Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202302931/2023

1i - Sicurezza Pubblica - Istanza Rilascio Porto Di Fucile Uso Tiro A Volo Sportivo - Rigetto

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore
Luca Iera,	Referendario
per l'annullamento
A) del decreto di diniego di licenza di porto di fucile ad uso sportivo, nr. -OMISSIS- emesso dal Questore di -OMISSIS- in data 2 novembre 2022 e notificato in data 9 novembre 2022; B) per quanto occorrer possa, della nota nr. -OMISSIS- del 16 maggio 2022 recante ‘comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza di rilascio della licenza di porto di fucile uso tiro a volo sportivo' resa sull'istanza presentata dal sig. -OMISSIS- in data 24.08.2021; C) in parte qua e per quanto occorrer possa, della nota nr. -OMISSIS- dell'8 agosto 2022 avente ad oggetto ‘Seguito ed integrazione della comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della istanza di rilascio della licenza di porto di fucile uso tiro a volo sportivo emessa da questo Ufficio in data 16.5.2022 e notificata dalla Stazione Carabinieri di -OMISSIS- in data 19.5.2022'.
sul ricorso numero di registro generale 68 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luisa Dal Sasso, con domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via Sempione n. 11;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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