Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUINTAInammissibile

Sentenza n. 202302910/2023

3n - Sanità - Servizio Sanitario - D.g.r. Lombardia N. Xi/4232/2021 - Gestione Esercizio 2021

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

L'Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.A., una struttura sanitaria accreditata operante in Lombardia, ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lombardia per ottenere l'annullamento della Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia numero XI/4232, emanata il 29 gennaio 2021 e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. La delibera riguardava le determinazioni relative alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2021 e il relativo quadro economico programmatorio. Il ricorrente contestava specificamente la disposizione contenuta nell'ultimo paragrafo dell'allegato 1, che confermava, per quanto non innovato dal nuovo provvedimento, le determinazioni sul finanziamento degli anni precedenti. La controversia era articolata in più motivi di ricorso, ma nel corso del giudizio, con dichiarazione protocollata il 18 ottobre 2023, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del secondo motivo di ricorso. Successivamente, il giudice amministrativo ha dovuto valutare se sussistessero i presupposti processuali per proseguire con la trattazione della causa.

Il quadro normativo

La materia oggetto della controversia rientra nell'esercizio della potestà amministrativa regionale in materia di servizi sanitari e sociosanitari, competenza attribuita alle Regioni dal Titolo V della Costituzione e precisamente dall'articolo 117, comma 3, della Carta Costituzionale. La delibera della Giunta Regionale rappresenta uno strumento di programmazione economico-gestionale mediante il quale la Regione Lombardia stabilisce le determinazioni relative al finanziamento e alla gestione dei servizi sanitari e sociosanitari nel territorio regionale. Nel processo amministrativo si applicano i principi generali della legittimazione ad agire e dell'interesse a ricorrere, disciplinati dagli articoli 35 e 85 del Codice del Processo Amministrativo. In particolare, l'interesse ad agire deve sussistere non soltanto al momento della proposizione del ricorso, ma deve permanere anche nel momento della decisione finale del giudice. La condizione processuale dell'interesse rappresenta un elemento essenziale e inderogabile che legittima la pronuncia del giudice nel merito, e la sua venuta meno in corso di giudizio impedisce al tribunale di procedere oltre.

La questione giuridica

La questione giuridica centrale attiene alla persistenza nel corso del giudizio della condizione processuale dell'interesse ad agire, che costituisce uno dei presupposti processuali fondamentali per la pronuncia nel merito da parte del giudice amministrativo. Il ricorrente aveva articolato il ricorso in almeno due motivi distinti, tuttavia nel corso del giudizio aveva dichiarato di abbandonare l'ulteriore trattazione del secondo motivo, manifestando così una parziale perdita di interesse alla prosecuzione della causa. Inoltre, risulta che nel periodo intercorso tra la proposizione del ricorso e la data dell'udienza pubblica (dal 2021 al novembre 2023), la situazione fattuale e giuridica sottostante potrebbe essersi modificata, comportando un sopravvenuto mutamento delle circostanze che avevano originariamente legittimato il ricorso. In questo contesto, il giudice amministrativo doveva valutare se l'interesse del ricorrente fosse effettivamente scomparso durante il giudizio e se ciò comportasse l'improcedibilità del ricorso per difetto sovrappositivo della condizione processuale dell'interesse ad agire.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha preso in considerazione la dichiarazione resa dal ricorrente il 18 ottobre 2023, con la quale aveva manifestato l'intenzione di non proseguire nella coltivazione del secondo motivo di ricorso. Questa dichiarazione rappresentava un elemento sintomatico della progressiva erosione dell'interesse originario che aveva legittimato l'esercizio del diritto d'azione. Il giudice ha valutato che, accanto a questa manifestazione esplicita del ricorrente, si era verificato un sopravvenuto mutamento delle circostanze fattiche e giuridiche tali da far venire meno l'interesse concreto ad ottenere la pronuncia della sentenza. La giurisprudenza amministrativa consolidata insegna che l'interesse ad agire non è soltanto una condizione della proposizione del ricorso, ma una condizione che deve permanere in tutta la durata del giudizio sino alla pronuncia finale della sentenza. Il venir meno di tale interesse, anche sopravvenuto, comporta l'improcedibilità del ricorso indipendentemente dalla fondatezza nel merito delle questioni dedotte. Pertanto, il collegio giudicante ha ritenuto che la condizione processuale dell'interesse ad agire fosse venuta meno durante il corso del giudizio, determinando l'impossibilità per il giudice di pronunciarsi nel merito della controversia.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ad agire. La pronuncia di improcedibilità determina l'impossibilità per il giudice di pronunciarsi nel merito della controversia, indipendentemente da quella che sarebbe stata la valutazione sulla fondatezza del ricorso. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte sopporta le proprie spese e non è stata disposta alcuna condanna al pagamento degli onorari dell'avversario. Il giudice ha inoltre ordinato che la presente sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, confermando così l'efficacia della pronuncia e l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di conformarsi al contenuto del provvedimento decisorio.

Massima

Quando sopravviene in corso di giudizio una perdita dell'interesse ad agire da parte del ricorrente, il giudice amministrativo deve dichiarare il ricorso improcedibile per difetto di interesse, senza possibilità di pronunciarsi sul merito, anche qualora le questioni dedotte risultassero fondate.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere
Giuseppe Nicastro,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
- della D.G.R. della Lombardia n. XI/4232 in data 29 gennaio 2021 (pubblicata sul B.U.R.L. S.O. n. 5 in data 2 febbraio 2021), recante “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e  sociosanitario per l’esercizio 2021 – Quadro economico programmatorio”, nella parte in cui stabilisce che “si ritiene di confermare, per quanto non previsto nel presente atto e per quel che risulta compatibile con il presente provvedimento, ciò che è stabilito nelle determinazioni in merito al finanziamento degli anni precedenti” (ultimo paragrafo, allegato 1 alla D.G.R. n. XI/4232/2021);
- di tutti gli atti ad essa preordinati, conseguenziali, connessi ed applicativi.
sul ricorso numero di registro generale 645 del 2021, proposto da
Istituto Ortopedico Galeazzi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Silvia Ciampoli e Francesco Bellocchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Marina n. 6;
Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta Regionale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Emilia Moretti e Andrea Ilario Maria Viani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli uffici dell’Avvocatura regionale in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1;
Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;
Vista la dichiarazione del 18/10/2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse all’ulteriore coltivazione del secondo motivo di ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2023 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash