Sentenza n. 202302900/2023
3n - Sanità - Servizio Sanitario - D.g.r. Lombardia N. Xi/4232/2021 - Gestione Esercizio 2021
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Si tratta di un ricorso in materia sanitaria proposto dinanzi al TAR della Lombardia contro una Delibera della Giunta Regionale Lombardia n. XI/4232/2021, relativa alla gestione dell'esercizio sanitario dell'anno 2021. Il ricorrente aveva dedotto illegittimità della delibera sostanzialmente o proceduralmente, ritenendo che il provvedimento lesionasse una posizione giuridica propria, quale operatore sanitario o soggetto con interessi nel sistema sanitario regionale. Tuttavia, nel corso del procedimento amministrativo dinanzi al TAR, prima che si giunesse alla pronuncia nel merito della vicenda, si è verificato un evento sopravvenuto che ha modificato il quadro fattuale e giuridico originario. Tale mutamento della situazione ha eliminato o ridotto significativamente l'interesse concreto del ricorrente a vedere censurata la delibera, vanificando di fatto l'oggetto del contendere.
Il quadro normativo
La controversia si colloca nell'ambito del diritto amministrativo regionale in materia sanitaria, disciplinato dal Decreto Legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, che delinea l'organizzazione e il funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale in ambito regionale. Le Delibere della Giunta Regionale costituiscono provvedimenti amministrativi idonei a essere impugnati dinanzi al giudice amministrativo in quanto suscettibili di incidere su situazioni giuridiche soggettive. Le norme che regolano la procedura amministrativa dinanzi al TAR prevedono che il ricorso sia improcedibile quando sopravvenga una carenza d'interesse, poiché viene a mancare uno dei presupposti processuali essenziali per la prosecuzione della causa.
La questione giuridica
La questione centrale riguarda la permanenza dell'interesse alla pronuncia nel merito della causa, quale presupposto processuale indispensabile affinché il TAR possa esaminare nel merito le censure poste dal ricorrente sulla legittimità della delibera. Nel caso specifico, l'interesse inizialmente sussistente al momento della proposizione del ricorso è venuto meno nel corso del procedimento in seguito a un evento che ha modificato le circostanze di fatto o di diritto alla base della controversia. Si pone quindi la questione se il giudice amministrativo debba ancora pronunciarsi su una causa ormai priva di utilità pratica per la parte, atteso che la situazione oggetto di censura non è più attuale o remediabile.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha ritenuto che durante il corso del procedimento si sia manifestata una carenza sopravvenuta di interesse a ricorrere, riconducibile a mutamenti della situazione fattuale o a interventi successivi che hanno eliminato il pregiudizio lamentato. Il TAR ha correttamente osservato che quando viene meno l'interesse concreto della parte a ottenere una pronuncia nel merito, il giudice amministrativo è precluso da pronunciarsi e deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso. Tale principio assicura coerenza processuale ed evita che il giudizio amministrativo diventi una querelle meramente teorica senza conseguenze pratiche per il ricorrente. Il giudice ha privilegiato l'efficienza processuale e la ricerca di una soluzione che tenesse conto del mutamento delle circostanze, ritenendo preferibile la declaratoria d'improcedibilità anziché una discussione nel merito ormai priva di utilità.
La decisione
Il TAR della Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, pronuncia che determina l'estinzione del giudizio senza una decisione nel merito delle censure mosse dal ricorrente. La sentenza produce l'effetto di chiudere il procedimento amministrativo dinanzi al TAR, senza che sia stato necessario analizzare se la delibera della Giunta Regionale fosse effettivamente illegittima dal punto di vista sostanziale o procedimentale. In tal modo la causa ha trovato una conclusione pratica che rispecchia la realtà fattuale mutata durante il giudizio.
Massima
La carenza sopravvenuta di interesse nel corso del procedimento amministrativo comporta l'improcedibilità del ricorso, pur se esercitato legittimamente al momento della proposizione, quando le circostanze si siano sostanzialmente modificate rendendo vana la cognizione giudiziale nel merito.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Silvana Bini, Consigliere, Estensore Martina Arrivi, Referendario per l'annullamento della D.G.R. della Lombardia n. XI/4232 in data 29 gennaio 2021 (pubblicata sul B.U.R.L. S.O. n. 5 in data 2 febbraio 2021), recante “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2021 – Quadro economico programmatorio”; di tutti gli atti preordinati, conseguenziali, connessi ed applicativi. sul ricorso numero di registro generale 639 del 2021, proposto da C.O.F. Lanzo Hospital S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bellocchio, Maria Silvia Ciampoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Catia Gatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria, Fondazione Irccs Istituto Neurologico Carlo Besta, non costituite in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia; Vista la memoria del 18.10.2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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