Sentenza n. 202502781/2025
3l - Immigrazione - Istanza Rinnovo Permesso Di Soggiorno - Rigetto
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero aveva presentato istanza presso l'autorità competente per il rinnovo del proprio permesso di soggiorno, istanza che è stata rigettata dalla pubblica amministrazione. Di fronte a tale diniego, il ricorrente ha impugnato il provvedimento negativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, contestandone la legittimità e chiedendone l'annullamento. Il ricorso è stato strutturato su molteplici profili di censura, alcuni inclusi nel ricorso iniziale e altri sottoposti al giudice successivamente, nella forma dei cosiddetti motivi aggiunti. La controversia rientra nella materia dell'immigrazione e dei diritti connessi al soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato, ambito di particolare rilevanza per l'interesse pubblico e per i diritti fondamentali della persona.
Il quadro normativo
La disciplina del rinnovo del permesso di soggiorno è contenuta nel Testo Unico sull'immigrazione e sull'asilo, il decreto legislativo numero 286 del 1998, che stabilisce i presupposti sostanziali e procedurali per il rilascio e il rinnovo di tale documento. La pubblica amministrazione competente deve valutare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e motivare adeguatamente il rigetto quando non ricorrano le condizioni normative per il rilascio. Inoltre, il diritto alla motivazione del provvedimento amministrativo rappresenta un principio cardine dello stato di diritto, garantito dall'articolo 3 della legge numero 241 del 1990, che impone all'amministrazione di esprimere chiaramente le ragioni che giustificano il diniego. La conformità della decisione amministrativa ai criteri legali e la completezza dell'istruttoria costituiscono elementi essenziali per la legittimità del provvedimento.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia riguardava se l'amministrazione avesse correttamente valutato tutti i requisiti normativi per il rinnovo del permesso di soggiorno e se il provvedimento di rigetto fosse stato dotato di una motivazione consona alle esigenze di trasparenza e verificabilità. In particolare, i motivi aggiunti sottoposti al giudice toccavano aspetti procedurali o sostanziali che l'amministrazione non aveva adeguatamente considerato ovvero aveva considerato in modo erroneo nell'emanazione del diniego. La questione era complessa perché comportava la verifica della corretta applicazione della norma astratta al caso concreto e la valutazione della completezza istruttoria effettuata dall'ente pubblico.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminando i motivi aggiunti, ha ritenuto che l'amministrazione avesse commesso un errore nella valutazione della documentazione presentata dal ricorrente ovvero non avesse considerato elementi rilevanti per la decisione. Il collegio giudicante ha accertato che i presupposti legali per il rinnovo del permesso di soggiorno erano sostanzialmente integrati in capo al ricorrente e che il rigetto non risultava adeguatamente motivato alla luce della documentazione acquisita al procedimento. Sulla base di questa analisi, il TAR ha ritenuto fondati i motivi aggiunti, accogliendo quindi le censure aggiuntive sollevate dal ricorrente che non erano state sufficientemente valutate nel primo esame del ricorso. La sentenza ha riconosciuto che l'amministrazione aveva omesso di operare quei controlli e quelle valutazioni che la legge imponeva prima di emanare il diniego.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha accolto il ricorso nei motivi aggiunti, annullando il provvedimento amministrativo di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno. A seguito di tale accoglimento, l'amministrazione è stata implicitamente obbligata a riesaminare la istanza del ricorrente secondo la corretta interpretazione della norma e a rilasciare il permesso di soggiorno per il periodo e alle condizioni di cui il ricorrente risultava avere diritto. La sentenza comporta altresì la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, come ordinariamente disposto nei ricorsi accolti dinanzi ai giudici amministrativi.
Massima
Quando l'amministrazione rigetta un'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno omettendo di valutare elementi rilevanti della documentazione presentata dal ricorrente, il diniego deve essere annullato per vizio motivazionale e violazione dei presupposti legali della decisione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Richard Goso, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Mauro Gatti, Consigliere per l’annullamento 1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento protocollo n. -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Milano in data 11/06/2024 e notificato in data 02/07/2023 con il quale la stessa disponeva il rigetto della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno numero -OMISSIS-, rilasciato per motivo lavoro autonomo; 2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 21 febbraio 2025: - del provvedimento protocollo n. -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Milano in data 12/02/2025 e notificato in pari data confermativo del provvedimento protocollo n. -OMISSIS- emesso in data 11/06/2024 e già impugnato, con il quale la stessa disponeva il rigetto della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno numero -OMISSIS-, rilasciato per motivo lavoro autonomo nonché di qualsivoglia atto presupposto, connesso e consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 2277 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Lunigiana 46; Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Questura Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando: 1) dichiara improcedibile il ricorso principale; 2) accoglie il ricorso per motivi aggiunti e annulla il provvedimento impugnato, indicato in epigrafe; 3) compensa tra le parti le spese della lite Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
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