Sentenza n. 202302977/2023
4o/3x - Ordinanze Contingibili E Urgenti - Ordinanza N. 4/2022
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Due condomini, denominati Le Magnolie e I Carpini, ubicati nel comprensorio Golf Club Monticello a Cassina Rizzardi in provincia di Como, hanno ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia avverso un'ordinanza contingibile e urgente del Sindaco del Comune di Cassina Rizzardi. L'ordinanza, emanata il 18 maggio 2022 con numero 4 e protocollata il 19 maggio 2022, disponeva l'inibizione dell'accesso e il divieto di utilizzo delle autorimesse interrate site presso i due lotti 8 e 9 della struttura, motivandola con l'assenza della necessaria certificazione di prevenzione incendi, ossia della SCIA antincendio prevista dalla normativa sulla sicurezza degli edifici. I condomini avevano contestato il provvedimento ritenendolo illegittimo e chiedendone l'annullamento, con la conseguente possibilità di tornare a utilizzare liberamente le proprie autorimesse. La controversia si inseriva nel contesto della complessa materia della sicurezza antincendio nei fabbricati, un ambito soggetto a rigorose normative statali e a controlli esercitati sia dai Sindaci che dai Vigili del Fuoco.
Il quadro normativo
La materia della prevenzione incendi negli edifici è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica numero 151 del 2011, che stabilisce i criteri e le modalità per la conformità alle norme di sicurezza antincendio delle strutture. In particolare, l'articolo 4 del D.P.R. 151/2011 prevede la necessità di presentare una segnalazione certificata di inizio attività antincendio, ossia la SCIA, per determinate categorie di edifici e di utilizzi degli spazi. Il Sindaco, quale autorità locale competente in materia di protezione civile e sicurezza pubblica, dispone dei poteri necessari per inibire l'utilizzo di strutture che non rispondono agli standard di sicurezza vigenti, attraverso ordinanze contingibili e urgenti quando la situazione presenta caratteri di immediatezza e inevitabilità. La normativa attribuisce inoltre ai Vigili del Fuoco il compito di verificare la conformità dei progetti e dei lavori di adeguamento alle prescrizioni antincendio.
La questione giuridica
Il punto controverso consisteva nella legittimità dell'ordinanza sindacale che, pur fondata su una norma applicabile e su una carenza effettiva di documentazione antincendio, poteva rappresentare un'ingerenza significativa nel diritto dei proprietari di godere e utilizzare i propri immobili. I ricorrenti contestavano il provvedimento non tanto negando l'obbligo della conformità antincendio, quanto piuttosto sostenendo che il procedimento seguito dal Sindaco potesse essere vizioso o che l'ordinanza potesse comunque risultare sproporzionata rispetto alla situazione concreta. La questione richiamava il delicato equilibrio tra l'esigenza di tutela della pubblica incolumità, che giustifica interventi rapidi e perentori della pubblica amministrazione, e il diritto dei cittadini a un'adeguata tutela processuale e a provvedimenti amministrativi non arbitrari.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, nel corso dell'udienza pubblica del 23 novembre 2023, ha osservato che nel corso della causa sopravvenivano fatti significativi che alteravano radicalmente lo scenario processuale originario. I ricorrenti, mediante nota depositata il 2 novembre 2023, avevano dichiarato di stare ottemperando integralmente all'ordinanza del Sindaco: i progetti di adeguamento alla normativa antincendio erano stati già elaborati e sottoposti alla valutazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il quale ne aveva attestato la conformità alle vigenti norme di sicurezza. I lavori di adeguamento erano in fase avanzata di esecuzione, e alla loro conclusione sarebbe stata depositata la prevista SCIA antincendio. Il giudice ha ritenuto che tali circostanze comportassero l'estinzione dell'interesse dei ricorrenti a una decisione nel merito, poiché l'obiettivo pratico perseguito attraverso il ricorso veniva raggiunto mediante l'adempimento volontario dei doveri amministrativi. In tal modo, l'istanza non rispondeva più ai requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 73, comma 3, del Codice del Processo Amministrativo, che richiede la sussistenza dell'interesse alla decisione affinché il giudizio possa proseguire.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, ha dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, secondo quanto previsto dalla normativa processuale applicabile. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio tra le parti, ritenendo equa tale soluzione vista la peculiarità della controversia caratterizzata dal mancato sviluppo della lite nel merito. Con tale pronuncia, sebbene formalmente il ricorso sia stato estinto per motivi procedurali, i ricorrenti hanno de facto raggiunto il risultato sostanziale desiderato, ossia l'autorizzazione a proseguire nei lavori di adeguamento antincendio e il ripristino della possibilità di utilizzo delle autorimesse una volta completato l'adeguamento medesimo.
Massima
Quando il ricorrente, nel corso del giudizio amministrativo, adempie volontariamente agli obblighi impostigli dal provvedimento impugnato e ottiene dal competente organo tecnico la certificazione di conformità normativa, viene meno l'interesse alla decisione della controversia e il ricorso deve dichiararsi improcedibile.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore Valentina Caccamo, Referendario per l'annullamento - dell’ordinanza contingibile e urgente n. 4 del 18 maggio 2022, prot. n. 2749 del 19 maggio 2022, con cui il Sindaco del Comune di Cassina Rizzardi ha inibito l’accesso e vietato l’utilizzo, per assenza del certificato di prevenzione incendi/s.c.i.a. antincendio, delle autorimesse interrate ubicate presso il comprensorio denominato Golf Club Monticello – Condominio Lotto 8 “Le Magnolie” e Lotto 9 “I Carpini”, siti in Cassina Rizzardi, Via Volta n. 63; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 1250 del 2022, proposto da Condominio Le Magnolie e Condominio i Carpini, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Bottinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Cassina Rizzardi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Fossati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso di Porta Vittoria 28; Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Como, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cassina Rizzardi e del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Como; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che con nota depositata in giudizio in data 2.11.2023 il difensore dei ricorrenti ha dichiarato che entrambi i condomini stanno ottemperando all’ordine impartito dal Comune con il provvedimento impugnato: è stato presentato il progetto di conformazione alla normativa antincendio; entrambi i progetti sono stati dichiarati conformi alla normativa di sicurezza vigente dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; i lavori di adeguamento sono in fase avanzata di esecuzione ed al termine degli stessi verrà depositata la s.c.i.a. antincendio ex art.4 d.P.R. n. 151/2011; come prospettato alle parti, nel corso dell’udienza, ai sensi dell’art. 73, c. 3 cod.proc.amm., il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; il comportamento tenuto dai ricorrenti palesa, invero, che è venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso; il ricorso deve essere pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; per la peculiarità della controversia le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →