Sentenza n. 202302995/2023
2g - Ottemperanza - Corte D'appello Di Milano - Sezione Lavoro - Sentenza N. 588/23
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una lavoratrice del settore dell'istruzione ha presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia chiedendo l'ottemperanza di due sentenze precedenti: una emanata dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, in data 31 dicembre 2022, e una successiva della Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, del 18 luglio 2023. La ricorrente agisce nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito per contestare il mancato o inesatto adempimento di quanto disposto da quelle decisioni giudiziali. La natura della controversia, pur non esplicitata nella parte dispositiva, attiene presumibilmente a diritti derivanti da un rapporto di lavoro nel pubblico impiego scolastico, come si desume dalla competenza per materia del Tribunale del Lavoro di Pavia e dalla parte convenuta. Il ricorso è stato proposto nel 2023, oltre cinque mesi dopo la pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello, verosimilmente perché il Ministero non ha dato adeguata attuazione agli ordini giudiziali entro i termini ritenuti ragionevoli.
Il quadro normativo
La procedura di ottemperanza è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo, che prevede la possibilità per il ricorrente di adire il giudice amministrativo qualora un'amministrazione non dia esecuzione a una sentenza definita. Le sentenze del giudice ordinario che interessano rapporti di lavoro nel pubblico impiego sono vincolanti per l'amministrazione, la quale deve provvedere entro tempi ragionevoli a dare concreta attuazione ai diritti riconosciuti e alle prestazioni ordinate. Nel presente caso trovano applicazione anche i principi generali del diritto amministrativo in tema di esecuzione dei provvedimenti giudiziali e la disciplina sulla trasparenza e protezione dei dati personali, come rimarcato nella parte finale del dispositivo che ordina l'oscuramento delle generalità della ricorrente ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e della normativa europea sulla privacy.
La questione giuridica
Il punto di diritto sollevato dalla ricorrente concerne il mancato adempimento da parte del Ministero dell'Istruzione di quanto statuito dalle sentenze precedenti del Tribunale del Lavoro e della Corte d'Appello. La questione centrale è se l'amministrazione ha effettivamente e pienamente dato esecuzione alle decisioni giudiziali definitivamente pronunciate, oppure se ha omesso, ritardato o incompletamente eseguito gli obblighi ivi contenuti. Tale questione è giuridicamente rilevante perché tocca il fondamentale principio della certezza del diritto e del vincolo di esecuzione che le decisioni del potere giudiziario impongono all'amministrazione, nonché il diritto della ricorrente a ottenere piena soddisfazione delle proprie pretese riconosciute in giudizio.
La motivazione del giudice
Il TAR, accogliendo il ricorso, ha ritenuto che sussistessero ragioni sufficienti per accertare che il Ministero non aveva adeguatamente ottemperato alle sentenze precedenti. Sebbene il testo della sentenza non riporti una motivazione diffusamente articolata, il fatto che il ricorso sia stato accolto significa che il collegio giudicante ha verificato il mancato o parziale adempimento e ha ravvisato una responsabilità dell'Amministrazione nel non aver dato puntuale esecuzione agli ordini giudiziali. La condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1.500 costituisce l'ulteriore manifestazione della responsabilità riconosciuta al Ministero, il quale dovrà sostenere i costi della controversia derivanti dalla necessità di agire in giudizio per ottenere l'ottemperanza forzata. L'ordine di esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa rappresenta il comando diretto al Ministero di dare finalmente piena esecuzione alle sentenze precedenti, rendendo effettivi i diritti riconosciuti alla ricorrente.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso di ottemperanza proposto dalla ricorrente e ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla presente sentenza secondo quanto disposto in motivazione. L'Amministrazione è condannata al pagamento delle spese di giudizio nel importo di euro 1.500, oltre ai relativi accessori legali, somma che dovrà essere versata in favore del difensore della ricorrente dichiarato antistatario. Viene inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della ricorrente negli atti per motivi di tutela della riservatezza e della dignità personale. La sentenza è pronunciata con effetto vincolante e deve essere eseguita immediatamente dall'autorità amministrativa, la quale non può ricorrere in appello né oporre eccezioni di sorta all'adempimento.
Massima
L'amministrazione è vincolata all'esecuzione delle sentenze giudiziali definitive e il suo inadempimento espone al risarcimento delle spese di giudizio quando il ricorrente sia costretto a promuovere un'azione di ottemperanza davanti al TAR.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pavia – Sezione Lavoro n. -OMISSIS-pubblicata in data 31 dicembre 2022 a definizione del giudizio R.G.-OMISSIS- e dalla Corte d’Appello di Milano – Sezione Lavoro n. -OMISSIS-pubblicata in data 18 luglio 2023 a definizione del giudizio R.G.-OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 1882 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Angelo Beretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Piazza Cinque Giornate, n. 1; MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione. Condanna l’Amministrazione resistente al rimborso delle spese di giudizio liquidate in euro 1.500 (millecinquecento), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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