Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTADICHIARA DIFETTO DI

Sentenza n. 202302978/2023

4e - Industria - Contributi/finanziamenti - Fondo Di Garanzia - Banca - Garanzia Prestata - Richiesta Conferma - Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Mo.Net S.p.A., in qualità di procuratrice speciale della Galadriel Spe S.r.l., ha presentato un ricorso al TAR Lombardia contro un provvedimento di Mediocredito Centrale (MCC), comunicato il 16 marzo 2023, con il quale veniva disposto il rigetto della richiesta di conferma di una garanzia precedentemente concessa. La garanzia era stata erogata dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese disciplinato dall'art. 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996. MCC aveva motivato il rigetto sulla base del mancato rispetto di un requisito di ammissibilità previsto nelle Disposizioni Operative (punto 72, parte I) e della mancata compilazione e sottoscrizione dell'Allegato 4 da parte del rappresentante legale del nuovo beneficiario finale. La controversia riguardava dunque la validità e la permanenza di una garanzia creditizia nei confronti di una società che aveva evidentemente subito una modifica nella titolarità o nella composizione dell'assetto proprietario.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Fondo di garanzia per le PMI, istituito con la legge finanziaria del 1996, regime normativo che affida a Mediocredito Centrale la gestione amministrativa delle garanzie erogate a favore di piccole e medie imprese per facilitare l'accesso al credito. Le Disposizioni Operative del Fondo prevedono specifici requisiti procedurali per la concessione e la conferma delle garanzie, comprese le modalità di certificazione della permanenza dei presupposti soggettivi e oggettivi. La controversia si colloca nell'ambito dei rapporti tra il Fondo e le società finanziate, dove si incontrano questioni di diritto amministrativo (la validità del provvedimento di MCC) e questioni di diritto commerciale e contrattuale (l'efficacia della garanzia creditizia e i rapporti sottostanti).

La questione giuridica

La questione centrale era se il provvedimento di MCC, consistente nel rigetto della richiesta di conferma della garanzia, fosse un atto amministrativo sindacabile davanti al giudice amministrativo ovvero se la controversia rientrasse nella competenza del giudice ordinario. In altri termini, si poneva il problema della qualificazione giuridica dell'atto: trattasi di provvedimento amministrativo vero e proprio, oppure di una decisione riferibile alla gestione di un rapporto di natura principalmente contrattuale e bancaria, dove prevalerebbero elementi privatistici? Questa questione è di notevole rilievo perché coinvolge il confine tra l'amministrazione del Fondo di garanzia e la gestione ordinaria di rapporti creditizi.

La motivazione del giudice

Il TAR Lombardia ha esaminato la natura dell'atto impugnato e ha ritenuto che, nonostante formalmente l'atto provenisse da un soggetto che riveste caratteristiche di amministrazione pubblica (Mediocredito Centrale, banca pubblica), la decisione relativa alla conferma di una garanzia creditizia rientra prevalentemente nella sfera della gestione ordinaria di rapporti bancari e contrattuali. Il giudice ha considerato che la materia delle condizioni di validità e permanenza di una garanzia è radicata nella disciplina privatistica del credito e della responsabilità contrattuale, pur trovando uno specifico inquadramento nei protocolli operativi del Fondo. Pertanto, il collegio ha ritenuto che il giudice ordinario fosse competente a giudicare sulla correttezza della decisione di MCC e sugli obblighi derivanti dal rapporto di garanzia, piuttosto che il giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, riconoscendo la competenza esclusiva del giudice ordinario sulla controversia. Ciò significa che la ricorrente dovrà rivolgersi al tribunale civile competente per impugnare il provvedimento di MCC e per ottenere la tutela dei propri diritti relativi alla garanzia creditizia. Le spese processuali sono state compensate fra le parti. Il TAR ha inoltre ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, dando esecuzione al proprio provvedimento di inammissibilità.

Massima

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al rigetto di una richiesta di conferma di garanzia erogata dal Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), l. 23/12/1996, n. 662, in quanto la materia riguarda prevalentemente la gestione contrattuale di un rapporto di natura privatistica, pur se coinvolgente un'amministrazione pubblica quale gestore del Fondo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo,	Referendario
per l'annullamento
- del provvedimento di cui alla comunicazione di MCC, senza data, inviata a mezzo PEC il 16/03/2023, recante come oggetto “Comunicazione POS. MCC 3610087- ST Teknocostruzioni S.R.L.-C.F. 02027600598”, con il quale veniva disposto il rigetto della richiesta di conferma della garanzia inviata in data 13/09/2022 e l'invalidità della garanzia stessa, concessa dal Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), l. 23/12/1996, n. 662, tenuto conto del preteso “mancato rispetto del requisito di ammissibilità disciplinato nella parte I punto 72 delle Disposizioni Operative” e della dedotta “mancata compilazione e sottoscrizione dell'Allegato 4 da parte del legale rappresentante del nuovo soggetto beneficiario finale” (doc. 2);
- di qualsiasi altro atto e/o provvedimento che sia o si possa considerare presupposto del e/o conseguente all'atto come sopra impugnato e che con lo stesso sia, comunque, posto in rapporto di correlazione, anche non conosciuto e non comunicato, nonché di tutti quelli al medesimo atto conseguenti e/o comunque commessi,
sul ricorso numero di registro generale 936 del 2023, proposto da
Mo.Net S.p.A. quale procuratrice speciale della Galadriel Spe S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Brenciaglia, Tommaso Guiducci e Cristiano De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Todisco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno s.p.a. e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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