Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZA—NOMINA COMMISSARIO A
Sentenza n. 202302922/2023
3g - Ottemperanza - Tribunale Di Lodi - Sezione Lavoro - Sentenza N. 25/2017
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Anna Corrado, Consigliere per l’ottemperanza - alla sentenza del Tribunale di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, n. -OMISSIS-, e, quindi, ordinare alla medesima Amministrazione di corrispondere alla ricorrente l’indennizzo di cui alla Legge n. 210/1992 nella misura prevista in relazione alla ottava (8^) categoria di cui alla tabella allegata al D.P.R. n. 834/1981, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda in sede amministrativa (ossia dal 1° novembre 2013) oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo secondo le modalità previste dal titolo esecutivo; - nominare fin d’ora un Commissario ad acta che, in caso di perdurante inottemperanza del Ministero della Salute, provveda in via sostitutiva, previa adozione di tutti i necessari atti contabili; - condannare l’intimato al pagamento delle spese del presente giudizio oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del sottoscritto patrono antistatario. sul ricorso numero di registro generale 1831 del 2023, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Delucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando: 1) accoglie il ricorso e per l’effetto accerta l’inottemperanza alla sentenza di condanna indicata in epigrafe e ordina al Ministero resistente di provvedere al pagamento nel rispetto del termine indicato in motivazione; 2) per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente alla medesima Direzione, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione; 3) condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
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