Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDAInammissibile

Sentenza n. 202302994/2023

2d-M/3x - Lavoro - Posizione Lavorativa Presso Parte Controinteressata - Istanza Accesso Agli Atti - Silenzio - Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una persona ricorre al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento di un silenzio-rifiuto formatosi a seguito di istanza di accesso a documenti presso l'INPS, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. La richiesta di accesso è stata trasmessa il 8 agosto 2023 tramite posta elettronica certificata all'indirizzo della filiale di Milano centro dell'INPS, specificamente indicato dall'amministrazione come canale ufficiale per l'esercizio del diritto di accesso. A fronte della mancata risposta entro il termine stabilito dalla legge, il ricorrente decide di impugnare il silenzio-rifiuto attraverso il ricorso giurisdizionale, eccependo la violazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Il ricorso viene proposto con numero di registro generale 1929 del 2023 e l'INPS si costituisce in giudizio per contrastare le pretese del ricorrente.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dalla legge 241 del 1990 sulla trasparenza amministrativa e dall'accesso ai documenti amministrativi, nonché dal decreto legislativo 33 del 2013 che attua la direttiva sulla trasparenza amministrativa. È inoltre rilevante il decreto legislativo 196 del 2003 sulla protezione dei dati personali, nella sua interpretazione coordinata con il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione generale dei dati personali. Secondo queste disposizioni, l'amministrazione pubblica ha l'obbligo di rispondere alle istanze di accesso entro il termine di trenta giorni, pena la configurazione di un silenzio-rifiuto impugnabile davanti al giudice amministrativo. L'INPS, quale ente pubblico erogatore di prestazioni sociali, è tenuto al rispetto di tali obblighi di trasparenza e di risposta alle istanze dei cittadini, salve le eccezioni previste dalla legge per motivi di riservatezza o interesse pubblico.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia attiene alla corretta trasmissione della istanza di accesso e, più specificamente, alla sussistenza dei presupposti procedurali per il ricorso amministrativo. Il ricorrente contesta il silenzio-rifiuto dell'INPS lamentando che l'amministrazione non ha fornito risposta alla richiesta di accesso a documenti di rilevanza amministrativa, violando così il diritto di accesso e il principio di trasparenza della pubblica amministrazione. Tuttavia, la questione non entra nel merito della legittimità del silenzio stesso, bensì rimane a livello di valutazione dei presupposti procedurali del ricorso, come emerge dal dispositivo di improcedibilità.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza non contenga una motivazione estesa, l'esito di improcedibilità rivela che il collegio giudicante ha ritenuto l'assenza di uno o più presupposti processuali essenziali per proseguire il giudizio nel merito. L'improcedibilità è una pronunzia che colpisce il ricorso in quanto tale, indipendentemente dalla fondatezza della pretesa, verificando l'esistenza dei requisiti di ammissibilità e di procedibilità. Il TAR ha dunque valutato e concluso che il ricorso, pur formalmente proposto, mancava di una condizione logica o procedurale che la legge processuale richiede. Tale conclusione implica che, a prescindere dal merito della questione relativa al silenzio-rifiuto dell'INPS, il ricorso non poteva proseguire nel giudizio amministrativo. Con la compensazione delle spese, il tribunale ha manifestato una valutazione equilibrata delle posizioni delle parti, non addebitando l'onere economico ai ricorrenti malgrado l'improcedibilità.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia dichiara il ricorso improcedibile e dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. Conseguentemente, il ricorso non prosegue nel merito e non viene affrontata la questione sostanziale relativa al silenzio-rifiuto dell'INPS sulla istanza di accesso ai documenti. La sentenza diviene esecutiva e produce effetti immediati, comportando l'estinzione del giudizio senza accertamento della fondatezza o meno della pretesa di accesso ai documenti. Per il ricorrente non resta altra strada che valutare eventuali ulteriori azioni amministrative ovvero il ricorso su ricorso mediante appello.

Massima

L'improcedibilità del ricorso in materia di accesso ai documenti amministrativi si configura quando manchi uno qualsiasi dei presupposti procedurali richiesti dalla legge processuale amministrativa, indipendentemente dalla possibile fondatezza della pretesa nel merito.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
del silenzio-rifiuto formatosi, a fronte dell'istanza trasmessa a mezzo PEC, l'8 agosto 2023, all'indirizzo filiale.metropolitana.milanocentro@postacert.inps.gov.it indicato dall'amministrazione intimata per l'esercizio della facoltà di accesso;
nonché per l’accertamento
della sussistenza dei presupposti, di fatto e di diritto, per l’esercizio dell’accesso richiesto, con ordine alla medesima di rendere ostensibili i documenti indicati nell’istanza predetta.
sul ricorso numero di registro generale 1929 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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