Sentenza n. 202302949/2023
4l - Immigrazione - Emersione Lavoro Irregolare - Procedura Straordinaria - Disservizi E Mancata Conclusione
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La causa riguarda il ricorso numero 3350 del 2022 promosso da diversi cittadini stranieri e da un articolato insieme di associazioni di tutela dei diritti civili (ASGI, CILD, Oxfam Italia, Associazione Naga e altre) contro il Ministero dell'Interno, la Prefettura di Milano, la Questura di Milano e l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano. Il ricorso era volto a far accertare la lesione diretta, concreta e attuale dei diritti e degli interessi dei ricorrenti derivante dalla mancata conclusione dei procedimenti amministrativi di emersione disciplinati dall'articolo 103 del Decreto Legge numero 34 del 2020, successivamente convertito dalla Legge numero 77 del 2020, il cosiddetto decreto Rilancio. In sostanza, i ricorrenti lamentavano che le amministrazioni competenti non avevano concluso in modo tempestivo e regolare i procedimenti di sanatoria che avrebbero dovuto consentire la regolarizzazione della loro posizione lavorativa in Italia, procedimenti attraverso i quali era possibile emanciparsi dal lavoro nero e acquisire una posizione legale di lavoratori regolarizzati. Questa inerzia amministrativa causava un gravissimo pregiudizio ai diritti e agli interessi dei ricorrenti, che si trovavano in una condizione di incertezza legale, economica e di vulnerabilità sociale, privati della possibilità di esercitare un diritto soggettivo che la legge aveva loro riconosciuto durante l'emergenza pandemica.
Il quadro normativo
Il procedimento di emersione era stato introdotto dal decreto legge numero 34 del 2020 come provvedimento straordinario per affrontare l'emergenza derivante dalla pandemia di COVID-19 mediante la regolarizzazione di rapporti di lavoro irregolari, in particolare riferiti a lavoratori stranieri che si trovavano in condizioni di illegalità lavorativa nel territorio italiano. L'articolo 103 del decreto stabiliva il procedimento amministrativo attraverso il quale era possibile regolarizzare la posizione di detti lavoratori stranieri, fornendo loro un'opportunità di sanatoria e di emersione dal lavoro nero mediante il coinvolgimento di più amministrazioni pubbliche competenti nel procedimento stesso. Il procedimento doveva svolgersi secondo modalità precise e termini definiti, con l'intervento del Ministero dell'Interno, delle Prefetture territoriali, della Questura e degli Ispettorati del Lavoro. La regolarizzazione rappresentava un diritto soggettivo perfetto e immediato dei lavoratori stranieri che presentavano istanza di accesso al procedimento di emersione, non una mera aspettativa legittima condizionata al mero potere discrezionale dell'amministrazione, poiché il procedimento aveva natura vincolata e doveva concludersi con il rilascio della documentazione di regolarizzazione qualora fossero soddisfatte le condizioni di legge.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia consisteva nel verificare se la mancata conclusione dei procedimenti di emersione entro i termini previsti dalla normativa potesse integrare una vera e propria lesione diretta, concreta e attuale dei diritti soggettivi riconosciuti ai ricorrenti, suscettibile di tutela giurisdizionale presso il giudice amministrativo. In particolare, occorreva stabilire se l'inerzia amministrativa nella conclusione di procedimenti vincolati potesse dar luogo a un danno ingiusto idoneo a giustificare la condanna dell'amministrazione al ripristino della corretta funzione amministrativa. La questione toccava aspetti fondamentali relativi alla responsabilità amministrativa per violazione del dovere di provvedere, alla categoria della lesione di diritti soggettivi da inerzia amministrativa, e alla possibilità di ottenere mediante il ricorso al giudice amministrativo una pronuncia di accoglimento idonea non soltanto a dichiarare il diritto ma anche a vincolare l'amministrazione a compiere specifici atti entro termini perentori.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha ritenuto che la mancata conclusione dei procedimenti di emersione rappresentasse effettivamente una lesione diretta, concreta e attuale dei diritti e degli interessi dei ricorrenti, poiché il procedimento stesso conferiva loro un vero e proprio diritto soggettivo alla regolarizzazione della posizione lavorativa, il cui esercizio non poteva essere ostacolato dall'inerzia dell'amministrazione. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accertato che le amministrazioni resistenti avevano violato l'obbligo di provvedere su istanze volte all'esercizio di un diritto soggettivo perfetto, omettendo di concludere i procedimenti entro i termini prescritti dalla legge. Il TAR ha considerato che l'inerzia persistente causava una lesione effettiva e attuale dei diritti fondamentali dei ricorrenti, giustificando pertanto l'intervento della giurisdizione amministrativa per la tutela di tali diritti. Sulla base di tale ritenimento, il collegio ha ritenuto opportuno non limitarsi a una mera condanna all'inerzia, bensì ordinare alle amministrazioni di porre rimedio alla situazione mediante l'adozione di provvedimenti opportuni, affinché la funzione amministrativa fosse ripristinata in modo sistematico e generale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, ha accolto il ricorso proposto dai cittadini stranieri e dalle associazioni di tutela dei diritti civili, condannando il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Milano a porre rimedio alla situazione di inerzia amministrativa mediante l'adozione degli opportuni provvedimenti amministrativi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. La condanna è stata comminata nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie e umane già assegnate alle amministrazioni in via ordinaria e senza nuovi oneri per la finanza pubblica, riconoscendo così il diritto dei ricorrenti al ripristino della corretta funzione amministrativa. Le spese di giudizio sono state compensate fra le parti, mentre è stato ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa medesima, evidenziando il rilievo della decisione e l'imperativo di immediata attuazione.
Massima
L'amministrazione pubblica ha l'obbligo vincolante di concludere entro i termini previsti dalla legge i procedimenti amministrativi che attribuiscono diritti soggettivi perfetti, e la sua inerzia nella conclusione di tali procedimenti integra una lesione diretta, concreta e attuale dei diritti medesimi, giustificando l'intervento della giurisdizione amministrativa con condanna al ripristino della funzione amministrativa entro termini perentori senza necessità di nuovi oneri pubblici.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Valentina Caccamo, Referendario, Estensore per l'accertamento della lesione diretta, concreta e attuale dei diritti e degli interessi dei ricorrenti per mancata conclusione dei procedimenti amministrativi di emersione come disciplinata dall’art. 103, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020; nonché per la condanna delle amministrazioni resistenti al ripristino della funzione amministrativa attribuita, attraverso tutte le azioni ritenute anche medio tempore idonee a risolvere in modo sistematico e generale il disservizio prodotto. sul ricorso numero di registro generale 3350 del 2022 proposto da Francesca Maria Colombo, Massimo Conti, Alessandro Longo, Youssouf Marico, Giordano Manzoni, Ali Nazaridarwishgormaz, Vijil Jose Martir Amaya, Carina Edith Marino Lazaro, Lesly Milagros Alcocer Martel, nonché Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (Asgi), Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili (Cild), Oxfam Italia Onlus, Spazi Circolari, Associazione Naga - Organizzazione di Volontariato per l'Assistenza Socio-Sanitaria e per i Diritti di Cittadini Stranieri in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Antonio Angelelli, Gennaro Santoro, Dario Belluccio, Daniele Valeri, Francesco Mason, Luce Bonzano, Salvatore Fachile, Giulia Vicini e Nicola Datena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno e Prefettura di Milano-Ufficio Territoriale del Governo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliati in Milano, via Freguglia, n. 1; Questura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliata in Milano, via Freguglia, n. 1; Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n. 1; Ministero della Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale, non costituito in giudizio; ad adiuvandum: Sandra Elizabeth Escobar Helena, Sofia Cira Benites Lopez, Billal Hossain Kotoul, rappresentati e difesi dall'avvocato Filippo Cardaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Zeeshan Ali, Luz Milagros Huaytalla Villalva, Varinder Kauldhar, Masud Rana, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Cristina Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Syed Muhammad Baqar, Barbara Maitee Iparraguirre Gonzalez, rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Datena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Soliman Aboukhalil Soliman Moh Elazzab, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Moccia, Salvatore Fachile, Anna Brambilla, Alberto Pasquero, Giulia Vicini, Luce Alessandra Bonzano, Bianca Bonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Yaakoub Whaby Fekri Wahib, Miguel Angel Poves Bernal, Romany Gereges Ferwez Fangary, Tanit Sabi Valer Torres, Fabiola Susan Arellano Rau, Oscar Jeremeyer Terrones Zevallos, Zoila Mavel Bautista Yaurima, Kine Gaye, Claudia Giuseppina Maria Ciarambino, Judith Fatima Huanca Avila, Julinde Toma, Lisbhet Indira Canche Martinez, rappresentati e difesi dagli avvocati Luce Bonzano, Francesca Moccia, Salvatore Fachile, Anna Brambilla, Alberto Pasquero, Giulia Vicini, Bianca Bonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Sergio Arcadi, Carlos Evelio Cornejo, Luz Aurora Calderon Maravi, Daniele Nebuloni, Ernesto Garavaglia, Aliou Niang, Lina Siguenas Villanueva, rappresentati e difesi dall'avvocato Anna Proserpio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Mahmoud Salah Aziz Abdelkader, Karen Nelly Arrunategui Huiza, Muhammad Asif, Makrem Chaabouni, Luis Enrique Collas Aranda, Lizzeth Gress Pereyra Argas, Johan De La Cruz Arango, Mohammed Ershad, Sohel Rana, Florencio Gutierrez Huaman, Arben Havalja, Amarildo Hoti, Nayan Howlader, Aziz Kattouf, Zulema Jossetty Llantoy Arapa, Al Mamun, Emiljane Marku, Cecilia Maria Chiara Mezzano, Annie Mariel Chavarria Herrera, Khaled Mohamed Abdelkhalek Elkhabiry, Solayman Mohammad, Mohammad Dipu, Liakat Mridha, Bazlu Mahmud, Luciana Pogliani, Luis Beltr Soncco Choquehuanca, Sweena Melanthi Pothupitiyage, Hermelinda Catali Quispe Perez, Walid Mohamed Metwaly Mohamed Radwan, Lutfor Rahman, Abdur Rouf, Mia Habib, Kanishka Thushan Fernando Warnakulasoorya Tukappulage, Mahmoud Salah Aziz Abdelkader, Karen Nelly Arrunategui Huiza, Muhammad Asif, Makrem Chaabouni, Luis Enrique Collas Aranda, Lizzeth Gress Pereyra Argas, Johan De La Cruz Arango, Mohammed Ershad, Sohel Rana, Florencio Gutierrez Huaman, Arben Havalja, Amarildo Hoti, Nayan Howlader, Aziz Kattouf, Zulema Jossetty Llantoy Arapa, Al Mamun, Emiljane Marku, Cecilia Maria Chiara Mezzano, Annie Mariel Chavarria Herrera, Khaled Mohamed Abdelkhalek Elkhabiry, Solayman Mohammad, Mohammad Dipu, Liakat Mridha, Bazlu Mahmud, Luciana Pogliani, Luis Beltr Soncco Choquehuanca, Sweena Melanthi Pothupitiyage, Hermelinda Catali Quispe Perez, Walid Mohamed Metwaly Mohamed Radwan, Lutfor Rahman, Abdur Rouf, Mia Habib, Kanishka Thushan Fernando Warnakulasoorya Tukappulage, rappresentati e difesi dagli avvocati Benedetta Tonetti e Pietro Di Stefano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Thioune Modou, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Gorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via della Commenda 35; Kateryna Kazantseva, Anna Firuleva, Margherita Viushi, Islam Mohammad, Walid Salah Khaled Youssef, Rased Dewan, Suranga Sanjeewa Mahesh Obris Warnakulasuriya, Hendri Camilas Perera Uduwe Widanalage, Uche Okeke, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Pizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Shahidul Islam, Md Yunus Hossain, rappresentati e difesi dall'avvocato Monica Gonzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ana Lucia Dias Zabotto, Deepa Nandanie Pathiraja Pathiraja Mudiyanselage, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Antonio Facile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Claudia Bomfim Ribeiro, Luqman Ahmad, Dinora Del Carmen Flores, Khaddouj Adnani, Vittorio Pelli, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefania Santilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Prefettura di Milano – Ufficio territoriale del Governo, della Questura di Milano e dell’l’Ispettorato territoriale del lavoro di Milano - Lodi; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, condanna il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Milano a porre rimedio a tale situazione mediante l'adozione degli opportuni provvedimenti, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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