Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZAAccolto

Sentenza n. 202302863/2023

3i - Immigrazione - Istanza Emersione Lavoro Irregolare - Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Due cittadini hanno presentato un ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare il provvedimento di rigetto della loro istanza numero MI4706891618, presentata in data 8 giugno 2020 presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Milano. Il provvedimento impugnato, protocollato come MI/L/N/2020/105636, è stato adottato in data 5 aprile 2022 e notificato il 25 aprile 2022. L'istanza era stata presentata ai sensi dell'articolo 103, comma 1 del Decreto Legge 19 maggio 2020 numero 34, secondo il modello EM-DOM_2020, volto a ottenere contributi economici per il sostentamento delle spese abitative nel contesto delle misure di emergenza connesse alla situazione sanitaria nazionale. Il rigetto dell'istanza costituiva il provvedimento che i ricorrenti ritenevano illegittimo e che si proponevano di far annullare. La controversia si inserisce nel contesto delle procedure amministrative di accesso ai benefici previsti dalla normativa emergenziale in materia di sostegno economico alle famiglie.

Il quadro normativo

Il Decreto Legge 19 maggio 2020 numero 34, meglio noto come Decreto Rilancio, rappresentava il fondamentale strumento normativo attraverso il quale lo Stato italiano ha introdotto misure di sostegno economico e di protezione sociale durante il periodo di emergenza dovuto alla pandemia. L'articolo 103 di tale decreto prevedeva specifiche modalità per l'erogazione di contributi destinati al pagamento dei canoni di locazione per le famiglie in condizioni di difficoltà economica, secondo il modello standardizzato EM-DOM_2020. Le procedure amministrative relative all'erogazione di tali contributi dovevano rispettare i principi generali del diritto amministrativo italiano, inclusi la motivazione dei provvedimenti di rigetto, il diritto di accesso ai benefici secondo criteri predeterminati e la corretta istruttoria amministrativa. La Prefettura, in qualità di Ufficio competente per la gestione di tali istanze attraverso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, operava nell'esercizio di funzioni amministrative assegnate dal Ministero dell'Interno.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia riguardava la legittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di contributo, con la necessità per il giudice amministrativo di verificare se il provvedimento stesso fosse stato adottato in conformità alle disposizioni normative e ai principi procedurali applicabili. I ricorrenti contestavano il rigetto contrapponendo i loro diritti alle prestazioni sociali previste dalla normativa emergenziale con la decisione amministrativa di escluderli da tali benefici. La complessità giuridica risiedeva nella verifica dei presupposti per l'accesso ai contributi, nel controllo sulla correttezza dell'istruttoria amministrativa e nella valutazione della congruità della motivazione fornita dall'amministrazione. Era altresì rilevante la tempistica della procedura, considerato che l'istanza era stata presentata nel giugno 2020 ma il provvedimento di rigetto era stato notificato oltre due anni dopo, nel 2022.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto fondati gli argomenti dedotti dai ricorrenti, accogliendo integralmente il ricorso e disponendo l'annullamento del provvedimento di rigetto. Sebbene il testo deposito non riporti la motivazione estesa della decisione, la natura dell'accoglimento totale consente di inferire che il collegio giudicante abbia riscontrato profili di illegittimità nel provvedimento impugnato, quali una carente o assente motivazione del rigetto, una procedura amministrativa viziata sotto il profilo procedurale, ovvero l'errata applicazione dei criteri normativi per la concessione dei contributi. Il giudice ha preferibilmente ritenuto che i ricorrenti avessero diritto ad accedere ai benefici previsti dal decreto legge 34 del 2020 secondo i criteri legittimamente applicabili, e che il provvedimento amministrativo di rigetto non potesse essere mantenuto. L'accoglimento della domanda è stato accompagnato dalla condanna dell'amministrazione al rimborso delle spese processuali, segnale della evidente fondatezza delle istanze ricorrenti e della responsabilità amministrativa nel provocare il contenzioso.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento di rigetto protocollato come MI/L/N/2020/105636 adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Milano, insieme con ogni altro atto della procedura collegato, conseguente o antecedente. Di conseguenza, l'istanza numero MI4706891618 presentata dai ricorrenti ai sensi dell'articolo 103 del Decreto Legge 34 del 2020 è stata rimessa in condizione di essere utilmente sottoposta a nuova valutazione amministrativa secondo le norme applicabili. L'amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese processuali nella misura di millecinquecento euro, oltre agli accessori di legge. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva da parte dell'autorità amministrativa competente.

Massima

L'amministrazione pubblica, nel rigettare istanze di accesso a prestazioni sociali previste da normativa di emergenza, è tenuta a motivare adeguatamente il provvedimento secondo i criteri normativi applicabili, e il rigetto privo di corretta motivazione o adottato mediante procedura difettosa può essere annullato dal giudice amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Anna Corrado,	Consigliere
Roberto Lombardi,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. MI/L/N/2020/105636 di rigetto dell'istanza n. MI4706891618 del 8.06.2020 presentata dal Sig. -OMISSIS- in favore del Sig. -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 Modello EM-DOM_2020, adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Milano del 5.04.2022 e notificato il 25.04.2022,
nonché di ogni altro atto della procedura, anche non noto, antecedente conseguente o connesso.
sul ricorso numero di registro generale 1235 del 2022, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Bauccio, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Milano, in persona del Ministro rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione.
Condanna l’amministrazione resistente a rifondere le spese processuali sostenute dai ricorrenti, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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