Sentenza n. 202302957/2023
3o - Sanità - Servizio Sanitario Regionale - Emergenza Sanitaria Covid-19 - Giochi Elettronici Del Tipo “slot Machine" - Sospensione
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso è stato promosso da un soggetto interessato, presumibilmente un gestore di sala giochi o un'associazione di categoria, avverso un provvedimento della Regione Lombardia o di un'autorità sanitaria locale concernente la sospensione dell'esercizio dei giochi elettronici di tipo slot machine. Tale provvedimento rientra nelle misure straordinarie adottate durante l'emergenza sanitaria provocata dalla pandemia di COVID-19, quando le autorità sanitarie hanno disposto limitazioni e chiusure di varie attività economiche ritenute non essenziali al fine di contenere la diffusione del virus. La controversia nasce dal contrasto tra il diritto all'esercizio dell'attività economica e il potere della pubblica amministrazione di emanare provvedimenti restrittivi in caso di necessità sanitaria pubblica. Il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento di sospensione, chiedendone l'annullamento o la sospensione cautelativa degli effetti.
Il quadro normativo
La materia riguarda l'applicazione della legislazione in materia di emergenza sanitaria, in particolare i decreti legge emanati dal Governo italiano per fronteggiare l'emergenza COVID-19 e i provvedimenti attuativi delle Regioni. Sono rilevanti altresì le disposizioni del Testo Unico in materia di giochi, nonché i principi costituzionali relativi ai diritti economici e alla libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione. Le autorità regionali e locali hanno ricevuto il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti per ragioni di sanità pubblica, in conformità alle direttive governative. Il diritto amministrativo della sostenibilità e della proporzionalità dei provvedimenti amministrativi costituisce il fondamento per verificare se le misure adottate fossero adeguate e non eccessive rispetto all'obiettivo perseguito.
La questione giuridica
La controversia verte sulla legittimità del provvedimento di sospensione dei giochi elettronici slot machine durante l'emergenza COVID-19, con particolare riguardo alla proporzionalità della misura e alla corretta procedura amministrativa seguita. In gioco vi è il bilanciamento tra il potere discrezionale della pubblica amministrazione di adottare misure per la tutela della sanità pubblica e il diritto al libero esercizio dell'attività economica. La questione assume rilievo sia sotto il profilo della legittimità sostanziale del provvedimento che sotto quello della corretta applicazione delle norme procedurali e della verifica della ricorribilità del provvedimento stesso nel giudizio amministrativo.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, dopo l'esame della documentazione e dei motivi di ricorso, ha ritenuto che il ricorso presentato sia affetto da vizi di ammissibilità che ne determinano l'improcedibilità. Tale valutazione potrebbe dipendere da diverse circostanze: il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, l'assenza di interesse giuridicamente rilevante a ricorrere, l'intervenuta revoca o modifica del provvedimento impugnato che rende la questione priva di attualità, ovvero il mancato rispetto di termini procedurali obbligatori per l'accesso alla tutela cautelare o nel merito. Il giudice amministrativo, in linea con il proprio orientamento consolidato, ha dato priorità all'esame dei vizi procedurali rispetto all'analisi del merito della controversia, ritenendo che il ricorso non potesse proseguire sulla base delle regole di ammissibilità della impugnazione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile, escludendolo dal proseguimento nel giudizio nel merito. Ciò significa che il ricorso non sarà esaminato sotto il profilo della fondatezza delle censure mosse al provvedimento, poiché sussistono ostacoli procedurali che ne impediscono la prosecuzione. Le conseguenze pratiche consistono nel rigetto totale della domanda e nel mantenimento del provvedimento impugnato in vigore, salvo ovviamente che il ricorrente non disponga di altri rimedi giurisdizionali diversi o complementari.
Massima
Il ricorso avverso un provvedimento amministrativo è dichiarato improcedibile quando ricorrano difetti di ammissibilità sostanziale o procedurale, indipendentemente dalla fondatezza intrinseca delle censure dedotte nel merito della controversia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Silvana Bini, Consigliere Martina Arrivi, Referendario, Estensore per l'annullamento dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 624 del 27 ottobre 2020, avente ad oggetto «ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33». sul ricorso numero di registro generale 1843 del 2020, proposto da Pasquale Bonucci, titolare dell'impresa corrente sotto la ditta "Andy'S Bar di Boccucci Pasquale", rappresentato e difeso dall'avvocato Camilla Amunni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Forloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1; della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Milano, via Freguglia n. 1; dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio Regionale Lombardia - Sede di Milano, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2023 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che, con atto depositato in vista dell'udienza di discussione, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del gravame; Ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse, compensandosi le spese di lite in ragione della particolarità della vicenda; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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