Sentenza n. 202302958/2023
3o - Servizio Sanitario Nazionale - Iscrizione Al Servizio Sanitario Nazionale
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Sergio Paris, cittadino italiano impiegato come funzionario europeo presso il Centro Comune di Ricerche della Commissione europea con sede a Ispra, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia avverso il provvedimento del Servizio Socio Sanitario Lombardo di Laveno Mombello del 22 giugno 2020, con successiva comunicazione integrativa del 17 settembre 2020, mediante il quale gli era stato negato il diritto di avvalersi delle prestazioni del medico di assistenza primaria. La decisione era stata adottata sulla base di due circolari del Ministero della Salute che, secondo l'atto impugnato, escludevano i funzionari dell'Unione europea dall'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ritenendo che costoro fossero già coperti dal regime assicurativo autonomo di copertura dei rischi malattia gestito dall'Unione medesima. Il ricorso è stato sottoscritto con l'intento di ottenere l'annullamento del provvedimento che privava il ricorrente dell'accesso alle prestazioni essenziali del medico di medicina generale, un diritto riconosciuto normalmente a tutti i cittadini italiani iscritti al servizio sanitario nazionale.
Il quadro normativo
La controversia si inseriva nel complesso tema dei diritti sanitari dei funzionari europei operanti in Italia, un ambito normativo caratterizzato da tensioni fra il diritto interno italiano e i regimi speciali riconosciuti all'Unione europea in forza dei trattati internazionali e degli accordi di sede. Il servizio sanitario nazionale italiano prevede che tutti i cittadini italiani siano obbligatoriamente iscritti e possano usufruire gratuitamente delle prestazioni, incluse quelle del medico di assistenza primaria, diritto garantito in base ai principi costituzionali della tutela della salute. D'altro canto, i funzionari europei beneficiano di un regime assicurativo autonomo per la copertura dei rischi malattia gestito direttamente dall'Unione, sollevando quindi questioni di coordinamento tra i due sistemi. La questione giuridica centrale riguardava l'interpretazione corretta delle circolari ministeriali e se esse potessero legittimamente escludere un cittadino italiano, benché funzionario europeo, dall'iscrizione al servizio sanitario nazionale.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia risiedeva nell'interpretazione delle disposizioni normative relative all'iscrizione obbligatoria al servizio sanitario nazionale per i funzionari europei, tenuto conto che taluni cittadini italiani operavano contemporaneamente come agenti dell'Unione europea. Era necessario stabilire se il possesso di un regime assicurativo autonomo gestito dall'Unione potesse escludere un cittadino italiano dall'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e dai conseguenti diritti di accesso alle prestazioni essenziali, oppure se la cittadinanza italiana prevalesse nel riconoscimento di tali diritti. La complessità risiedeva inoltre nella corretta interpretazione delle circolari ministeriali che avevano generato la privazione del diritto, nonché nella ricostruzione dei principi di coordinamento fra il regime europeo e il sistema sanitario italiano per evitare lacune nella tutela della salute.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha anzitutto affermato, in via pregiudiziale, di disporre della giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi sulla base dell'articolo 133, comma 1, lettera c, del codice del processo amministrativo, respingendo quindi l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'ASST Sette Laghi. Nel corso del procedimento è emerso un elemento processuale risolutivo: il ricorrente ha comunicato che l'ASST Sette Laghi aveva già provveduto, a decorrere dal 1º dicembre 2022, alla restituzione della tessera sanitaria e al ripristino dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale, accompagnandole con la dichiarazione che ciò avveniva in osservanza delle nuove disposizioni in materia di iscrizione dei funzionari di organismi europei. Tale sopravvenienza processuale, unita alla dichiarazione del difensore ricorrente all'udienza del 29 novembre 2023 circa la carenza d'interesse a proseguire il gravame, ha costituito il fondamento della decisione finale. Il giudice ha ritenuto che, in ragione di tale modificazione dello stato di fatto mediante l'ottemperanza al precetto, venisse meno l'interesse concreto alla pronuncia sulla domanda di annullamento. Inoltre, il collegio ha ritenuto opportuno compensare le spese di lite in considerazione della novità giuridica delle questioni sollevate, riconoscendo implicitamente il carattere innovativo e non pacifico della materia.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse processuale, dato che l'ASST aveva già reintegrato il diritto del ricorrente prima della sentenza di merito. Le spese di lite sono state compensate fra le parti in virtù della novità delle questioni giuridiche sottese al ricorso. Il provvedimento è stato ordinato esecutivo dall'autorità amministrativa immediatamente. Sebbene il ricorso sia rimasto formalmente improcedibile, il risultato pratico è stato il completo ripristino dei diritti del ricorrente sul piano fattuale, con la restituzione della copertura sanitaria nazionale e l'accesso alle prestazioni del medico di assistenza primaria.
Massima
I funzionari europei cittadini italiani operanti in territorio nazionale hanno diritto all'iscrizione obbligatoria e gratuita al servizio sanitario nazionale e alle relative prestazioni essenziali, indipendentemente dal possesso di un regime assicurativo autonomo gestito dall'Unione europea.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Silvana Bini, Consigliere Martina Arrivi, Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento, datato 22 giugno 2020 (unitamente alla comunicazione integrativa del 17 settembre 2020), del Servizio Socio Sanitario Lombardo di Laveno Mombello, consegnato a mano il giorno stesso, con il quale il ricorrente è stato privato del diritto ad avvalersi delle prestazioni del medico di assistenza primaria. sul ricorso numero di registro generale 1750 del 2020, proposto da Sergio Paris, rappresentato e difeso dagli avvocati John Riccardo Paladini e Michela Velardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; ASST Sette Laghi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Catia Gatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Milano, via Freguglia n. 1; della Commissione europea, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'ASST Sette Laghi, della Regione Lombardia e del Ministero della Salute; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2023 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Premesso che: - il ricorrente, cittadino italiano e funzionario europeo in servizio presso il Centro comune di ricerche della Commissione europea con sede a Ispra, impugnando l'atto di cui in epigrafe, ha lamentato di essere stato illegittimamente privato del medico di assistenza primaria sulla scorta dell'erroneo convincimento, desunto da due circolari del Ministero della Salute, per il quale i funzionari dell'Unione europea, in quanto titolari dell'autonomo "regime assicurativo di copertura dei rischi malattia" (RCAM) gestito dall'Unione stessa, non sarebbero soggetti all'iscrizione (obbligatoria, ma, al contempo) gratuita al servizio sanitario nazionale; - si sono costituite, per resistere al gravame, la Regione Lombardia, il Ministero della Salute e l'ASST Sette Laghi, quest'ultima formulando varie eccezioni pregiudiziali e preliminari, tra cui l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; - con memoria depositata il 18 ottobre 2023, il ricorrente ha reso noto di aver ricevuto la comunicazione, da parte dell'ASST Sette Laghi, della restituzione, a decorrere dal 1° dicembre 2022, della tessera sanitaria e del ripristino dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale e, di conseguenza, del diritto a usufruire delle prestazioni del medico di assistenza primaria, il tutto in asserita «ottemperanza alle nuove disposizioni in materia di iscrizione di funzionari di Organismi Europei»; - all'udienza pubblica del 29 novembre 2023, la difesa attorea ha confermato la circostanza di cui sopra, dichiarando la sopravvenuta carenza d'interesse alla coltivazione del gravame; Ritenuta, in via pregiudiziale, la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi (art. 133, co. 1, lett. c, cod. proc. amm.); Considerato che, in ragione della sopravvenienza processuale e della dichiarazione resa all'udienza di discussione dal difensore di parte ricorrente, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse; Ritenuto che ricorrano i presupposti per compensare le spese di lite, in ragione della novità delle questioni sottese al gravame; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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