Sentenza n. 202302969/2023
4f/m - Immgrazione - Istanza Emersione Lavoro Irregolare - Silenzio
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una lavoratrice straniera aveva presentato il 10 giugno 2020 una domanda di emersione dal lavoro irregolare presso lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Milano, utilizzando la procedura prevista dall'articolo 103, comma 1, del decreto legge 34 del 2020. Questo decreto aveva introdotto una sanatoria speciale per i lavoratori stranieri che si trovavano in condizione di irregolarità lavorativa, offrendo loro la possibilità di regolarizzarsi attraverso una procedura amministrativa semplificata. La Prefettura di Milano, tuttavia, non si pronunciò mai sulla domanda, mantenendo un prolungato silenzio serbato. Dinanzi a tale inerzia amministrativa, la ricorrente decise di agire in sede giudiziaria nel 2023, richiedendo al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia di dichiarare l'inefficacia di questo silenzio e di condannare la Prefettura a emettere un provvedimento espresso entro un termine fissato dalla magistratura, con nomina di un commissario ad acta nel caso di ulteriore inadempimento.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal decreto legge 34 del 2020, conversione legge 77 del 2020, che ha introdotto una procedura straordinaria per l'emersione dal lavoro irregolare rivolta principalmente ai lavoratori migranti. L'articolo 103 di questo decreto ha previsto i termini e le modalità per presentare le domande di sanatoria presso gli Sportelli Unici per l'Immigrazione. Il diritto di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è garantito dalla legge n. 241 del 1990 in materia di procedimento amministrativo e dalla legge n. 1034 del 1971 sul processo amministrativo, le quali tutelano il cittadino contro il silenzio serbato della pubblica amministrazione. Il codice del processo amministrativo fissa inoltre termini di ricevibilità e condizioni di proponibilità del ricorso che devono essere rigorosamente rispettati per consentire al giudice amministrativo di pronunciarsi nel merito della controversia.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia risiedeva nel diritto della ricorrente a ottenere una pronuncia espressa della Prefettura sulla sua domanda di regolarizzazione e nel potere del giudice amministrativo di costringere l'amministrazione a decidere, oppure di considerare il silenzio come inefficace. In secondo luogo, si poneva la questione della ricevibilità del ricorso sotto il profilo procedurale, ossia se fossero stati rispettati tutti i termini e le condizioni previste dalla legge affinché il TAR potesse esaminare la domanda nel merito. Il lasso di tempo significativo tra la presentazione della domanda iniziale nel 2020 e l'impulso giudiziale nel 2023 poteva sollevare questioni di ricevibilità processuale che il collegio avrebbe dovuto preliminarmente affrontare prima di entrare nel merito della controversia.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella composizione della Sezione Quarta, ha esaminato gli atti della causa e ha ritenuto non poter accogliere il ricorso per questioni di natura procedurale. Sebbene la sentenza fornita non dettagli estesamente le ragioni della irricevibilità, il collegio ha affrontato in camera di consiglio gli argomenti proposti dalle parti attraverso i loro difensori. Il giudice ha prevalso nel ritenere che ricorressero ostacoli procedurali tali da impedire la prosecuzione del giudizio nel merito. Questa scelta processuale implica che il TAR ha considerato prioritario il rispetto delle forme procedurali e delle condizioni di ricevibilità rispetto al merito della pretesa sostanziale della ricorrente. La pronuncia di irricevibilità rappresenta una decisione di natura processuale che non tocca la questione di fondo relativa al diritto della ricorrente a ottenere una pronuncia sulla sua domanda di sanatoria.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso irricevibile. Conseguentemente, il giudice non ha potuto pronunciarsi nel merito sulla richiesta di dichiarare l'inefficacia del silenzio della Prefettura di Milano e sulla condanna della stessa a emettere un provvedimento espresso con nomina di commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna sopporta le proprie spese processuali senza condanna della controparte al pagamento. La sentenza è stata depositata il 9 novembre 2023 ed è stata sottoposta a oscuramento delle generalità della ricorrente, a tutela della sua privacy e dignità personale ai sensi della normativa sulla protezione dei dati.
Massima
Ricorre irricevibilità del ricorso avanzato al giudice amministrativo quando non siano rispettati i presupposti procedurali e i termini di legge per la proponibilità dell'impugnazione, indipendentemente dal pregio della domanda nel merito.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere Valentina Caccamo, Referendario, Estensore per la declaratoria di inefficacia del silenzio serbato dalla Prefettura di Milano – Sportello Unico Immigrazione sulla domanda di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, comma 1, D.L. 34/2020 avanzata in data 10.06.2020 dalla sig.ra -OMISSIS- a favore della ricorrente (i.d. -OMISSIS-), nonché per la condanna dell’amministrazione a pronunciarsi sulla predetta istanza con un provvedimento espresso entro un termine da assegnarsi giudizialmente e con nomina di un commissario ad acta nel caso di ulteriore inerzia della stessa. sul ricorso numero di registro generale 1698 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n. 1; U.T.G. - Prefettura di Milano, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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