Sentenza n. 202302998/2023
3m - Pubblica Istruzione - Studenti - Mancata Ammissione Alla Classe Successiva
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un genitore ha presentato ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il provvedimento di non ammissione alla classe successiva della figlia minore, iscritta presso un Istituto Professionale di Stato di Milano. L'atto impugnato era il verbale di scrutinio numero otto del sei settembre duemilaventidue, insieme alla scheda di valutazione della medesima data. Il ricorso è stato proposto contro il Ministero dell'Istruzione e l'Istituto Professionale nella persona del Dirigente scolastico pro tempore. Nel corso del giudizio amministrativo, precisamente il ventiseiguglio duemilaventitre, la parte ricorrente ha depositato formale atto di rinuncia al ricorso, interrompendo così la prosecuzione del procedimento prima della sentenza sul merito. Tale rinuncia è stata notificata e depositata regolarmente presso il tribunale.
Il quadro normativo
La materia della valutazione e dell'ammissione degli studenti alle classi successive è disciplinata dal decreto legislativo numero sessantadue del duemiladiciassette e da ulteriori disposizioni di settore che stabiliscono i criteri e le procedure per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti. Le norme vigenti prevedono che la valutazione sia effettuata mediante scrutinio collegiale, con partecipazione del consiglio di classe, e che siano rispettate specifiche modalità procedurali e garantiti i diritti della difesa dello studente e della famiglia. Il diritto all'istruzione costituisce principio fondamentale della Costituzione italiana e il ricorso amministrativo rappresenta lo strumento mediante il quale i cittadini possono impugnare provvedimenti scolastici ritenuti illegittimi. Le norme sulla procedura amministrativa stabiliscono inoltre che il ricorso può essere rinunciato in qualsiasi momento antecedente la sentenza definitiva.
La questione giuridica
La controversia riguardava la legittimità della decisione di non ammettere la studentessa alla classe successiva, con implicazioni relative alla corretta applicazione dei criteri di valutazione, al rispetto delle procedure di scrutinio e alla tutela del diritto all'istruzione della minore. La famiglia contestava presumibilmente la fondatezza della valutazione espressa dagli insegnanti oppure l'osservanza delle modalità procedurali previste dalle normative scolastiche e dalla legge sulla trasparenza amministrativa. La questione, sebbene non giunta a definizione sul merito, rifletteva la tensione tra l'autonomia didattica e valutativa dell'istituzione scolastica e la necessità di garantire il controllo giurisdizionale su provvedimenti che incidono significativamente sul percorso formativo e sui diritti dei minori.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente e ha valutato la sussistenza dei presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio secondo quanto previsto dagli articoli trentacinque comma due lettera c, ottantaquattro e ottantacinque del codice della procedura amministrativa. La rinuncia, formalmente regolare e tempestivamente notificata, ha comportato la perdita di interesse della parte al proseguimento della lite e ha reso superfluo affrontare nel merito le questioni controverse sulla valutazione scolastica. Il tribunale ha dunque concluso che il ricorso dovesse considerarsi estinto, ritenendo che non vi fosse spazio per una pronuncia sulla legittimità dei provvedimenti impugnati, in quanto la parte aveva autonomamente deciso di non proseguire la causa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso estinto, rinunciando così alla competenza di pronunciarsi sul merito della controversia circa la legittimità del verbale di scrutinio e della scheda di valutazione. Le spese processuali sono state compensate, secondo l'ordinaria prassi nei casi di rinuncia, poiché nessuna delle parti è stata generalmente soccombente. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa e il tribunale ha ordinato l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti e della minore, in conformità alle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla riservatezza.
Massima
Quando la parte ricorrente rinuncia al ricorso amministrativo in pendenza di giudizio, il giudice dichiara l'estinzione della causa senza pronunciarsi nel merito della controversia, comportando l'irrilevanza giuridica dell'oggetto originario della controversia medesima.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Concetta Plantamura, Consigliere Giuseppe Nicastro, Referendario, Estensore per l'annullamento, previa sospensione - del verbale di scrutinio n. 8 del 6.09.2022 di non ammissione alla classe successiva; - della scheda di valutazione del 6.09.2022; - di tutti gli atti precedenti, preposti, connessi, conseguenti e successivi anche non conosciuti; sul ricorso numero di registro generale 2871 del 2022, proposto da -OMISSIS-, n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Esposti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, Via Nino Bixio, n. 32; Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, Istituto Professionale di Stato “-OMISSIS-” di Milano, in persona del Dirigente scolastico pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Istituto Professionale di Stato “-OMISSIS-”; Vista l’atto di rinuncia al ricorso del 26 luglio 2023, notificato e depositato in pari data, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso; Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2023 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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