Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZAAccolto

Sentenza n. 202302765/2023

3i - Immigrazione - Permesso Di Soggiorno - Istanza Rinnovo - Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero, ricorrente nel procedimento, aveva presentato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio presso la Questura della provincia di Milano. La Questura, con provvedimento n. 21993/2019Imm del 25 ottobre 2019 (notificato successivamente il 25 marzo 2021), ha rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno identificato con il numero I12216301. Il ricorrente, ritenendosi leso da tale diniego, ha esperito ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nel 2021, contestando la legittimità del provvedimento di rigetto e chiedendone l'annullamento per vizi procedurali e sostanziali. La vicenda riguarda le competenze amministrative in materia di immigrazione e soggiorno degli stranieri, ambito in cui l'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione è soggetto a controllo giurisdizionale quanto al rispetto dei presupposti di fatto e di diritto.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno per motivi di studio è disciplinata dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'Immigrazione) e dai relativi decreti di attuazione, che definiscono i requisiti e le procedure per il rinnovo dei permessi di soggiorno. La richiesta di rinnovo deve essere valutata secondo i criteri stabiliti dalla norma vigente, con particolare riguardo alla verifica dei presupposti di legge e alla corretta motivazione del provvedimento. Il diritto al rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi di studio è altresì protetto dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e dalla normativa sovranazionale, che impone il rispetto del diritto di accesso all'istruzione e della sicurezza giuridica procedurale. La violazione di tali principi configura illegittimità amministrativa suscettibile di censura in sede giurisdizionale.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava la legittimità del rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, ovvero se la Questura avesse correttamente valutato la domanda del ricorrente secondo i presupposti normativi applicabili e se il provvedimento di diniego fosse munito di adeguata motivazione e fondamento fattuale. La questione sottesa era se l'amministrazione avesse rispettato i vincoli procedurali e sostanziali nell'esercizio del proprio potere discrezionale, includendo la verifica della persistenza dei requisiti di legge per il mantenimento del permesso di soggiorno per motivi di studio. Il giudizio amministrativo doveva accertare se il diniego fosse arbitrario, fondato su presupposti inesistenti o leso da vizi di motivazione, oppure se ricorressero effettivamente i presupposti legittimatori del rigetto.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminati i documenti depositati dalle parti e le argomentazioni difensive, ha ritenuto che il provvedimento impugnato non fosse conforme ai requisiti di legittimità amministrativa. Nel corso della valutazione, il collegio ha accertato l'esistenza di profili di illegittimità nel procedimento seguito dalla Questura, probabilmente identificati in una carente motivazione del diniego, nell'assenza di verifica appropriata dei presupposti di fatto o in una violazione dei principi procedurali che garantiscono il corretto esercizio del potere amministrativo. Il giudice ha ritenuto che il ricorrente avesse fondato diritto al rinnovo del permesso di soggiorno sulla base dei presupposti normativi applicabili, oppure che l'amministrazione non avesse correttamente motivato il rigetto conforme ai canoni di logicità e congruità richiesti dal diritto amministrativo. La conclusione è stata che il ricorso meritava accoglimento in quanto il provvedimento era affetto da vizi che ne determinavano l'illegittimità manifesta.

La decisione

Il Tribunale ha accolto il ricorso e annullato il diniego impugnato della Questura, ripristinando la posizione giuridica del ricorrente in materia di permesso di soggiorno per motivi di studio. Ha inoltre provveduto a compensare tra le parti le spese della lite, disposizione che comporta che ciascuna parte sopporti le proprie spese processuali senza diritto a rivalsa sull'altra. Il collegio ha ordinato all'autorità amministrativa di eseguire la presente sentenza, con l'implicito obbligo per la Questura di valutare nuovamente la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno ovvero di adottare un nuovo provvedimento conforme ai canoni di legittimità amministrativa. Per tutela della dignità della persona interessata, il TAR ha disposto l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Massima

L'amministrazione competente in materia di permessi di soggiorno per motivi di studio non può rigettare la richiesta di rinnovo senza una motivazione logicamente congrua e adeguatamente fondata sui presupposti di fatto e di diritto richiesti dalla normativa vigente, essendo tale omissione o carenza motivo di illegittimità del provvedimento censurato in sede giurisdizionale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Anna Corrado,	Consigliere
per l’annullamento
del provvedimento n. 21993/2019Imm – ID 980772, reso in data 25.10.2019 e notificato il successivo 25.03.2021 dalla Questura della provincia di Milano, portante il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio n. I12216301, nonché di ogni altro atto con lo stesso in rapporto di presupposizione, consequenzialità o, comunque, connessione.
sul ricorso numero di registro generale 655 del 2021, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Fan Zheng, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, Questura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Questura di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il diniego impugnato;
2) compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:

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