Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTARespinto

Sentenza n. 202302918/2023

4l - Immigrazione - Istanza Emersione Lavoro Irregolare

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Cheikh Diop ha presentato ricorso dinanzi al TAR Lombardia chiedendo l'annullamento di un atto emesso dalla Prefettura di Pavia (protocollo P-0101005 del 14 ottobre 2022) con il quale l'amministrazione aveva rigettato una istanza presentata da Thiane Elhadji Cheikh a suo favore, istanza promossa ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del decreto legge 34/2020. La controversia nasce da un provvedimento amministrativo restrittivo emanato dalla Prefettura, ossia un rigetto di una domanda che il ricorrente riteneva fondata su una norma di carattere eccezionale e temporaneo, introdotta durante l'emergenza epidemiologica. Il ricorrente, assistito dall'avvocato Paola Turarolo, ha impugnato il provvedimento dinanzi al giudice amministrativo sostenendo che il rigetto fosse privo di fondamento normativo e procedimentale.

Il quadro normativo

L'articolo 103, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, numero 34, rappresentava una misura straordinaria introdotta durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contemplava una protezione speciale per soggetti migranti in situazioni di particolare vulnerabilità, ivi comprese misure di tutela e di regolarizzazione legate al contesto emergenziale. Tale norma si inserisce nel corpo del diritto amministrativo e procedimentale riguardante la gestione delle istanze migratorie e la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini stranieri, secondo i principi generali dell'ordinamento italiano e della convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Prefettura, quale organo amministrativo competente in materia di immigrazione e polizia del territorio, è tenuta ad applicare correttamente la normativa di settore nel valutare le domande presentate dai migranti, rispettando i presupposti materiali e procedurali stabiliti dalla legge.

La questione giuridica

Il contenzioso verte sulla legittimità del rigetto della domanda presentata ai sensi dell'articolo 103, comma 1, D.L. 34/2020: in particolare, sulla corretta applicazione della norma in questione e sulla verifica dei presupposti sostanziali che avrebbero dovuto guidare la decisione amministrativa. La questione giuridica sottesa al ricorso concerne se l'amministrazione abbia correttamente valutato gli elementi della domanda e se il rigetto sia stato pronunciato nel rispetto dei vincoli procedurali e sostanziali imposti dalla norma di riferimento. Il ricorrente contestava presumibilmente la motivazione del rigetto affermando l'illegittimità di una decisione presa in violazione dei criteri normativi ovvero in difetto di una adeguata istruttoria amministrativa.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella sua composizione collegiale (Sezione Quarta), ha proceduto all'esame complessivo della causa, sentiti gli argomenti delle parti nella pubblica udienza dell'9 novembre 2023, relatore la consigliera Silvia Cattaneo. Sebbene il dispositivo non rechi l'esplicita articolazione dei motivi della decisione, il rigetto del ricorso conduce logicamente a concludere che il collegio abbia ritenuto legittimo il provvedimento amministrativo emanato dalla Prefettura, respingendo le deduzioni e i motivi di impugnazione sollevati dal ricorrente. Il giudice amministrativo ha presumibilmente valutato che, alla luce dell'istruttoria amministrativa e degli elementi documentali, i presupposti richiesti dalla norma di cui all'articolo 103, comma 1, D.L. 34/2020 non risultassero comprovati, ovvero che la domanda non fosse stata correttamente fondatà sui requisiti legali. La decisione riflette una valutazione prudenziale sulla corretta interpretazione e applicazione della misura straordinaria temporanea introdotta dal decreto legge.

La decisione

Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso proposto da Cheikh Diop, pronunciando il diniego richiesto e disponendo che le spese della causa siano compensate, secondo il principio di equità in tema di responsabilità procedimentale. Il tribunale ha inoltre confermato il rigetto della domanda di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato precedentemente negata. L'ordinanza contiene il comando all'autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza, consolidando così la decisione della Prefettura di Pavia e rendendo definitivo il rigetto della istanza presentata ai sensi dell'articolo 103, comma 1, D.L. 34/2020.

Massima

La Pubblica Amministrazione esercita legittimamente il proprio potere di rigetto di una istanza presentata in base a misure straordinarie temporanee quando la valutazione della domanda, condotta secondo i criteri normativi stabiliti, non accerti la sussistenza integrale dei presupposti richiesti dalla legge. Testo integrale completo della sentenza (la presente sentenza, di carattere amministrativo, contiene esclusivamente l'epigrafe identificativa dei magistrati, l'indicazione delle parti, la ricognizione degli atti procedimentali e il dispositivo, in assenza di motivazione estesa; tale struttura è frequente nelle sentenze amministrative di rigetto breve, ove il collegio giudicante ritiene non necessario uno sviluppo argomentativo prolungato): Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, nella composizione collegiale integrata da Gabriele Nunziata (Presidente), Silvia Cattaneo (Consigliere, Estensore), Valentina Caccamo (Referendario), ha pronunciato sentenza nel ricorso numero di registro generale 3512 del 2022, proposto da Cheikh Diop, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Turarolo, contro il Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, per l'annullamento dell'atto emesso dalla Prefettura di Pavia con protocollo P-0101005 datato 14 ottobre 2022, di rigetto dell'istanza ex articolo 103, comma 1, decreto legge 34/2020, presentata dal signor Thiane Elhadji Cheikh a favore del ricorrente. Dopo l'esame della documentazione, del ricorso e dei relativi allegati, dell'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, nonché di tutti gli atti della causa, e a seguito della relazione della dottoressa Silvia Cattaneo nella pubblica udienza del 9 novembre 2023, durante la quale sono stati ascoltati gli argomenti dei difensori delle parti, il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge. Ordina il compenso reciproco delle spese di causa. Conferma il diniego di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9 novembre 2023, con l'intervento dei magistrati sopra elencati.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo,	Referendario
per l'annullamento
dell’atto emesso dalla Prefettura di Pavia Prot. P-0101005, datato 14/10/2022, di rigetto dell'istanza ex art. 103, c. 1 D.L. 34/2020 presentata dal Sig. Thiane Elhadji Cheikh a favore del ricorrente;
sul ricorso numero di registro generale 3512 del 2022, proposto da
Cheikh Diop, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Turarolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, Vico Stella 6/13;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Conferma il diniego di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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