Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZA28 luglio 2025Accolto

Sentenza n. 202502778/2025

3i - Immigrazione - Istanza Rinnovo Permesso Di Soggiorno - Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero, le cui generalità sono state oscurate a tutela della dignità personale e in ottemperanza alle normative sulla protezione dei dati, ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per contestare il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, emanato dal Questore della Provincia di Milano il 20 marzo 2025 e notificato al ricorrente il 1 aprile 2025. La controversia riguarda un atto di natura strettamente amministrativa che incide direttamente sulla permanenza legale dello straniero nel territorio italiano e sulla continuità della sua posizione giuridica. Il ricorrente si è costituito in giudizio attraverso i suoi avvocati patrocinanti, contestando le ragioni addotte dall'amministrazione pubblica per il diniego del rinnovo, mentre il Ministero dell'Interno e la Questura Milano si sono costituiti in giudizio per difendere il provvedimento impugnato.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno e del suo rinnovo è disciplinata dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione), che costituisce la normativa principale in tema di ingresso, permanenza e soggiorno degli stranieri in Italia. Il procedimento amministrativo di rinnovo deve rispettare i principi contenuti nella legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, inclusi il diritto di difesa, la trasparenza decisionale e la motivazione adeguata degli atti amministrativi. In sede di ricorso giurisdizionale davanti al TAR, si applicano i principi generali del diritto amministrativo e della giurisprudenza amministrativa consolidata in materia di permessi di soggiorno e delle loro condizioni di rinnovo. La protezione dei dati personali, particolarmente rilevante in questo tipo di giudizio, è garantita dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

La questione giuridica

Il punto controverso centrale nel giudizio riguardava la legittimità del provvedimento di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno, con specifico riferimento alla corretta applicazione dei criteri normativi e procedurali previsti dalla legge per il rinnovo dei permessi di soggiorno. La questione sottesa era se l'amministrazione avesse operato secondo criteri obiettivi, verificabili e legalmente fondati, oppure se il rigetto fosse basato su motivazioni insufficienti, arbitrarie o in contrasto con i presupposti di legge. Era altresì in gioco il diritto del ricorrente a un procedimento amministrativo condotto secondo le regole della trasparenza decisionale e della motivazione adeguata degli atti amministrativi.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto pienamente la tesi del ricorrente e ritenuto fondato il ricorso proposto. Nella camera di consiglio del 24 luglio 2025, il collegio giudicante, composto dal presidente Richard Goso e dai consiglieri Fabrizio Fornataro (estensore) e Valentina Santina Mameli, ha esaminato attentamente gli atti della causa e le osservazioni dei difensori di entrambe le parti. Sebbene il testo depositato non contenga la motivazione estesa, la decisione di accoglimento del ricorso evidenzia che il giudice ha riconosciuto difetti di legittimità nel provvedimento impugnato, probabilmente riconducibili a violazione dei criteri legali, carenza di motivazione adeguata, inosservanza delle procedure previste dalla normativa sull'immigrazione, oppure mancanza dei presupposti fattuali e giuridici necessari per il rigetto della domanda di rinnovo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto integralmente il ricorso e ha pronunciato l'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno emanato dal Questore della Provincia di Milano del 20 marzo 2025. La sentenza ha inoltre disposto la compensazione tra le parti delle spese di lite, come previsto nei casi di rigetto totale della controparte, e ha ordinato che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, comportando il dovere della Questura di procedere immediatamente al rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente o almeno di ripetere il procedimento secondo corretti criteri amministrativi. Per ragioni di tutela della dignità personale e in conformità alle normative sulla protezione dei dati, il giudice ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente nel presente provvedimento.

Massima

L'amministrazione preposta al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno deve operare in piena conformità ai presupposti normativi, procedurali e ai principi di trasparenza decisionale e motivazione adeguata degli atti amministrativi, e il rigetto della domanda di rinnovo deve basarsi su una motivazione obiettiva, verificabile e legalmente fondata.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Richard Goso,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Valentina Santina Mameli,	Consigliere
per l'annullamento
previa sospensiva dell'efficacia
del Provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno di data 20/03/2025 del Questore della Provincia di Milano, notificato al ricorrente in data 01/04/2025
sul ricorso numero di registro generale 2419 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristina Nava, Barbara Novo, con domicilio eletto presso lo studio Barbara Novo in Paderno Dugnano, via C. Nigra 2;
Ministero dell'Interno, Questura Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2025 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando
1) accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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