidere sul finanziamento della struttura ricorrente. Nel corso del procedimento, esattamente il 23 ottobre 2023, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a coltivare il secondo motivo di ricorso, comunicazione che rappresentava il primo segnale del venir meno della pretesa azionata. Il ricorso era stato registrato con numero 635 del 2021 presso il TAR Lombardia e la sentenza è stata emessa il 4 dicembre 2023, a distanza di quasi tre anni dalla presentazione del ricorso.

Il quadro normativo

La materia del finanziamento dei servizi sanitari e sociosanitari in Lombardia rientra nell'ambito più vasto della disciplina del Servizio Sanitario Nazionale e della programmazione sanitaria regionale, governata da leggi statali e regionali di settore. Le delibere della Giunta Regionale costituiscono atti amministrativi formalmente e sostanzialmente vincolanti per l'intera amministrazione regionale e per i soggetti pubblici e privati che forniscono servizi sanitari nel territorio regionale. Il Tribunale Amministrativo Regionale è competente a giudicare la legittimità degli atti amministrativi regionali, incluse le delibere di Giunta, nei casi di ricorso entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. La delibera in questione deve rispettare i principi di trasparenza, chiarezza normativa, motivazione adeguata e legalità amministrativa nel definire il quadro economico di programmazione.

La questione giuridica

Il punto litigioso riguardava la legittimità della formula di rinvio contenuta nella delibera, che confermava per la gestione 2021 le determinazioni relative al finanziamento dei servizi sanitari degli anni precedenti senza fornire una ridefinizione esplicita e dettagliata delle allocazioni per l'esercizio in questione. Tale scelta normativa sollevava questioni di trasparenza amministrativa e di rispetto del principio della motivazione, oltre alla possibilità di lesione dei diritti della clinica ricorrente in relazione alla determinazione dei finanziamenti che le sarebbero spettati. La ricorrente aveva articolato il suo ricorso su due motivi distinti, ritenendo che la delibera fosse affetta da vizi di legittimità tali da giustificare l'annullamento almeno della parte impugnata.

La motivazione del giudice

La sentenza non contiene una motivazione estesa, ma si risolvere nel solo dispositivo e nell'indicazione della carenza di interesse sopravvenuta. Dall'esame degli atti della causa emerge che il venir meno dell'interesse ad agire della parte ricorrente deve essere collegato alla dichiarazione del 23 ottobre 2023 con la quale la ricorrente stessa ha comunicato di non intendere più proseguire nel coltivare il secondo motivo di ricorso. Tale dichiarazione rappresenta un segnale significativo del mutamento della posizione della ricorrente nel corso del procedimento, potenzialmente indicativo del fatto che le ragioni originarie del ricorso fossero venute a decadere. Il TAR, valutando il complesso dell'azione ricorsoria e il comportamento processuale della parte, ha ritenuto che il venir meno dell'interesse fosse ormai sopravvenuto e irreversibile, rendendo così il ricorso proceduralmente improcedibile indipendentemente dal merito della controversia. La carenza di interesse sopravvenuta esclude la necessità per il giudice di entrare nel merito della questione di diritto administrativo sottesa al ricorso.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione quinta, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza pronunciarsi sul merito delle eccezioni sollevate dalla ricorrente nei confronti della Delibera n. XI/4232/2021. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, secondo il principio per il quale la dichiarazione di improcedibilità non consente di attribuire la responsabilità processuale a una sola parte. La sentenza è passibile di esecuzione da parte dell'autorità amministrativa e rimane disponibile per la ricorrente ogni ricorso straordinario previsto dalla legge, qualora ne ricorressero le condizioni.

Massima

La carenza sopravvenuta di interesse ad agire durante il procedimento amministrativo comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, non permettendo al giudice di entrare nel merito della controversia e di esaminare la legittimità dell'atto impugnato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere
Giuseppe Nicastro,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
- della D.G.R. della Lombardia n. XI/4232 del 29 gennaio 2021 (pubblicata sul B.U.R.L. S.O. n. 5 in data 2 febbraio 2021), recante “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2021 – Quadro economico programmatorio”, nella parte in cui stabilisce che “si ritiene di confermare, per quanto non previsto nel presente atto e per quel che risulta compatibile con il presente provvedimento, ciò che è stabilito nelle determinazioni in merito al finanziamento degli anni precedenti” (ultimo paragrafo, allegato 1 alla D.G.R. n. XI/4232/2021);
- di tutti gli atti ad essa preordinati, conseguenziali, connessi ed applicativi.
sul ricorso numero di registro generale 635 del 2021, proposto da
Istituto Clinico Mater Domini Casa di Cura Privata S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Silvia Ciampoli e Francesco Bellocchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Marina n. 6;
Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta Regionale e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Catia Gatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1;
Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria, non costituita in giudizio;
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Vista la dichiarazione del 23/10/2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse a coltivare il secondo motivo di ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2023 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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