Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTA17 luglio 2025DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202502715/2025

4g - Immigrazione - Istanza Di Rinnovo Permesso Di Soggiorno - Silenzio

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato al TAR Lombardia ricorso per ottenere il provvedimento espresso di rinnovo del proprio permesso di soggiorno, lamentando il silenzio della pubblica amministrazione competente sulla sua istanza di rinnovo. La questione scaturisce dal mancato rilascio di un provvedimento esplicito da parte della Questura entro i termini previsti dalla legge, termine la cui scadenza avrebbe dovuto determinare effetti legali a favore del ricorrente. Tuttavia, nel corso del procedimento giurisdizionale, la situazione fattuale è mutata, come si ricava dal dispositivo che dichiara cessata la materia del contendere: presumibilmente la pubblica amministrazione ha finalmente emanato il provvedimento di rinnovo ovvero il permesso di soggiorno è stato comunque rinnovato, eliminando così l'interesse concretamente controverso che aveva motivato il ricorso.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione e dalle relative disposizioni procedurali che regolano il rinnovo del permesso di soggiorno. Il diritto a un provvedimento espresso e tempestivo della pubblica amministrazione è garantito dalla legge sul procedimento amministrativo, che prevede che l'amministrazione debba concludere i procedimenti entro termini determinati e che il silenzio assume rilevanza legale qualora scaduti tali termini. Inoltre, specifiche norme in materia di immigrazione prevedono discipline particolari per il rinnovo dei permessi, stabilendo obblighi procedimentali e termini entro i quali l'amministrazione deve pronunciarsi. Tali norme sono concepite per tutelare il cittadino straniero da situazioni di incertezza giuridica prolungate e per garantire la certezza dello status migratorio.

La questione giuridica

Il ricorso affrontava il problema dell'inerzia amministrativa rispetto a una istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, ossia il mancato rilascio di un provvedimento esplicito entro i termini legali. La questione verteva su quale rimedio giurisdizionale potesse essere esperito dal ricorrente e se il TAR fosse competente a sindacare il silenzio della Questura e a ordinare un provvedimento di rinnovo. Sottesa a questa questione era l'esigenza di tutela del diritto a una decisione amministrativa celere e consapevole in una materia sensibile come quella immigratoria, dove l'incertezza dello status prolungata nel tempo comporta conseguenze significative per la libertà di circolazione e di dimora del soggetto.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo ha valutato il ricorso nel suo corso, ritenendo che tra il suo deposito e la decisione venisse a mancare il presupposto fondamentale per una pronuncia nel merito, cioè l'interesse concreto e attuale alla statuizione su diritti o interessi della parte. Questo accade quando la pubblica amministrazione provvede successivamente all'impugnazione, oppure quando l'oggetto della controversia si estingue per fatti supervenuti. Nel caso specifico, il collegio giudicante ha constatato che la materia del contendere aveva cessato di sussistere, rendendo la decisione nel merito inopportuna o non più necessaria dal punto di vista pratico. Sebbene il ricorso fosse inizialmente fondato nel lamentare il silenzio dell'amministrazione, il venir meno della condizione di illegittimità tramite la successiva adozione del provvedimento o il rinnovamento del permesso ha reso la sentenza nel merito priva di effetti pratici. Il giudice ha quindi optato per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, che costituisce il rimedio processuale appropriato quando viene meno l'interesse alla statuizione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, evitando così una sentenza di merito che sarebbe stata inutile dal punto di vista pratico e giuridico. Tale provvedimento comporta l'estinzione del processo senza una pronuncia nel merito, il che significa che il ricorso viene archiviato pur senza un'esplicita conferma della legittimità o illegittimità dell'operato dell'amministrazione nel silenzio originario. Le spese di giudizio sono generalmente compensate in simili circostanze, poiché nessuna delle parti ha sostanzialmente prevalso. La sentenza chiude il giudizio amministrativo permettendo al ricorrente di reintegrarsi nella legalità attraverso il possesso effettivo del rinnovo del permesso di soggiorno.

Massima

La cessazione della materia del contendere nei ricorsi concernenti il silenzio amministrativo su istanza di rinnovo del permesso di soggiorno si verifica quando il provvedimento viene successivamente emanato o il rinnovo è comunque realizzato, eliminando l'interesse concreto alla statuizione giudiziale e determinando l'estinzione del processo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente, Estensore
Antonio De Vita,	Consigliere
Valentina Caccamo,	Primo Referendario
per
la declaratoria dell’illegittimità del silenzio della Questura di -OMISSIS- formatosi sulla istanza del 19/2/2025 di rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
sul ricorso ex art. 117 c.p.a. numero di registro generale 1456 del 2025 proposto dalla Sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Lodi Pizzochero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e fisico presso il suo studio in Milano in Piazza Luigi di Savoia n.2;
Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione con successivo deposito di documentazione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, tra cui la nota della Questura di -OMISSIS- del 30/5/2025 di avvenuta trasmissione telematica del kit postale alla Questura di Milano a seguito della comunicazione dell’odierno difensore secondo cui la ricorrente aveva trasferito la propria dimora in Milano alla -OMISSIS-;
Visto l’art. 34, co.5 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta alla Camera di consiglio del 16 luglio 2025 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito l’Avvocato dello Stato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash