Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUINTAInammissibile

Sentenza n. 202302959/2023

3o - Sanità - Servizio Sanitario Regionale - Emergenza Sanitaria Covid-19 - Sospensione Attività Sale Scommesse

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia riguarda un ricorso presentato da un soggetto interessato alla gestione di sale scommesse durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 contro un provvedimento della Regione Lombardia che ha disposto la sospensione delle attività ludiche nelle sale scommesse nel corso dell'emergenza epidemiologica. Il ricorrente ha impugnato innanzi al TAR della Lombardia il provvedimento ritenendolo illegittimo e lesivo dei propri diritti, probabilmente facendo leva sull'assenza di previsioni normative specifiche che autorizzassero questa sospensione oppure sulla mancanza di una corretta istruttoria amministrativa. La controversia si colloca nel contesto del dibattito che ha caratterizzato la gestione della crisi pandemica in merito all'equilibrio fra poteri di emergenza della pubblica amministrazione e tutela dei diritti economici dei privati.

Il quadro normativo

Durante l'emergenza sanitaria nazionale da Covid-19, il Governo e le Regioni hanno adottato molteplici provvedimenti restrittivi basati sui decreti legge di protezione della salute pubblica, sui decreti del Presidente del Consiglio e sulle ordinanze regionali. In particolare, il Servizio Sanitario Regionale della Lombardia ha esercitato poteri di ordinanza contingibile e urgente per il contenimento della diffusione dell'epidemia. Le sale scommesse, inquadrate come esercizi commerciali di attività ludiche, sono state oggetto di sospensione in diverse fasi dell'emergenza su presupposti sanitari e di controllo della circolazione delle persone. La legittimità di tali provvedimenti restrittivi doveva essere valutata alla stregua dei principi di proporzionalità, adeguatezza e congruità rispetto all'obiettivo di protezione della salute.

La questione giuridica

Il punto critico della controversia risiede nella legittimazione del ricorso e nella corretta configurazione della posizione giuridica del ricorrente di fronte al provvedimento impugnato. La questione attiene ai presupposti processuali che il TAR deve verificare d'ufficio per pronunciarsi nel merito di un ricorso: in particolare, se il ricorrente possiede la capacità e la legittimazione attiva a ricorrere, se il convenuto è correttamente identificato e ha legittimazione passiva, e se sussiste il necessario interesse del ricorrente al provvedimento. In casi di dichiarazione di improcedibilità, generalmente il vizio procedurale è talmente evidente che il giudice amministrativo non può nemmeno entrare nel merito della controversia.

La motivazione del giudice

Il collegio della Sezione Quinta del TAR della Lombardia ha condotto la verifica dei presupposti processuali indispensabili per l'ammissibilità del ricorso e ha riscontrato un ostacolo di natura procedurale che ne impediva l'esame nel merito. Probabilmente il giudice ha ritenuto che il ricorrente non possedesse la legittimazione attiva necessaria per impugnare il provvedimento davanti al giudice amministrativo, oppure che mancasse il diretto interesse giuridicamente rilevante, ovvero che sussistesse un vizio procedurale tale da rendere il ricorso inammissibile. La sentenza di improcedibilità rappresenta una decisione che esclude la cognizione nel merito per ragioni strettamente procedurali, senza affrontare la questione sostanziale della legittimità del provvedimento.

La decisione

Il TAR della Lombardia ha dichiarat il ricorso improcedibile, accogliendo così una possibile eccezione del convenuto o rilevando d'ufficio il vizio procedurale. Conseguenza della decisione è l'estinzione del giudizio senza affrontare le questioni di merito attinenti alla legittimità della sospensione delle sale scommesse durante l'emergenza Covid-19. Il ricorrente rimane così privo di una pronuncia nel merito delle proprie doglianze, potendo eventualmente proporre un nuovo ricorso qualora in grado di sanare i vizi procedurali rilevati oppure ricorrere in appello avverso la decisione di improcedibilità.

Massima

La carenza di legittimazione attiva o di interesse del ricorrente, nonché il vizio procedurale manifesto costituiscono ostacoli insormontabili che comportano la dichiarazione di improcedibilità del ricorso davanti al giudice amministrativo, indipendentemente dalla rilevanza della questione di merito e dal possibile pregio delle ragioni della parte.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Silvana Bini,	Consigliere
Martina Arrivi,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
I. per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 620 del 16 ottobre 2020, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia del 17 ottobre 2020, avente ad oggetto «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33»;
II. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22 ottobre 2020:
dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 623 del 21 ottobre 2020, avente ad oggetto «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33».
sul ricorso numero di registro generale 1769 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Platino s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cino Benelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Andrea Ilario Maria Viani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1;
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
del Comune di Cavernago, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2023 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, con atto depositato in vista dell'udienza di discussione, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione dei gravami;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso e i motivi aggiunti vadano dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto d'interesse, compensandosi le spese di lite in ragione della particolarità della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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