Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUINTAInammissibile

Sentenza n. 202302981/2023

1g - Provvedimenti Straordinari In Materia Di Emergenza - Covid-19 - Obbligo Vaccinale - Inadempimento - Sospensione Esercizio Professione Sanitaria

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un medico iscritto all'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano ha proposto ricorso innanzi al TAR Lombardia per ottenere l'annullamento del provvedimento prot. n. 39333 del 28 dicembre 2021, mediante il quale l'Ordine ha disposto la proroga dell'atto di sospensione nei suoi confronti. La sospensione rappresenta una sanzione disciplinare comminata dall'Ordine professionale al ricorrente, probabilmente per violazione di obblighi deontologici o per condotta professionale ritenuta scorretta. Il ricorrente contesta il provvedimento di proroga, sostenendo vizi procedimentali, violazione di diritti procedurali o illegittimità della decisione dell'Ordine nel prolungare ulteriormente lo stato di impedimento all'esercizio della professione medica.

Il quadro normativo

La controversia si situa nell'ambito del diritto amministrativo, ma anche del diritto civile relativo all'esercizio delle professioni intellettuali e alle sanzioni disciplinari disposte dagli Ordini professionali. Il Codice del Processo Amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010) disciplina la giurisdizione del giudice amministrativo, tracciando una linea di demarcazione tra controversie aventi natura amministrativa, soggette alla cognizione del TAR, e controversie attinenti a diritti soggettivi, ricadenti nella competenza del giudice ordinario. L'articolo 11 del codice del processo amministrativo specifica i criteri per una corretta attribuzione della giurisdizione nei casi di domandate miste o controversie di confine tra i due ordini di giudici. Le sanzioni disciplinari degli Ordini professionali costituiscono materia delicata, in quanto incidono direttamente sull'esercizio di diritti costituzionalmente protetti, quali il diritto al lavoro e la libertà di esercizio professionale.

La questione giuridica

Il nodo giuridico fondamentale della controversia verteva sulla determinazione della giurisdizione del giudice competente a conoscere della legittimità della proroga della sospensione disciplinare. Era necessario stabilire se il provvedimento dell'Ordine costituisse un atto amministrativo assoggettabile al sindacato del giudice amministrativo ovvero se la materia rientrasse nella sfera dei rapporti privatistici tra l'Ordine professionale e l'iscritto, soggetti al controllo del giudice ordinario. La questione comporta il delicato equilibrio tra l'autonomia organizzativa e disciplinare riconosciuta agli Ordini professionali e la tutela dei diritti individuali e delle garanzie procedurali degli iscritti nel contesto di sanzioni che limitano la loro capacità lavorativa.

La motivazione del giudice

Il TAR Lombardia, nel valutare la propria competenza ratione materiae, ha ritenuto di non possedere giurisdizione sulla controversia, individuando il difetto di giurisdizione come elemento decisivo. Il collegio ha considerato che le sanzioni disciplinari disposte dagli Ordini professionali, pur emanando da organismi di diritto pubblico con funzioni regolatrici, attengono essenzialmente al diritto ordinario civilistico e disciplinano rapporti di natura privatistica tra l'Ordine e i propri iscritti. La natura della controversia, volta a contestare la legittimità di una misura sanzionatoria che incide su diritti soggettivi fondamentali, è stata ricondotta dall'organo giudicante alla competenza del giudice ordinario, il quale possiede maggiore familiarità con l'equilibrio tra autonomia ordinistica e tutela dei diritti individuali. Il TAR ha pertanto concluso che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile per carenza di giurisdizione dell'organo adito, senza entrare nel merito della pretesa.

La decisione

Il TAR Lombardia, Sezione Quinta, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito. Conseguentemente, ha disposto che il ricorrente ha la facoltà di riproporre la medesima domanda innanzi al giudice ordinario, seguendo le modalità e i termini previsti dall'articolo 11 del codice del processo amministrativo. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, ognuna sopportando le proprie. Il TAR ha altresì ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, come prescrivono i protocolli procedurali, e ha disposto l'oscuramento integrale dei dati personali e sanitari delle parti per conformità alle disposizioni sulla protezione dei dati personali contenute nel decreto legislativo n. 196 del 2003 e nel Regolamento UE n. 2016/679.

Massima

La controversia relativa alla legittimità di sanzioni disciplinari disposte dagli Ordini professionali nei confronti dei propri iscritti, in quanto attinente a diritti soggettivi disciplinati dal diritto ordinario, ricade nella giurisdizione del giudice civile e non del giudice amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere, Estensore
Giuseppe Nicastro,	Referendario
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 39333 del 28 dicembre 2021, avente ad oggetto “proroga atto di sospensione”;
- di tutti gli atti presupposti, inerenti, conseguenti e connessi, anche se non conosciuti.
sul ricorso numero di registro generale 450 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Ottaviano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Pennasilico, Nicolò Spizzico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2023 la dott.ssa Concetta Plantamura e udito per la parte resistente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, ferma restando la facoltà per la parte ricorrente di riproporre la domanda innanzi al giudice ordinario, nei termini e con le modalità indicati dall'art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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