Sentenza n. 202302758/2023
2c - Edilizia - Istanza Autorizzazione Paesaggistica - Improcedibilità
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La Società ATS Srl, rappresentata legalmente da Sergnese Roberto, ha presentato in data 26 febbraio 2021 un'istanza per ottenere autorizzazione paesaggistica semplificata presso il Parco Lombardo della Valle del Ticino (protocollata con numero 2241/21 del 1 marzo 2021). A fronte di tale richiesta, il Parco ha emesso una dichiarazione di improcedibilità dell'istanza medesima mediante provvedimento protocollato n. 2515 del 1 marzo 2022, comunicato alla ricorrente via PEC nella medesima data. Contestualmente, il Parco ha notificato anche una comunicazione di motivi ostativi ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, numero 241, sempre nel febbraio 2022. Avverso questi provvedimenti, la ATS Srl ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nella primavera del 2022 per ottenere l'annullamento della dichiarazione di improcedibilità e degli atti connessi.
Il quadro normativo
La controversia si colloca nell'ambito della disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi e dei procedimenti amministrativi paesaggistici, retti dalla legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modificazioni, nonché dalla normativa paesaggistica nazionale e regionale lombarda. L'articolo 10-bis della citata legge 241/1990 disciplina i motivi ostativi per cui la pubblica amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti riservati, prevedendo eccezioni specifiche e tassative. Le autorizzazioni paesaggistiche, ivi incluse quelle in forma semplificata, sono disciplinate dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, numero 42) e dalla normativa regionale lombarda, con l'intervento delle amministrazioni competenti, inclusi i parchi regionali quali quello della Valle del Ticino. La procedura amministrativa per il rilascio di tali autorizzazioni deve rispettare i principi fondamentali di legalità, trasparenza e correttezza procedimentale.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità della dichiarazione di improcedibilità emanata dal Parco della Valle del Ticino nei confronti dell'istanza di autorizzazione paesaggistica presentata dalla ricorrente. Era in discussione se il Parco potesse legittimamente dichiarare improcedibile una domanda amministrativa già formalmente corretta secondo i dati acquisiti dal procedimento, ovvero se tale dichiarazione configurasse una violazione dei principi di corretta procedimentalità e di buona amministrazione. La questione implicava anche la valutazione della legittimità della comunicazione di motivi ostativi, nella quale il Parco aveva fondato il diniego sostanzialmente sulla stessa base della dichiarazione di improcedibilità. In sostanza, si doveva accertare se l'amministrazione avesse operato in conformità ai dettami della legge 241/1990 e alle norme sul procedimento amministrativo paesaggistico.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, esaminate le allegazioni delle parti e la documentazione prodotta, ha ritenuto fondato il ricorso proposto dalla ricorrente. Il collegio ha considerato che la dichiarazione di improcedibilità emanata dal Parco della Valle del Ticino era viziata sotto il profilo procedurale e sostanziale, in quanto l'istanza per l'autorizzazione paesaggistica semplificata non presentava difetti che giustificassero il rifiuto assoluto di proseguire nel procedimento amministrativo. Il giudice amministrativo ha valutato che la comunicazione di motivi ostativi, anch'essa annullata, non era fondata su presupposti legittimi e rappresentava una violazione dei principi amministrativi di trasparenza e corretta procedimentalità. La sentenza ha accertato che il Parco avrebbe dovuto acquisire la documentazione necessaria e completare il procedimento, anziché dichiarare l'istanza inammissibile. Il ragionamento giudiziale ha privilegiato l'interpretazione garantistica della partecipazione amministrativa e dell'accesso ai servizi pubblici, in conformità ai principi della legge 241/1990.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto integralmente il ricorso proposto da ATS Srl e ha annullato la dichiarazione di improcedibilità di autorizzazione paesaggistica semplificata protocollata numero 2515 del 1 marzo 2022, insieme alla comunicazione di motivi ostativi del febbraio 2022 e a tutti gli atti presupposti e connessi. Il Parco Lombardo della Valle del Ticino è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio nella misura di duemila euro (oltre IVA, CPA e spese generali secondo la legge) e al rimborso integrale del contributo unificato versato dalla ricorrente. La sentenza ha ordinato l'esecuzione del provvedimento da parte dell'autorità amministrativa, con implicito obbligo per il Parco di riconsiderare l'istanza e di proseguire nel relativo procedimento amministrativo paesaggistico.
Massima
La dichiarazione di improcedibilità di un'istanza di autorizzazione paesaggistica è illegittima quando non fondata su presupposti fattivi verificati e rappresenta una violazione dei principi di corretta procedimentalità amministrativa e dei diritti partecipazionali del privato previsti dalla legge 241/1990.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Laura Patelli, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento - della dichiarazione di improcedibilità di autorizzazione paesaggistica semplificata prot. n. 2515 dell’1.03.2022 – notificata a mezzo pec in pari data – con cui il Parco della Valle del Ticino ha dichiarato improcedibile l’istanza di autorizzazione paesaggistica presentata da Sergnese Roberto, nella sua qualità di legale rappresentante della Soc. ATS Srl, in data 26 febbraio 2021, prot. n. 2241/21 del 1/3/2021; - della comunicazione di motivi ostativi ex art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 del 10 febbraio 2022, prot. n. 1679/22 notificata a mezzo pec in pari data; nonché, per l’annullamento e/o disapplicazione di tutti gli atti presupposti e connessi, comunque collegati e denominati, con riserva di motivi aggiunti al ricorso, ove occorra; sul ricorso numero di registro generale 797 del 2022, proposto da Ats Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cataldo Giuseppe Salerno, Pietro Francesco Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Cataldo Giuseppe Salerno in Milano, via Massena n. 17; Parco Lombardo della Valle del Ticino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Macchiarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Lonate Pozzolo, Comune di Nosate, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Parco Lombardo della Valle del Ticino; Visti tutti gli atti della causa; Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la dichiarazione di improcedibilità di autorizzazione paesaggistica semplificata prot. n. 2515 dell’1 marzo 2022. Condanna il Parco Lombardo della Valle del Ticino alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge nonché al rimborso del contributo unificato versato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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