Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZAInammissibile

Sentenza n. 202302881/2023

3d - Contabilità Pubblica - Posizione Debitoria Di Parte Controinteressata - Accesso - Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un contribuente ha presentato un'istanza di accesso ai documenti amministrativi il 9 agosto 2023, indirizzata all'Agenzia delle Entrate Riscossione e all'INPS, chiedendo di accedere a documenti specifici secondo le disposizioni della legge sulla trasparenza amministrativa. A distanza di circa un mese, il 14 settembre 2023, l'amministrazione ha comunicato il diniego dell'accesso richiesto mediante posta certificata. Il ricorrente, ritenendo illegittimo questo diniego, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel novembre 2023 al fine di ottenere l'annullamento del diniego e, conseguentemente, l'accesso ai documenti trattenuti. La controversia rientra nell'ambito del diritto di accesso ai documenti amministrativi, diritto fondamentale nel nostro ordinamento che consente ai cittadini di conoscere le attività delle pubbliche amministrazioni.

Il quadro normativo

Il caso è governato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 numero 241, che disciplina il procedimento di accesso ai documenti amministrativi e le modalità con cui le pubbliche amministrazioni devono rispondere alle istanze di accesso. Questa norma costituisce il fondamento del diritto di accesso, un diritto riconosciuto come strumento di trasparenza e di partecipazione democratica dei cittadini alla vita amministrativa. Il diniego di accesso deve essere motivato e deve indicare il fondamento legale della decisione di rifiutare l'accesso stesso, poiché il principio generale è quello della massima accessibilità dei documenti salvo eccezioni tassative stabilite dalla legge. Nel controllo sulla legittimità del diniego rientra il sindacato del giudice amministrativo sulla corretta applicazione delle eccezioni previste dall'ordinamento giuridico.

La questione giuridica

La questione fondamentale sottesa al ricorso era se il diniego dell'accesso ai documenti fosse legittimamente fondato su una delle eccezioni previste dalla legge sulla trasparenza oppure se costituisse un abuso del potere amministrativo in violazione del diritto di accesso. Il ricorrente evidentemente riteneva che l'amministrazione avesse indebitamente trattenuto i documenti, mentre l'amministrazione riteneva che ricorressero presupposti legittimi per il diniego, presumibilmente legati a motivi di tutela di dati personali, segreti d'ufficio, o altri interessi protetti. La controversia toccava il tema rilevante della bilanciamento tra il diritto di accesso del cittadino e altri diritti e interessi protetti dall'ordinamento, primo fra tutti la protezione dei dati personali.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, in camera di consiglio il 28 novembre 2023, ha dichiarato il ricorso improcedibile. Questa decisione implica che il giudice ha ritenuto che mancassero i presupposti procedurali per entrare nel merito della controversia, non pronunciandosi quindi sulla legittimità sostanziale del diniego. I motivi dell'improcedibilità non sono esplicitati nel dispositivo disponibile, ma tipicamente una sentenza di improcedibilità può fondarsi su carenze di legittimazione attiva del ricorrente, difetto di interesse ad agire, ricorso proposto contro il soggetto errato, o mutamento della situazione processuale sopravvenuto durante il giudizio. Dato che il ricorso era stato proposto contro sia l'Agenzia delle Entrate Riscossione sia l'INPS, è probabile che il giudice abbia riscontrato una difformità tra i soggetti convenuti e quelli effettivamente legittimati al procedimento di accesso, oppure una questione legata alla corretta identificazione della parte ricorrente o del suo interesse.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato il ricorso improcedibile, il che significa che il merito della domanda non è stato esaminato e la questione della legittimità del diniego rimane irrisolta nei termini della presente sentenza. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, secondo l'usuale criterio che applica tale compensazione nei casi di improcedibilità. La sentenza ordina all'autorità amministrativa di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni dato idoneo a identificarlo negli atti pubblici, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, in conformità alle norme sulla protezione dei dati personali. La decisione non comporta conseguenze sul merito dell'istanza di accesso originaria, poiché non affronta la legittimità del diniego.

Massima

L'improcedibilità di un ricorso per diniego di accesso ai documenti comporta l'estinzione della controversia senza pronuncia nel merito sulle questioni di diritto sostanziale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Anna Corrado,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
- del diniego di accesso comunicato, a mezzo PEC, il 14 settembre 2023, alle ore 11.39.51, con il Prot. -OMISSIS- a fronte dell'istanza contrassegnata dall'identificativo -OMISSIS-, inviata, il 9 agosto 2023, all'amministrazione intimata e alla controinteressata, al fine di conseguire l'accesso ai documenti richiesti, ai sensi degli artt. 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, s.m.i.;
sul ricorso numero di registro generale 1928 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ader Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Inps-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via M. e G. Savarè, 1;
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ader Agenzia delle Entrate Riscossione e di Inps-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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